Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13873-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, COGNOME che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
S
pese legali – compensazione
R.G.N. 13873/2023 Cron. Rep. Ud. 10/04/2024 CC
avverso la sentenza n. 570/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 365/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 570/2022, ha deciso sulle impugnazioni proposte, in due distinti procedimenti poi riuniti, avverso, rispettivamente, la sentenza del Tribunale di Venezia n. 679/2017 e la sentenza del medesimo tribunale n. 170/2020.
Con la sentenza n. 679/2017 il Tribunale di Venezia aveva accolto la domanda dei lavoratori indicati in epigrafe e riconosciuto il loro diritto alla ‘indennità lavori in turni avvicendati’, in misura pari al 6% del minimo tabellare al dicembre 2012, non ché la ‘indennità di lingue estere’ da computare anche ai fini della tredicesima e quattordicesima mensilità, ed aveva condannato la società RAGIONE_SOCIALE a corrispondere le differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 170/2020 il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda dei lavoratori, ritenendo che la retribuzione da prendere a base per il computo della ‘indennità lavori in turni avvicendati’ forse quella relativa ai minimi tabellari stabiliti in cifra fissa dal contratto collettivo 2007. In accoglimento della domanda riconvenzionale della società, il tribunale aveva condannato i lavoratori a restituire le somme risultanti dal ricalcolo dell’indennità secondo il citato criterio, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza n. 679/2017 ha proposto appello (R.G. n. 365/2018) principale la società, censurando la statuizione relativa al criterio di calcolo della ‘indennità lavori in turni avvicendati’. I lavoratori hanno resistito, proponendo
anche appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui avevo omesso di pronunciare sulla domanda relativa all’incidenza della ‘indennità lavori in turni avvicendati’ sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.
La sentenza di primo grado n. 170/2020 è stata impugnata con appello (R.G. n. 537/2020) dai lavoratori, sia nella parte in cui aveva respinto le loro domande e sia nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale della società.
La Corte territoriale, riuniti i due procedimenti (R.G. n. 365/2018 e R.G. n. 537/2020), ha respinto l’appello principale della società nel proc. 365/2018 e, in accoglimento dell’appello incidentale dei lavoratori e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto dei lavoratori alla rideterminazione della tredicesima e quattordicesima mensilità, con computo della ‘indennità lavori in turni avvicendati’ ed ha condannato la società al pagamento delle differenze maturate su tali emolumenti dal 2013. La Corte ha accolto l’appello proposto dai lavoratori nel proc. n. 537/2020 e ha dichiarato il diritto dei medesimi alla rideterminazione della ‘indennità lavori in turni avvicendati’ con effetto dal 2013, condannando la società al pagamento delle differenze retributive come specificamente determinate, oltre interessi legali e rivalutazione.
La Corte di merito ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con la seguente motivazione: ‘attesa la controvertibilità delle questioni esaminate e la parziale soccombenza reciproca’.
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. È stata depositata memoria nell’interesse dei lavoratori.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., per avere la Corte d’appello ravvisato un’ipotesi di ‘parziale reciproca soccombenza’ e, su questa base, compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, in un’ipotesi in cui, invece, le domande dei lavoratori erano state accolte, alcune totalmente e altre in misura parziale.
Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c. nonché nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello motivato la statuizione di compensazione integrale delle spese processuali facendo riferimento (anche) ad una asserita ‘controvertibilità delle questioni esaminate’, senza tuttavia indicare in alcun modo le ragioni di tale valutazione e non risultando tali ragioni evincibili né dal corpo della sentenza né, più in generale, dagli atti del processo, in violazione degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.
I motivi di ricorso sono fondati.
Occorre premettere che nel caso di specie, di procedimento iniziato in primo grado nel 2017, trova applicazione l’art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art. 13, decreto -legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, secondo cui: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere di sposta ‘anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’.
14. È errata in diritto la statuizione della sentenza d’appello nella parte in cui ha ravvisato una condizione di soccombenza reciproca nel non integrale accoglimento delle domande dei lavoratori, fondando anche su tale assunto la decisione di compensazione delle spese.
15. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 32061 del 2002, hanno chiarito che ‘In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti’.
16. Come sottolineato dalla parte attuale ricorrente, nel caso di specie non ricorre il requisito della reciproca soccombenza poiché la domanda relativa all’incidenza della indennità lingua estere sulla tredicesima e quattordicesima mensilità è stata accolta in misura integrale; la domanda di differenze retributive derivanti dal ricalcolo della indennità lavori in turni avvicendati è stata accolta in misura parziale; la domanda di computabilità di quest’ultima indennità sulle
mensilità aggiuntive è stata parimenti accolta, sia pure nei limiti di una condanna generica così come richiesto con l’appello incidentale.
Esclusa la condizione di reciproca soccombenza, deve rilevarsi come la statuizione di compensazione delle spese, adottata per la ‘controvertibilità delle questioni esaminate’, si ponga in contrasto col dettato dell’art. 92 c.p.c.
18. In base all’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 4696 del 2019; v. anche Cass. n. 3977 del 2020). La ‘controvertibilità’ delle questioni oggetto di causa non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Controvertibile equivale a opinabile, da intendere come questione su cui non vi è certezza assoluta ma differenti opinioni, o meglio differenti interpretazioni giuridiche, il che è la regola nelle controversie giudiziali, mentre affatto diverse sono le ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva.
Accolto il ricorso per essere fondati entrambi i motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 10 aprile 2024