Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30280-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 402/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/06/2020 R.G.N. 676/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 12 giugno 2020, la Corte d’Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione resa dal Tribunale di Marsala,
R.G.N. 30280/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/02/2024
CC
condivideva la pronuncia di prime cure quanto alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME – avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, collaboratore RAGIONE_SOCIALE ATA del comparto scuola, assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2011 con la qualifica di ‘Assistente amministrativo’ in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE di Marsala, alla corretta ricostruzione di carriera comprensiva del servizio pre-ruolo prestato presso diversi istituti scolastici statali in ragione di ripetuti contratti a tempo determinato su posti vacanti nell’organico di diritto e di fatto, con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative differenze retributive -, e riformava la sentenza impugnata solo limitatamente al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese, che dichiarava integralmente compensate per l’assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata;
-che per la cassazione di tale decisione ricorreva il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi ;
-che, chiamata per la trattazione innanzi alla sezione sesta all’adunanza camerale del 4 ottobre 2022, con ordinanza n. 35945/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica, effettuata irregolarmente all’Avvocatura Distret tuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Palermo, all’Avvocatura Generale;
-che all’esito RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva ed ha solo depositato in data 7 luglio 2023 atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione del ricorso;
-che il ricorrente ha poi depositato memoria
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 12 Preleggi e 24 Cost. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per non essere la statuizione
RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale circa la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite dei gradi di merito sorretta da congrua motivazione non potendo ritenersi tale il riferimento all’assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione concernente il principio di non discriminazione;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa statuizione in punto spese resa dalla Corte territoriale per avere questa omesso l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o a quella indicazione sia pervenuto senza un’approfondita disamina logico-giuridica, così da incorrere in un error in procedendo e rendere una motivazione meramente apparente;
-che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati per risultare il pronunciamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale congruamente motivato, tenuto conto che tanto il ricorso introduttivo del BilarRAGIONE_SOCIALEo del 28.3.2018, quanto la sentenza del Tribunale di Marsala depositata il 9.5.2018 nonché il ricorso in appello del RAGIONE_SOCIALE proposto in data 18.6.2018 sono antecedenti alla sentenza n. 31150 del 28.11.2019 con cui questa Corte si esprimeva sulla questione concludendo in punto spese per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe stesse a motivo RAGIONE_SOCIALE‘assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione;
-che il ricorso va, pertanto, rigettato senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese per non aver il RAGIONE_SOCIALE svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8.2.2024.