Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 20583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
con modificazioni dalla legge n. 122/2010, secondo cui: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’RAGIONE_SOCIALE) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, e dall’articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo»;
rileva altresì il successivo comma 17, secondo cui: «Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203»;
evidenzia il Collegio che il comma 17 dell’art. 9 d.l. n. 98/2010, che è direttamente applicabile alla contrattazione collettiva ed esclude il successivo recupero, riguarda le procedure contrattuali dell’impiego pubblico, (contrattualizzato e non), mentre non menziona i contratti collettivi di diritto privato applicabili a rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
osserva la Corte che nel caso di specie la contrattazione applicabile al rapporto di lavoro è quella di diritto privato che nel 2010 e nel 2014 è stata oggetto di rinnovo, in quanto non soggetta al blocco;
rileva, inoltre, che la questione relativa agli effetti del blocco della contrattazione pubblica ai rapporti di lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni disciplinati da contratti collettivi di diritto privato non è stata affrontata nemmeno dalle pronunce della Corte costituzionale;
si ravvisa, dunque, l’opportunità che l’esame della questione inerente all’applicabilità delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 17, del d.l. n. 98/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, a pubblici dipendenti cui si applica un CCNL di diritto pr ivato avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023).
PQM
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2024.
La Presidente NOME COGNOME