Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12812 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6410/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
BATTENTI GIORDANO, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
contro
ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE R.G. 6250/2019 depositata il 30-1-2020 cron. 786/2020
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23-42024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositata il 30 -1-2020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha considerato in fatto che l’AVV_NOTAIO aveva proposto ricorso ex art. 14 al fine di ottenere da NOME
OGGETTO: compensi RAGIONE_SOCIALE‘avvocato
R.G. 6410/2020
C.C. 23-4-2024
COGNOME il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 2.000,00 quale saldo del compenso concordato nell’importo di Euro 6.000,00 per attività giudiziale e stragiudiziale connessa a quella giudiziale, in giudizio per la nomina di arbitro davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Dichiarato che non vi era prova RAGIONE_SOCIALE‘accordo, contestato dal resistente NOME COGNOME, e di dovere determinare il compenso sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, l’ordinanza ha considerato che nella nota l’avvocato aveva chiesto Euro 2.160,00 quale compenso per il procedimento per la nomina di arbitro, applicando i parametri relativi ai compensi RAGIONE_SOCIALE avvocati nei procedimenti arbitrali, ed Euro 4.320,00 quale compenso per attività stragiudiziale funzionale al procedimento arbitrale. Ha dichiarato che la scelta non era corretta, in quanto per l’attività difensiva per la nomina di arbitro si applicavano i parametri per i procedimenti di volontaria giurisdizione e, trattandosi di affare di valore fino a Euro 260.000,00, era congruo l’ importo esposto di Euro 2.160,00. Ha dichiarato che l’attività stragiudiziale riguardava prestazioni funzionali e conseguenziali alla liquidazione di quota sociale, per ottenere la quale era stato necessario la nomina giudiziale del terzo arbitro e lo svolgimento del procedimento arbitrale; quindi si trattava di attività complementare e connessa a quella giudiziale, non dotata di quell’autonomia che l’art. 20 D.M. 55/2014 richiedeva per consentire liquidazione distinta. Di conseguenza, considerato che il cliente aveva già pagato la somma di Euro 4.057,00, ha rigettato la domanda e ha condannato il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
2.Avverso l’ordinanza l’AVV_NOTAIO in proprio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 3904/2022 RAGIONE_SOCIALEa Sesta Sezione Sottosezione Seconda il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in previsione di pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sulla questione oggetto del
primo motivo di ricorso. Di seguito il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 23-4-2024 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è rubricato ‘ art. 360 I comma n. 5 c.p.c. -omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione: omesso esame e valutazione del parere/visto del RAGIONE_SOCIALE addì 3-62019′. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare un elemento decisivo oggetto di intervento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che aveva rilasciato il relativo parere; evidenzia che l’attività si era sviluppata in due fasi distinte, in quanto la prima fase aveva riguardato il recesso di NOME COGNOME dalla società RAGIONE_SOCIALE, che l’altro socio aveva contestato , e poi aveva riguardato anche le trattative tra i soci per la vendita del capannone artigianale; sostiene che si era trattato di attività del tutto svincolate dal successivo ricorso per lodo arbitrale, per le quali correttamente l’RAGIONE_SOCIALE aveva liqu idato il compenso. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di trattare tale punto e abbia obliterato il parere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1.Il motivo è infondato.
In primo luogo, non sussiste il vizio lamentato ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. lamentato per non avere il Tribunale esaminato il parere del RAGIONE_SOCIALE.
E’ acquisito il principio secondo il quale in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali RAGIONE_SOCIALE‘avvocato il giudice non è vincolato dal parere di congruità del RAGIONE_SOCIALE, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali
ritiene il compenso non dovuto, al fine di consentire il controllo sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. Sez. U 8-7-2021 n. 19427, in motivazione punto 3.8, Cass. Sez. 6-2 15-1-2018 n. 712 Rv. 64797501, Cass. Sez. 1 14-3-2017 n. 6517 Rv. 644176-01, Cass. 2005 n. 10428, Cass. Sez. 2 20-9-2002 n. 13743 Rv. 557469-01).
Nella fattispecie l’ordinanza impugnata ha specificato la ragione per la quale ha escluso il riconoscimento dei compensi per la fase stragiudiziale, dando atto che si trattava di prestazioni funzionali e conseguenziali alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa quota sociale, per ottenere la quale si erano resi necessari la nomina giudiziale del terzo arbitro e il procedimento arbitrale, che si trattava di attività svolta dal 4-5-2018 al 22-9-2018 finalizzata a ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa quota societaria, complementare e connessa con quella giudiziale e non dotata RAGIONE_SOCIALE‘autonomia chiesta dall’art. 20 D.M. 55/2014. Il ricorrente deduce esclusivamente esistenza di vizio ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. e a tale fine in sostanza richiama il dato del diverso giudizio del RAGIONE_SOCIALE, senza neppure indicare il concreto contenuto di quel giudizio, dal quale emergesse l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa valutazione di fatto sulla mancanza di autonoma rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale eseguita dal Tribunale. Per questo, il motivo rimane nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa critica all’apprezzamento di fatto , che spetta al giudice di merito e rimane estraneo al giudizio di legittimità, a fronte RAGIONE_SOCIALEe modalità di proposizione del motivo; è riservato al giudice di merito l’accertamento sul l ‘autonoma rilevanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 D.M. 55/2014 RAGIONE_SOCIALEe prestazioni stragiudiziali rispetto alle attività propriamente giudiziali e il motivo non indica quali specifici fatti dei quali sia stato omes so l’esame avrebbe ro dovuto condurre alla diversa conclusione di attribuire alle prestazioni l’autonoma rilevanza richiesta dall’art. 20 , perché si limita a fare generico riferimento a ‘ tutte le attività stragiudiziali espletate prima del lodo ‘ .
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ art. 360 I comma n. 3 -violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione del D.M. n. 55/2014 e RAGIONE_SOCIALEe tariffe ivi indicate’ e sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata abbia dichiarato che il ricorso ex art. 810 cod. proc. civ. non fosse da considerare compreso nell’attività difensiva svolta n ell’arbitrato, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa relativa tariffa, ma in quella di volontaria giurisdizione. Sostiene che la statuizione sia illegittima, in quanto il deposito del ricorso al Tribunale e l’attività connessa è da ricondurre all’attività arbitrale, alla quale andava applicata la voce ‘fase di studio RAGIONE_SOCIALEa controversia’ , con compenso minimo di Euro 3.524,50.
2.1.Il motivo è infondato.
E’ acquisito che il provvedimento presidenziale di nomina RAGIONE_SOCIALE‘arbitro ex art. 810 cod. proc. civ. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, in quanto non ha carattere decisorio, non esprime un contenzioso su diritti soggettivi e cioè non è destinato a risolvere controversie su diritti sostanziali RAGIONE_SOCIALEe parti, né pregiudica in alcun modo le successive valutazioni e determinazioni. Il principio è enunciato in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità al fine di escludere la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. di tale provvedimento (Cass. Sez. 1 9-7-2018 n. 18004 Rv. 649894-1, Cass. Sez. 1 18-5-2007 n. 11665 Rv. 597181-01, Cass. Sez. 1 6-6-2003 n. 9143 Rv. 564035-01, Cass. Sez. 1 11-2-1998 n. 1413 Rv. 512492-01, per tutte). Il principio è da applicare anche al fine di considerare che l’attività svolta dal difensore nel relativo procedimento è analoga a quella svolta in qualsiasi altro procedimento di volontaria giurisdizione, in quanto il procedimento non è destinato a risolvere controversie su diritti sostanziali RAGIONE_SOCIALEe parti; perciò l’attività difensiva non può essere assimilata a quella svolta nel procedimento arbitrale ed è stata
esattamente liquidata dal Tribunale sulla base RAGIONE_SOCIALEa tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione a favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione