Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16988 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. 2167/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 16988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2167-2021 proposto da:
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/10/2020 R.G.N. 463/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza in atti, ha respinto l’appello proposto da NOME avverso la
sentenza con cui il tribunale aveva respinto la sua domanda di impugnativa del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, intimatogli dal datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE e di risoluzione della transazione intervenut a tra le parti, in forza dell’invocata clausola risolutiva espressa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME con tre motivi ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi de ll’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo un motivo di ricorso si denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Costituzione ex articolo 360 n. 3 c.p.c. relativamente all’obbligo delle parti di comportarsi conformemente a buona fede e correttezza, per avere la Corte di appello affermato la violazione di tale obbligo in capo al ricorrente in relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione della conciliazione, intervenuta per un pregresso contenzioso, a seguito della quale il datore avrebbe dovuto pagare a rate una somma di € 25.000 a rate (a fronte di pretesi 300.000 euro originari).
1.1. Il motivo è infondato atteso che la Corte d’appello non ha certamente disatteso le norme indicate nell’affermare che il lavoratore avrebbe violato l’obbligo di correttezza e buona fede per aver prima tollerato il ritardo (peraltro di solo otto giorni) del datore di lavoro nel versamento di una sola rata (aprile 2018), quindi incamerato le rate successive, salvo poi instaurare il giudizio di impugnativa della transazione solo dopo l’esecuzione per intero delle obbligazioni di pagamento relative alla tra nsazione e soltanto in seguito all’intimato licenziamento.
1.2. Per il resto il motivo mira in realtà ad una revisione degli accertamenti di fatto sottesi alla valutazione giudiziale, anche con l’introduzione di circostanze di cui la sentenza non parla (come quella relativa alla possibilità di avere contezza dei pagamenti eseguiti dal datore solo con l’invio dell ‘ estratto di conto corrente), che non sono evidentemente deferibili a questa sede di legittimità.
1.3. Inoltre, la questione della buona fede risulta in realtà un obiter dictum e comunque fa parte del più complesso accertamento relativo alla rinuncia tacita alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sostenuta dalla Corte di appello ed è quindi da affrontare unitariamente al secondo motivo.
2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. ed ex art. 360 n.5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in punto di risoluzione della transazione.
Ad illustrazione del motivo il ricorrente espone due censure. La Corte d’appello non avrebbe valutato la circostanza dedotta e provata che nell’ambito della lettera di impugnativa del licenziamento del 5.1.18 il ricorrente NOME avesse già enunciato la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa; circostanza che sarebbe del tutto incompatibile con la dedotta rinunzia ad avvalersene e sulla quale la Corte non aveva speso una parola. Ed inoltre il dedotto voluto ritardo nell’invocare la clausol a risolutiva espressa era argomentazione errata in fatto ed in diritto in presenza della clausola medesima.
2.1. La prima censura, oltre a non essere decisiva perché l’impugnativa del licenziamento e la riserva fatta valere è avvenuta pur sempre dopo il saldo della somma di cui alla conciliazione, e quindi quando era già maturato il comportamento concludente di rinuncia accertato dalla Corte, è in ogni caso inammissibile in presenza di una ‘doppia
conforme'( v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
2.2. La seconda censura è altresì inammissibile in quanto non è corrispondente alla ratio decidendi , dato che la Corte d’appello non ha ritenuto che in presenza di una clausola risolutiva si dovesse valutare anche la gravità dell’inadempimento. La Corte, al contrario, ha affermato che ciò potesse avvenire secondo le regole generali sulla risoluzione per inadempimento, solo una volta esclusa l’operatività della clausola risolutiva espressa per tacita rinuncia: ‘se è quindi preclusa (anche) la possibilità di ottenere per il ricorrente la risoluzione ex articolo 1456 c.c., la valutazione può essere effettuata esclusivamente secondo le regole generali di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. in proposito, la risoluzione può essere richiesta solo se l’inadempimento è grave, connotato dalla non scarsità dell’inadempimento, ex art. 1455 c.c.’.
Costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità la individuazione di una rinuncia tacita, a seguito del mancato esercizio del potere potestativo di ottenere la risoluzione del contratto, anche in forza di una clausola risolutiva espressa, essendo compito del giudice del merito valutare il comportamento dei contraenti, secondo il principio generale della buona fede (v. Cass. nn. 5401/2019, 1888/2020, 14240/2020; in particolare, la Corte di appello ha richiamato correttamente il principio stabilito dalla sentenza n. 23868 del 23/11/2005) . 3.- Con il terzo motivo ex art. 160 n. 3 c.p.c. deduce violazione o falsa applicazione di una norma di diritto in relazione all’art. 1335 c.c. per mancata ricezione della contestazione d’addebito disciplinare, nullità della contestazione e dell’iter procedurale.
Il motivo è infondato e presenta profili di inammissibilità. La Corte d’appello, contrariamente a quanto sostiene la difesa attorea, ha affermato sulla base degli accertamenti probatori in atti che non ci fossero prove in ordine al fatto che il datore di lavoro era al corrente che il ricorrente si trovasse in ferie in Marocco, in mancanza della domanda di ferie e sulla base delle testimonianze raccolte in istruttoria (‘il datore di lavoro non era quindi a conoscenza del fatto che il NOME si fosse assentato dal posto di lavoro, né delle ragioni per cui era indisponibile a recarsi e fornire la prestazione lavorativa (movimento delle ferie maturate) e tantomeno del luogo in cui stesse godendo delle asseritamente concesse ferie (non è emerso che lo stesso avesse lasciato un recapito ove essere contattato).
Tale accertamento di fatto non può essere certo rimesso in discussione in questa sede di legittimità, tantomeno sulla base delle circostanze equivoche dedotte in ricorso (che il ricorrente ritiene desumibili dalla stessa formulazione della contestazione); sicché risulta priva di fondatezza la doglianza relativa alla mancata ricezione della stessa contestazione di addebito che era stata legittimamente inviata, conformemente all’art.1335 c.c., all’indirizzo di residenza del lavoratore.
4.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2024