Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18919/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (EMAIL).
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
IPPOLITO NOME.
–
intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 378/2021 depositata il 15/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione introduttivo RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, RAGIONE_SOCIALE, lamentando il furto, nei giorni 27-28 maggio 2012, subìto dal vettore terzo cui aveva affidato il trasporto, e cioè la RAGIONE_SOCIALE, di due partite di merci, consistenti in capi di maglieria, destinati a due distinti clienti entrambi con sede a Parigi, per un valore pari € 148.574,80 , e chiedeva la condanna della compagnia assicurativa, giusta polizza stipulata inter partes, al pagamento dell’indennizzo ivi previsto.
1.1. Si costituiva resistendo la RAGIONE_SOCIALE ed in particolare eccependo: a) che il vettore, cui NOME COGNOME aveva affidato la merce, aveva subito il furto presso l’interporto Sito di Rivalta Scrivia (TO), dopo aver trasbordato su un unico mezzo le due partite di merce, originariamente prese in consegna presso la sede della RAGIONE_SOCIALE in due separati momenti e tramite due diversi furgoni; b) che le operazioni di trasbordo erano state svolte in pieno giorno in area ‘visibile a chiunque e d incomprensibilmente a distanza di nove giorni dalla presa in
consegna delle merci, senza che l’attrice si fosse preoccupata di richiedere notizie circa la mancata consegna della merce con destinazione Parigi’; c) che la durata del viaggio era stata eccessiva ed ingiustificata, circostanza questa destinata ad incidere negativamente sul diritto al l’indennizzo assicurativo, ai sensi dell’art. 18 delle condizioni di polizza; d) che il veicolo non era stato parcheggiato in locali od aree adeguatamente protetti e sorvegliati e sarebbe stato sprovvisto di apparecchio antifurto, per cui anche sotto questo profilo, e sempre ai sensi del citato art. 18, non poteva dirsi operante la garanzia assicurativa.
1.2. Si costituiva, quale terzo chiamato in causa, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contestando integralmente quanto dedotto nei suoi confronti.
1.3. Con sentenza n. 861 del 2015 del 29 settembre 2015, il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo della inoperatività, per violazione dell’art. 18 , della polizza ‘Durata dell’assicurazione per ogni viaggio’ , dato che nella fattispecie il viaggio non avrebbe avuto il carattere dell’ ‘ ordinarietà ,’ invece previsto da tale clausola, e che il veicolo utilizzato dopo il trasbordo era privo di antifurto.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, in cui si costituiva resistendo la sola compagnia assicurativa.
2.1. Con sentenza n. 378 del 15 febbraio 2021 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello , confermando integralmente la sentenza impugnata.
RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie
illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 1338, 1341, 1370, 1375 c.c.; art. 166 D.Lgs. 209/2005, laddove la Corte non ha considerato che siffatta interpretazione importa il riconoscimento di un profilo vessatorio di estensione della responsabilità dell’assicurato, anche per il fatto del terzo’.
Deduce: a) che la Corte di Appello di Firenze si è semplicemente fermata alla interpretazione letterale dell’art. 18 delle condizioni generali di polizza, senza considerare che detta clausola racchiude -o meglio nasconde- in sé un duplice titolo di responsabilità in capo all’assicurato: diretta e personale nell’ipotesi di trasporto con mezzi propri; indiretta ed oggettiva, per il fatto del terzo, nell’ipotesi in cui il trasporto venga effettuato da un vettore terzo (inteso quale autonoma impresa di trasporto in virtù di uno specifico contratto di trasporto); da qui dunque deriverebbe la sua ambiguità; b) che la corte non si è avveduta del fatto che la clausola assume carattere decisamente vessatorio là dove, appunto, prevede l ‘ inoperatività della polizza quale conseguenza dell’inadempimento di una specifica condotta imputabile al vettore terzo, e quindi fuori dalla possibilità di controllo dell’Assicurato ; c) che una siffatta clausola, se così interpretata, determina ex art. 1341, comma 2, cod. civ. una limitazione di responsabilità, o comunque una ipotesi di decadenza, che incide sulla efficacia dell’obbligazione di garanzia e va a favore del l’ assicuratore che l’ha predisposta, di talché la clausola avrebbe dovuto quanto meno essere oggetto di specifica approvazione per iscritto.
1.2. Lamenta inoltre che la corte ha trascurato l’indagine anche sulla leggibilità e comprensibilità della clausola ai sensi
dell’art. 166 cod. ass., che al primo comma prevede che ‘Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente’ , ed al secondo comma che ‘Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza ‘ .
Secondo la società ricorrente la clausola in esame violerebbe invece entrambe le sopra citate disposizioni, dato che: a) è inserita nell’art. 18 delle condizioni di polizza, inti tolato ‘Durata dell’assicurazione per ogni viaggio’, che evoca il ben diverso tema del l’efficacia temporale della garanzia, e non rivela l’esistenza al suo interno di una clausola onerosa che prevede anche una ipotesi di decadenza/esclusione/disapplicazione della garanzia assicurativa in relazione alla condotta del vettore; b) è ambigua, non precisa chiaramente l’estensione della sua portata applicativa, con particolare riferimento anche al trasporto effettuato con mezzi altrui, da vettori terzi, in cui sostanzialmente finisce per estendere la responsabilità dell’assicurato anche al fatto del terzo ; c) pur delineando un’ipotesi di esclusione dell’indennizzo, la suddetta clausola è inserita in un articolo diverso rispetto all’art. 14 delle condizioni di polizza, che appunto contiene l’elenco delle esclusioni, evidenziate con idonea marcatura del carattere e sottoposte alla disciplina della specifica sottoscrizione, e che, per come strutturato, crea nel lettore la ragionevole convinzione che l’art. 14 esaurisca tutte le fattispecie di limitazione della prestazione indennitaria dell’Assicuratore , mentre nel citato art. 18 sarebbe, sostanzialmente, mimetizzata una ulteriore ipotesi di esclusione dell’operatività della garanzia assicurativa.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione di legge in relazione agli artt. 1337, 1341, 1366, 1370; 1375 1228
c.c. e 166 cod. ass. con riguardo al contenuto ambiguo della clausola di cui all’art. 18 c.g.a. ‘.
Lamenta nuovamente la ambiguità e scarsa chiarezza dell ‘ art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, applicata in violazione dei principi di cui agli artt. 1337, 1341 e 1375 cod. civ., il che dunque autorizza la sua lettura ex art. 1370 cod. civ., contro il predisponente, nel senso di ritenere la fattispecie di operatività della garanzia applicabile necessariamente al solo trasporto a cura dell’ assicurato con mezzi propri.
Entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
3.1. In jure , la corte territoriale ha escluso la vessatorietà della clausola correttamente richiamando il consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo cui, nel contratto di assicurazione, sono da considerare ‘clausole limitative della responsabilità’ per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito a fronte di condotte negligenti, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque specificano il rischio garantito (cfr. Cass., 4/02/2002, n. 1430: Cass., 9/03/2005, n. 5158; Cass., 10/11/2009, n. 23741; Cass., 11/6/2019, n. 15598).
Orbene, la corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi, dato che, con adeguata motivazione, scevra da vizi logico-giuridici, per un verso fondata sulla corretta applicazione dei canoni ermeneutici dell’interpretazione della clausola per mezzo delle altre e, per altro verso, sulla analitica valutazione delle risultanze istruttorie:
ha analizzato l’art. 18 delle condizioni generali di polizza, anche in relazione agli artt. 13, comma 2, e 29, ed ha concluso che la clausola, che si riferisce al trasporto organizzato
dall’assicurato mediante un vettore, è chiara -e dunque priva di ambiguità o di mimetismonell’espressamente disciplinare il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, anche in relazione a furti che dovessero verificarsi durante soste o giacenze, prevedendo che: ‘il veicolo -la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave- sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati e che l’apparecchio antifurto sia messo in funzione ‘;
ha rimarcato che, nel caso di specie, sin dal giudizio di prime cure erano state evidenziate circostanze anomale, quali l’eccessiva durata del viaggio, il fatto che la merce, prima trasportata in due furgoni, fosse poi stata trasportata da uno soltanto, ed ha poi ribadito che dalle risultanze processuali è emerso, in via dirimente, che il furgone su cui la merce era trasportata era del tutto privo di antifurto.
3.2. Rispetto a tali valutazioni, congruamente motivate, del fatto e della prova, la deduzione della violazione delle regole ermeneutiche di cui al secondo motivo di impugnazione si risolve, infondatamente, soltanto nel sollecitare a questa Corte un nuovo esame ed una differente interpretazione, che è invece preclusa in sede di legittimità (tra le tante, v. di recente Cass., 19/06/2023, n. 17446; Cass., 24/07/2023, n. 22066; Cass., 27/07/2023, n. 22942).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza