Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22917/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOM DIGIT, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME;
-intimato-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 732/2021 depositata il 10/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME chiedendo la declaratoria di nullità per simulazione assoluta dell’atto con cui il primo aveva ceduto alla seconda la propria quota di ½ di un immobile sito in Iseo. In subordine, chiedevano la dichiarazione di inefficacia di tale atto ex. art. 2901 c.c. e la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 3072/2017, rigettava la domanda principale di nullità per simulazione assoluta ma accoglieva la subordinata ex art. 2901 c.c.
Avverso tale sentenza il COGNOME e la COGNOME proponevano appello. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 732/2021 pubblicata il 10 Maggio 2021, riformava parzialmente la sentenza di primo grado accogliendo, in base al principio della ragione più liquida, il terzo motivo d’appello con cui avevano contestato sia la revocabilità dell’atto, essendo stata tale alienazione l’unico mezzo per reperire la liquidità necessaria ai fini dell’adempimento di debiti scaduti e rientrando, quindi, nella fattispecie prevista ex. art. 2901 c.c.
Avverso tale sentenza il COGNOME e la COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
3.1. Resistono con controricorso la COGNOME e il COGNOME.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2740, 2901 co. 1 e 2, 1175, 1375, 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d’Appello di Brescia, nel richiamare il principio della ragione più liquida, avrebbe errato nel ritenere prevalente il principio dell’adempimento di un debito scaduto ex. art. 2901 co. 3, c.c. rispetto al principio della garanzia patrimoniale generica ex. art. 2740 c.c.
Secondo i ricorrenti, infatti, la tutela di cui all’art. 2901 co. 1 c.c. dovrebbe ritenersi correlata all’art. 2740 c.c. quale sua diretta applicazione, rendendo l’esimente ex. art. 2901 co. 3 c.c. residuale. A prescindere da quest’ultima esimente, infatti, nel caso in cui la cessione costituisca totale dismissione del patrimonio verso corrispettivo insufficiente, dovrebbe applicarsi a priori la disciplina ex. art. 2901 co. 1 c.c. quale attuazione del generale principio di garanzia patrimoniale. Nel bilanciare gli interessi, quindi, dovrebbe prevalere la tutela dell’integrità del patrimonio rispetto al pagamento di debiti scaduti, fatto salvo il principio, in virtù del concetto stesso di buona fede, per cui l’atto impugnato non sia esso stesso strumento caratterizzato dalla volontà di frodare i creditori.
Essendo stata, secondo i ricorrenti, la quota di proprietà venduta ad un prezzo vile, dovrebbe quindi trovare applicazione il generale principio secondo cui la revocatoria risulta giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore ma anche da atti
dispositivi che rendono meno agevole la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento.
Sarebbe quindi la viltà del prezzo a giustificare l’applicabilità dell’art. 2901 co. 1 c.c., a priori ed indipendentemente dalla normativa ex. art. 2901 co. 3. c.c.
Inoltre, all’atto di vendita in oggetto non sarebbe applicabile né direttamente né indirettamente la disciplina di cui all’art. 2901 co. 3 c.c.
Secondo i ricorrenti mancherebbe la prova che la provvista fosse finalizzata ad estinguere debiti scaduti del COGNOME e, inoltre, tale atto non potrebbe considerarsi né come doveroso né come funzionale all’adempimento di debiti scaduti.
La Corte d’Appello, quindi, avrebbe errato nel valutare i fatti di causa e nel negare l’applicazione dell’art. 2901 co.1 c.c.
4.1. Con il secondo motivo, denunciano la nullità della sentenza o del procedimento per ultrapetizione ed extrapetizione in relazione all’art. 360 co. 4 c.p.c.
La Corte d’Appello si sarebbe erroneamente pronunciata con una motivazione integrativa sulla valutazione patrimoniale del cespite ceduto contraddicendo gli accertamenti peritali. Il giudice di merito avrebbe così violato gli artt. 112-115-324 c.p.c. fondando la sua decisione su elementi non dedotti dagli allora appellanti e, quindi, su statuizioni passate in giudicato in quanto non più contestabili ex adverso. Non risulterebbero, infatti, domande e/o eccezioni di controparte in merito alla CTU esperita in primo grado.
La Corte d’Appello sarebbe così incorsa nel vizio di ultrapetizione ed extrapetizione sviluppando giudizi soggettivi ed immotivati su elementi incontestati e giungendo quindi ad una illegittima rivalutazione del valore del cespite immobiliare rispetto a quanto accertato dalla CTU in violazione degli artt. 112-116-293 c.p.c. e 2697 c.c.
4.2. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. oltre che motivazione assente, apparente, contraddittoria, perplessa od incomprensibile e violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Quanto alla violazione ex. art. 360 n. 4 c.p.c., le decisioni della Corte d’Appello sarebbero prive di alcun riscontro oggettivo tale da poter sostenere le conclusioni assunte in contrasto con gli accertamenti della CTU. Secondo i ricorrenti, infatti, non sarebbe possibile comprendere l’iter logico giuridico seguito dal Giudice circa il giudizio di congruità del corrispettivo della compravendita, fatto decisivo per la soluzione della controversia.
Con riferimento alla violazione ex. art. 360 n. 5 c.p.c., invece, i ricorrenti lamentano come il mancato esame delle risultanze peritali integrerebbe in ogni caso un vizio motivazionale, avendo la Corte d’Appello disatteso erroneamente ed illegittimamente la CTU senza giustificare le proprie conclusioni.
4.3. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione di legge in connessione agli artt. 2697, 2740, 2901 co. 1 e 3 c.c. e agli artt. 112, 115, 116 c.p.c.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato l’esimente di cui all’art. 2901 co. 3 mancando la dimostrazione dell’intervenuto pagamento dei debiti pregressi a mezzo del corrispettivo della compravendita, circostanza quest’ultima contestata dai ricorrenti e non provata. Nonostante la pacifica situazione di forte indebitamento del COGNOME, infatti, il Giudice avrebbe errato nel ritenere dimostrato che la somma ricavata dalla vendita fosse stata poi destinata ad estinguere tali esposizioni debitorie. Al contrario, mancherebbe infatti la prova che la provvista utilizzata derivasse effettivamente dal corrispettivo di vendita. In assenza di tale
prova, verrebbe a mancare anche il presupposto per l’applicazione dell’esimente ex. art. 2901 co. 3 c.c.
L’onere probatorio di dimostrare il necessario rapporto di strumentalità tra l’alienazione e la necessità di reperire liquidità ricadrebbe infatti, ex. art. 2697 c.c., sul COGNOME. Tale onere non risulterebbe adempiuto in quanto la documentazione allegata dimostrerebbe unicamente l’intervenuto pagamento e non che la provvista sia derivata dal rogito oggetto di causa, derivando da ciò l’erronea applicazione dell’art. 2901 co. 3 c.c.
4.4. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. oltre che motivazione assente, apparente, contraddittoria, perplessa od incomprensibile e violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Quanto alla violazione ex. art. 360 n. 4 c.p.c., le decisioni della Corte d’Appello sarebbero prive di alcun riscontro oggettivo tale da poter sostenere le conclusioni assunte in contrasto con gli accertamenti della CTU. Secondo i ricorrenti, infatti, non sarebbe possibile comprendere l’iter logico giuridico seguito dal Giudice circa il giudizio di congruità del corrispettivo della compravendita, fatto decisivo per la soluzione della controversia.
In riferimento alla violazione ex. art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti lamentano come il mancato esame delle risultanze peritali integrerebbe in ogni caso un vizio motivazionale, avendo la Corte d’Appello disatteso erroneamente ed illegittimamente la CTU senza giustificare le proprie conclusioni.
Occorre partire dall’esame del quarto e quinto motivo da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi. Essi sono fondati.
la Corte d’Appello ha ritenuto soddisfatto l’onere probatorio in capo al COGNOME circa la dimostrazione dell’intervenuto pagamento dei debiti pregressi a mezzo del corrispettivo della compravendita.
La Corte d’Appello ha ritenuto raggiunta la prova ‘sulla base degli assegni emessi a pagamento del creditore procedente e dei creditori intervenuti oltre che delle istanze di desistenza o rinuncia all’intervento nonché del decreto del giudice dell’esecuzione che ha dichiarato estinta la procedura esecutiva introdotta con il pignoramento immobiliare della predetta quota notificato a seguito del pagamento di tutti i creditori’.
Ma il ragionamento della Corte dopo aver detto che risulta che la provvista utilizzata dal COGNOME per sanare i debiti azionati in sede esecutiva dai creditori procedenti ed intervenuti sia derivata dal corrispettivo della vendita dell’immobile si interrompe. Non giustifica due criticità del ragionamento esplicato:
La verificazione degli effetti della mora
Che il pagamento dei debiti scaduti sia stato saldato con il ricavato della vendita.
Infatti, l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. 8992/2020).
Siffatta eccezione trova ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 c.c., e non nell’assenza di una diminuzione
della sua garanzia patrimoniale generale. Tale norma, pertanto, non è applicabile, né in via di interpretazione estensiva, né per analogia, alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 6321 del 16/03/2010, Rv. 612245 – 01);
È, Comunque, assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'”eventus damni” (Cass. n. 2552/2023).
L a stessa corte territoriale, nel dare atto dell’avvenuta utilizzazione da parte del COGNOME del prezzo ricavato dalla compravendita de qua per l’estinzione di debiti scaduti , in motivazione omette invero di esaminare e dare compiutamente atto della prova offerta in ordine alla strumentalità necessaria in argomento
La corte di merito omette qualsivoglia indicazione in ordine alla prova offerta dal COGNOME relativamente all’utilizzazione del corrispettivo della compravendita de qua per il pagamento di debiti scaduti, e dalla insussistenza di altro denaro per farvi fronte.
5.1. Alla fondatezza nei suindicati termini del 4° e del 5° motivo, assorbiti il 1°, il 2° e il 3°, consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Brescia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il primo, secondo e terzo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza