Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17263 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19973/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti, ricorrenti in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 54/2022, depositata il 13 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Oggetto: associazione in partecipazione
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 13 gennaio 2022, di reiezione della sua impugnazione incidentale avverso il lodo arbitrale del 5 novembre 2018 nella parte in cui aveva dichiarato la incompetenza degli arbitri, in favore del giudice ordinario, in ordine alle domande di accertamento della invalidità del contratto di associazione in partecipazione dalla medesima concluso con NOME, NOME e NOME e di condanna di quest’ultima al la restituzione delle somme indebitamente riscosse in esecuzione di tale contratto;
-anche NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, propongono ricorso per cassazione avverso il medesimo lodo, aggredendo la statuizione relativa al rigetto dell’appello principale concernente la domanda, disattesa dal collegio arbitrale, di accertamento della somma spettante alla predetta NOME, a seguito della cessazione del contratto di associazione in partecipazione, per l’ apporto corrisposto quale associata;
la Corte di appello ha riferito che: a seguito della cessione di una farmacia da parte degli eredi della NOME NOME alla odierna ricorrente, era stato concluso un contratto di associazione in partecipazione avente a oggetto la gestione di tale farmacia tra quest’ultima e tre de gli eredi della NOME che avevano provveduto alla cessione, tra cui NOME COGNOME, dante causa degli odierni controricorrenti; in data 23 giugno 2006 quest’ultima aveva comunicato disdetta dal contratto di associazione in partecipazione e richiesto la restituzione dell’apporto, impugnando, poi, dinanzi al giudice ordinario la liquidazione dello stesso effettuata dagli arbitratori; tale impugnazione era stata decisa dal Tribunale di Bari con sentenza declinatoria della competenza, in favore degli arbitri; con la medesima sentenza il Tribunale aveva anche deciso altro giudizio proposto dalla
odierna ricorrente nei confronti della NOME per la declaratoria di nullità e simulazione del contratto di associazione in partecipazione (e della scrittura privata integrativa e modificativa dello stesso), respingendo le domande proposte, ma tale statuizione era stata riformata dalla Corte di appello la quale aveva dichiarato la nullità dell’art. 8 del contratto; a seguito della riassunzione in sede arbitrale del giudizio vertente sulla domanda della NOME di condanna al pagamento dell’apporto conferito era stato emesso il lodo oggetto del presente giudizio;
ha, quindi, disatteso il gravame principale della NOME e quello incidentale della COGNOME, evidenziando, quanto al primo, l’assenza dei dedotti profili di contraddittorietà, di contrarietà con altre decisioni passate in giudicato e di omessa pronuncia, e, quanto al secondo, la correttezza della decisione degli arbitri nella parte in cui si sono dichiarati incompetenti a decidere sulle domande della COGNOME, stante l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato in ordine alla competenza del giudice ordinario sulle stesse;
il ricorso di NOME COGNOME è affidato a tre motivi e avverso lo stesso la parte intimata resiste con controricorso;
il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella riferita qualità, è affidato a due motivi e avverso lo stesso NOME COGNOME non spiega alcuna difesa;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unità dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti e quello notificato in epoca posteriore va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232);
nel caso in esame, entrambi i ricorsi sono stati notificati in data 13 luglio 2022, ma la notifica del ricorso proposto da NOME COGNOME,
NOME COGNOME e NOME COGNOME, effettuata mediante posta elettronica certificata con messaggio delle ore 19.49, può verosimilmente ritenersi successiva rispetto alla notifica del ricorso di NOME COGNOME, effettuata per posta ordinaria a mezzo dell’ ufficiale giudiziario, in quanto le attività di quest’ultimo si esauriscono ordinariamente prima di tale orario;
con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 24 e 111, sesto comma, Cost. e 118, disp. att., cod. proc. civ., per apparenza della motivazione;
il motivo è infondato;
come accennato in precedenza, la Corte di appello ha sul punto affermato che «il Tribunale ha affermato la propria competenza, ritenendo operante una rinuncia della COGNOME alla clausola compromissoria con acquiescenza della NOME; tale declaratoria di competenza non è stata impugnata né con regolamento di competenza né con l’appello proposto avverso la sentenza n. 4008/2016 del 19 luglio 2016, di talché su tale declaratoria si è formato il giudicato, che è ormai vincolante tra le parti.
Ne consegue che il collegio arbitrale correttamente ha affermato la propria incompetenza, sussistendo una pronuncia passata in giudicato che affermava la competenza dell’RAGIONE_SOCIALE. sulle domande proposte, e non potendosi emettere un lodo in contrato con precedente sentenza passata in giudicato »;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice, per cui si sottrae al prospettato vizio;
con il secondo motivo la ricorrente principale deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 39, 40, 44, 50, 86, 808, 808 quinques , 817, 819 ter, e 829, n. 8, cod. proc. civ., nella parte in cui
ha ritenuto che la mancata impugnazione della richiamata statuizione resa dal Tribunale in ordine alla competenza del giudice ordinario a decidere sulle domande dalla medesima proposte in quella sede fosse preclusiva della competenza arbitrale;
evidenzia, in proposito, che la pendenza di una lite dinanzi al giudice ordinario non esclude la competenza arbitrale sulla medesima controversia, che l’incontestabilità della pronuncia sulla competenza per mancata impugnazione sussiste solo in caso di declinatoria della stessa e che, comunque, il giudicato formatosi sulla competenza del giudice ordinario non ha effetti su altri giudizi;
– il motivo è infondato;
se è vero che, come affermato dalla ricorrente principale, l’art. 819 -ter cod. proc. civ. stabilisce che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che la medesima disposizione prevede che «La sentenza o l’ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio»;
dal complesso delle richiamate disposizioni si desume che una volta intervenuta una pronuncia del giudice che sulla propria competenza in relazione all’esistenza di una convenzione di arbitrato, tale decisione va contestata nelle forme del regolamento di competenza ovvero, laddove la questione sia decisa unitamente al merito, anche con l’appello , pena la definitività della statuizione resa sul punto dal giudice e la sua vincolatività anche per il collegio arbitrale, costituito o meno che sia (cfr., in tema, Cass. 12 novembre 2015, n. 23176);
ciò appare coerente con la natura giurisdizionale, e sostitutiva della
funzione del giudice ordinario, dell’attività degli arbitri rituali e con la conseguente affermazione secondo la quale lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza, per cui l’opzione in favore del giudizio arbitrale, rispetto alla tutela davanti al giudice ordinario, implica, un «diverso modo» di esercizio dell’azione (cfr. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153);
pertanto, si sottrae alla censura prospettata la decisione della Corte di appello nella parte in cui, accertata la formazione del giudicato circa la competenza del giudice ordinario, ha escluso la competenza arbitrale;
-con l’ultimo motivo del ricorso principale la parte si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e 39, 42, 44, 50, 324, 325, 817, 819 ter e 829, primo comma, n. 8, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello erroneamente considerato che la sentenza affermativa della competenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, risultando, invece, pendente impugnazione avverso tale decisione;
sostiene che la proposizione dell’appello avverso la predetta sentenza aveva evitato il formarsi dell’autorità di cosa giudicata sugli accertamenti compiuti, ivi incluso quello sulla ritenuta competenza, a nulla rilevando che il relativo capo di sentenza non fosse stato investito da motivi di impugnazione
il motivo è infondato;
-la mancata impugnazione del capo di sentenza relativo alla competenza ne determina il passaggio in giudicato, non essendo più consentito alle parti di rimettere in discussione l’accertamento ivi operato, per cui la circostanza che la sentenza sia stata impugnata in relazione ad altri capi di sentenza non osta alla formazione dell’autorità di cosa giudicata sui capi di sentenza non impugnati;
con il primo motivo del ricorso incidentale si fa valere la violazione e
falsa applicazione dell’art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata respinto il motivo di impugnazione vertente sulla contraddittorietà delle motivazioni di rigetto della domanda proposta con quelle poste a fondamento della dichiarazione di incompetenza pronunciata con riferimento alle domande proposta dalla controparte;
il motivo è inammissibile;
– la Corte di appello ha disatteso tale motivo di impugnazione rilevando che «non è configurabile alcuna contraddittorietà nel dispositivo del lodo impugnato, in quanto questo distingue nettamente tra la statuizione relativa alle domande proposte da COGNOME NOME, (per le quali viene dichiarata l’incompetenza del giudice priv ato), e le statuizioni sulle domande proposte da COGNOME NOME, sulla quali il collegio arbitrale ha deciso nel merito», chiarendo che «nel lodo arbitrale si evidenzia chiaramente come, con riferimento alla domanda proposta da COGNOME NOME, si sia formato il giudicato (interno ed anche esterno) sulla competenza del giudice ordinario, mentre, con riferimento alle domande proposte da COGNOME NOME, non solo non vi era stata alcuna pronuncia sulla competenza vincolante per le parti, ma essa riguardava l’esecuzione del contratto nel quale era prevista la clausola compromissoria, e quindi era compito del Collegio arbitrale valutare la sussistenza di tutti i fatti costituti vi della pretesa, e l’assenza di fatti impeditivi (e quindi anche delle questioni di invalidità sollevate in via di eccezione o rilevabili d’ufficio), quali, per l’appunto, la validità e l’efficacia del titolo che alla base di tali richieste, compresa la q uestione della eventuale nullità della clausola di cui all’art. 8 della scrittura privata del 2 maggio 1990»;
orbene, la censura si esaurisce nella mera e pedissequa riproduzione del menzionato motivo di impugnazione, senza alcuna specifica critica all’argomentazione della Corte territoriale e, per tale ragione, pecca di sufficiente puntualità;
con il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 829, primo comma, nn. 8, 10 e 12 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione con riferimento al motivo di impugnazione con cui era dedotta la nullità del lodo arbitrale in oggetto, ai sensi dei predetti nn. 8), 10 e 12) del comma 1 dell’art. 829 c od. proc. civ.;
il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;
la Corte di appello ha, sul punto, affermato che: «Contrariamente a quanto sostenuto dall’impugnante, nella fattispecie in esame, il collegio arbitrale si è pronunciata sulle domande proposte da NOME, rigettandole nel merito sulla base della ritenuta nullità della clausola di cui all’art. 8 dell a scrittura privata integrativa del 2 maggio 1990 »; «La decisione … non è contraria ad altro precedente lodo o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, anzi è conforme (e conseguente) alla sentenza del Tribunale di Bari n. 4008/2016 del 19 luglio 2016 (l’unica statuizione intervenuta tra le parti prima del lodo), che aveva declinato la competenza dell’A.G.O. sulla domanda proposta dalla Noy a»; «La pronuncia sulle domande della NOME, peraltro, è conforme alla convenzione di arbitrato, ed ha riguardato tutte le richieste della stessa NOME, che sono state rigettate nel merito»;
anche in questo caso la doglianza non indica le ragioni per cui la statuizione aggredita non sarebbe coerente con i richiamati paradigmi normative, risolvendosi pressoché integralmente nella riproposizione del motivo di impugnazione del lodo;
priva di pregio è, poi, la censura per carenza della motivazione atteso che i riprodotti passaggi argomentativi danno sufficiente evidenza dell’iter logico seguito dal giudice;
pertanto, per le indicate considerazioni, né il ricorso principale, né quello incidentale possono essere accolti;
in considerazione della reciproca soccombenza appare opportuno
disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 9 maggio 2024.