Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 20341NUMERO_DOCUMENTO2023 R.G. proposto d’ufficio da
Tribunale di Caltagirone con ordinanza 19.10.2023, pronunciata nel processo ivi iscritto al n. 39/2021 R.G. e pendente tra
NOME COGNOME e
MINISTERO DELL ‘ ISTRUZIONE DELL ‘ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;
rilevato che Tribunale di Caltagirone ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza territoriale, dopo che il Tribunale di Roma, adito in funzione di giudice del lavoro, si era dichiarato
incompetente, indicando, appunto, il Tribunale di Caltagirone quale giudice competente a decidere sulla domanda proposta da NOME COGNOME contro il RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che la domanda RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice è volta a ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla «selezione per titoli ed esami, finalizzata per la formazione di graduatorie del personale docente da destinare all’estero » ex art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017, indetta con d.d. n. 2021 del 20.12.2018 e la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rettifica RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di suo interesse;
considerato che l ‘art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017, sulla «disciplina RAGIONE_SOCIALEa scuola italiana all’estero», al capo III, nel contesto RAGIONE_SOCIALEa normativa sullo «stato giuridico» del «personale inviato all’estero», da individuarsi attraverso selezione (art. 19 del medesimo d. lgs.), prevede che «per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma»;
ritenuto che si tratta di una regola destinata a individuare una competenza esclusiva e derogatoria rispetto alle norme generali di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c. (foro RAGIONE_SOCIALEa sede di servizio, nella specie il Tribunale di Caltagirone), che mira a concentrare le controversie presso un unico foro e a limitare, facilitando anche la riunione di cause, il rischio di dispersione di decisioni su vicende tendenzialmente uniche ed unitarie;
ritenuto che il citato art. 27, in quanto si riferisce alle controversie di lavoro «del personale di cui al presente capo» (ovvero il capo III), non riguarda solo il personale destinato alle sedi all’estero, ma pure quello « da destinare all’estero ai sensi del presente capo», personale che è costituito dai «dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di
prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all’estero »;
ritenuto, pertanto, che il foro competente a decidere sulle controversie concernenti la selezione e la formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie del personale da destinare all’estero ex art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017 è, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 d.lgs. n. 64 del 2017, quello di Roma (in senso conforme, Cass. n. 17986/2023, alla cui più ampia motivazione si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.) , dal che consegue l’accoglimento del ricorso, senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, trattandosi di regola mento di competenza d’ufficio .
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al