Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28176-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
NOME COGNOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
NOME la sentenza n. 917/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/07/2019 R.G.N. 1989/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 28176/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 31.7.2019 n. 917, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME la sentenza del Tribunale di Crotone che aveva respinto la domanda proposta da ques ti ultimi NOME il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, volta a chiedere, in quanto eredi RAGIONE_SOCIALEa vittima RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata COGNOME NOME, il ripristino RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 407/98, di cui avevano presentato istanza di riliquidazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe leggi n. 222/07 e 224/07, perché l’importo del beneficio fosse aumentato ad € 1.033,00, e che era stato prima sospeso RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione competente e successivamente revocato perché la vittima risultava stabilmente inserita in ambienti delinquenziali.
Il tribunale aveva rigettato i ricorsi riuniti in quanto, premesso che nelle more era stato introdotto l’art. 2 quinquies del DL n. 151/08, il provvedimento di sospensione del beneficio era legittimo perché basato sul fatto che dalle sentenze del tribunale di Crotone del 24.4.94 e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Assise di Catanzaro del 13.11.95 era emerso che COGNOME NOME, cognato di COGNOME NOME, nonché fratello RAGIONE_SOCIALEa ricorrente COGNOME NOME era stabilmente inserito nella cosca Iona di Crotone e tale circostan za integrava una condizione ostativa di cui all’art. 2 quinquies del DL n. 151/08.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame degli originari ricorrenti, ha accertato l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima ad ambienti malavitosi.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo,
mentre COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 quinquies comma 1 lett. b) del DL n. 151/08 ( ratione temporis applicabile), perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non sussistente la condizione ostativa all’erogazione del beneficio, di cui alla norma indicata in rubrica, che sancisce la necessità RAGIONE_SOCIALEa esistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘estraneità del beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘erogazione, ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Il motivo è inammissibile . La Corte d’appello ha tratto dalla lettura dei provvedimenti amministrativi adottati e RAGIONE_SOCIALEe sentenze penali citate la mancanza di condizioni ostative al godimento del beneficio in discussione. Si tratta di una valutazione in fatto, argomentata mediante preciso riferimento a elementi istruttori, riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEe due distinte parti controricorrenti, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), ‘Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano
sul processo. (In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALEC. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEo speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 206 del 2004)’.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i l RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due distinte parti controricorrenti, con distrazione a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che si sono dichiarate antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.2.24