Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr.10685/2023 proposto l’AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO, controricorrente
avverso il decreto nr. 2354/23 depositato in data 6/4/2023 dal Tribunale di Benevento;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 27 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con distinte domande l’AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE chiesero che i loro crediti, derivanti da prestazioni professionali rese in favore della società RAGIONE_SOCIALE, fossero ammessi, in prededuzione e in collocazione privilegiata, al passivo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il primo per la somma di € 179.124,13, oltre interessi, oneri e accessori come per legge, la seconda per € 264.038,61, oltre interessi, oneri e accessori come per legge.
Il G.D. escluse il credito di NOME COGNOME e ammise al passivo del RAGIONE_SOCIALE, in prededuzione, il credito di RAGIONE_SOCIALE, limitatamente alla somma di € 7.272,43.; sulle opposizioni di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Benevento, riuniti i procedimenti, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME ha ammesso quest’ultimo allo stato passivo per la somma di € 5.000, oltre Iva e Cap, in privilegio ex art 2751 -bis nr. 2 c.c., ed ha rigettato per il resto le ulteriori domande di entrambi i creditori.
2.1 Le argomentazioni sulle quali poggia il decreto sono le seguenti: i) le convenzioni di incarico professionale (sia per l’AVV_NOTAIO che per l’RAGIONE_SOCIALE) non risultavano munite di data certa e, pertanto, non erano opponibili alla curatela; di AVV_NOTAIOeguenza, non si poteva tener conto della scelta delle parti di applicazione dei criteri tariffari medi; ii) lo scaglione di valore che « non può essere desunto dall’importo dell’appalto, o da altri elementi attinenti alla rilevanza economica dell’affare o delle AVV_NOTAIOeguenze del medesimo sulla società, poi fallita » rimaneva di valore indeterminabile in
quanto i giudizi vertevano sulla validità di atti amministrativi; iii) per quanto concerne la complessità della controversia, o la maggior o minor entità concreta dell’attività difensiva svolta, valevano le argomentazioni della Curatela « puntuali ed adeguate a ciascuna singola situazione »; iv) le prestazioni stragiudiziali non erano state incluse nella specifica elencazione delle voci pretese da RAGIONE_SOCIALE, tanto nell’istanza di insinuazione al passivo, quanto nel ricorso in opposizione, sicché non era possibile riconoscere alcunché a tale titolo; v) per l’attività di natura stragiudiziale profusa dall’AVV_NOTAIO, stante l’inopponibilità al RAGIONE_SOCIALE del dell’accordo scritto, andava riconosciuto al professionista, dedotto l’acconto percepito, l’ulteriore somma di somma di € 5.000 dato che « per motivi di cautela e di incertezza dell’esatto quantum », non era possibile riconoscere un ammontare maggiore.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso possono così essere riassunti:
«violazione art. 360, comma 3° c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c. -violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. -contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta»: i ricorrenti deducono che l’attività professionale di natura giudiziale, estrinsecatasi in plurimi atti defensionali, aventi data certa, comprovati anche dai provvedimenti giudiziali, relativi a processi davanti al TAR di Bari e al Consiglio di Stato, era stata effettivamente svolta;
« violazione art. 360, comma 3° c.p.c. -violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 4 e 5, comma 3, del d.m. n. 55/2014. -violazione art. 2233, comma 2, c.c. ed art. 36 comma 2, cost.»: l’impugnato decreto ha erroneamente individuato lo scaglione di valore dei giudizi innanzi al giudice amministrativo, ritenendo che gli stessi fossero di valore indeterminabile senza tener conto del valore di ogni singolo appalto. Ad avviso dei ricorrenti, la lettura della giurisprudenza di legittimità citata nell’impugnato decreto sarebbe errata, in quanto le cause innanzi al giudice amministrativo rientrerebbero nello scaglione di valore indeterminabile solo «qualora» ovvero «laddove » la domanda non incida su aspetti patrimoniali. Pertanto, « costituirebbe violazione di legge e travisamento degli insegnamenti di codesta suprema Corte ritenere che le controversie vittoriosamente concluse possano essere ritenute di valore indeterminabile».
« violazione art. 360, comma 3° c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, di cui ai commi 3 e 5» in relazione al punto 13 della motivazione dell’impugnato decreto, relativo all’attività stragiudiziale prestata dall’AVV_NOTAIO, che sarebbe contraddittoria in quanto il Tribunale, dopo aver respinto l’articolata prova testimoniale e ribadito l’inopponibilità della convezione, avrebbe riconosciuto all’AVV_NOTAIO la somma equitativa di € 5.000.
«violazione art. 360, comma 3° c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’articolo 20, d.m. n. 55/2014» in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto artificiosamente che l’attività stragiudiziale possa -ed anzi debba -essere inglobata all’interno della sfera giudiziale ove strettamente collegata a quest’ultima.
« violazione art. 360, comma 5, c.p.c., con riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia» costituito dalle prestazioni giudiziali rese da RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.
2.1 Il Tribunale, infatti, non ha messo in discussione l’espletamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE e della società della quale quest’ultimo era socio, delle attività professionali sia di tipo giudiziale che stragiudiziale, provate anche attraverso gli atti e i provvedimenti giudiziali, ma ha ritenuto inopponibili le pattuizioni sulla determinazione dei compensi nella misura tariffaria media contenute nell’accordo in quanto non munito di data certa.
Il secondo e il quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
3.1 Emerge dall’impugnato provvedimento che in sede di accertamento dello stato passivo le richieste dall’AVV_NOTAIO e di RAGIONE_SOCIALE dei compensi per le prestazioni professionali giudiziali non sono state riconosciute in quanto « i valori applicati dall’istante nel calcolo delle competenze professionali maturate, in ogni caso, non risultino essere stati resi tenuto conto della fase pubblicistica dello stato dei giudizi, alla luce anche degli acconti già ricevuti ».
3.2 Il Tribunale beneventano ha, in sostanza, confermato tale impostazione e, nell’attribuire valore indeterminabile ai processi patrocinati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE davanti alle giurisdizioni amministrative introdotti con ricorso di natura impugnatoria, ha dato seguito alla richiamata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato in base alla tariffa stabilita, va AVV_NOTAIOiderata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, poiché la causa petendi della domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (cfr. Cass. nr. 1754/2013, 21304/2016, 20727/2017, 15061/2018, 27365/2021 e 8599/2022).
3.3 In particolare, si è ritenuto che non può «essere condivisa la pretesa del ricorrente che la liquidazione degli onorari avvenisse assumendo a riferimento il criterio del valore del contratto di appalto oggetto di aggiudicazione o quantomeno il valore dell’utile che l’impresa aggiudicataria supponeva di poter ricavare dall’esecuzione dell’appalto aggiudicato. Le controversie amministrative, come esattamente rilevato dalla Corte d’Appello, avevano quale causa petendi la asserita illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE e quale petitum la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione, mentre il possibile risvolto economico del giudizio amministrativo è stato ritenuto dalla Corte d’Appello, con apprezzamento in sé corretto e non censurato dal ricorrente, non determinabile atteso l’innegabile rischio di impresa insito nella esecuzione dell’appalto» (così Cass. 1754/2013 e 20727/ 2017).
3.4 A base di questo orientamento è l’interpretazione che afferma come, ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato, il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento di un provvedimento debba essere AVV_NOTAIOiderato di valore indeterminabile perché l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è riducibile a un’espressione pecuniaria, non avendo, al riguardo, alcuna rilevanza neppure l’entità della lesione patrimoniale arrecata al ricorrente dall’atto illegittimo.
3.5 Senonché deve evidenziarsi che siffatto indirizzo giurisprudenziale si è formato su controversie nelle quali trovava applicazione ratione temporis o il d.m. 585/1994, che all’art. 6 , comma 3, della tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia amministrativa stabilisce che « nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore è determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi, nella liquidazione degli
onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza », o il successivo d.m nr. 127/2004 che, sempre all’art 6 , comma 3°, dispone « nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l’oggetto della controversia o la natura dei rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne AVV_NOTAIOentono l’applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili ».
3.5 Il d.m 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (3 aprile 2014), all’art. 5 comma 3 prevede, invece, che « nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso»
La norma è stata oggetto di integrazione dal d.m.
L’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara ».
3.6 L’ultimo capoverso di questa disposizione che, limitatamente alle sole controversie amministrative in materia di contratti
pubblici di affidamento di lavoro o di servizi ed a partire dall’aprile 2014, ha introdotto un criterio di valore determinabile di liquidazione delle spese, AVV_NOTAIOente di ritenere superato, con riferimento a questo tipo contenzioso, l’orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna che riteneva, nel vigore delle disposizioni previgenti, di valore « indeterminabile» anche le controversie in cui si discuteva della legittimità o meno di un provvedimento di aggiudicazione di una gara in cui era evidente che il bene della vita sotteso alla causa era il AVV_NOTAIOeguimento dell’utile effettivo di impresa ritraibile da quella aggiudicazione.
3.7 Nel caso specie la richiesta di liquidazione dei compensi di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si riferisce anche a prestazioni professionali espletate in controversie amministrative di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti di aggiudicazione di gare d’appalto o di esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica, incardinate dopo l’entrata in vigore dell’innovativo d.m. 55/2014; alcuni contenziosi amministrativi nell’ambito dei quali i ricorrenti hanno spiegato attività difensiva, come si evince dall’elenco riprodotto nel corpo del ricorso, recano numeri di registro generale riferiti ad anni 2017, 2018 e 2019.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi ; il Tribunale ha riconosciuto la collaborazione stragiudiziale dell’AVV_NOTAIO quantificandola, in assenza di accordo opponibile al fallimento e stante la genericità dell’articolata prova testimoniale, al netto dell’acconto già ricevuto, nell’ importo di € 5.000,00.
4.1 La decisione, quindi, non è incorsa nella denunciata contraddizione.
Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il Tribunale ha comunque riconosciuto una autonoma
attività professionale stragiudiziale procedendo alla sua liquidazione.
In accoglimento del secondo e quinto motivo di ricorso il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Benevento in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo e il quinto motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Benevento in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2024