Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2061/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente – e nei confronti di
BANCO DI NAPOLI SPA;
e sul ricorso incidentale di:
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
contro
COGNOME NOME; BANCO DI NAPOLI SPA;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2155/2020, depositata il 16/06/2020 e notificata il 6/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza n. 3338/2016, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la richiesta di accertamento della simulazione dell’atto del 16 giugno 2008, con il quale NOME COGNOME, che aveva garantito verso Banca Intesa, poi confluita nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., le obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE, aveva trasferito al figlio, NOME COGNOME, il diritto di proprietà sull’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ed accoglieva quella di cui all’art. 2901 cod.civ.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento della RAGIONE_SOCIALE per mancanza di prova dell’avvenuta cessione del credito da parte del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2155/2020, resa pubblica in data 16/06/2020, ha rigettato l’impugnazione e, per l’effetto, ha confermato la decisione del Tribunale.
Segnatamente, ha ritenuto che:
la sussistenza dell’ eventus damni deve essere verificata con riferimento al momento in cui viene compiuto l’atto di disposizione, quando può essere apprezzato se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni creditorie, restando irrilevanti le successive vicende patrimoniali non collegate direttamente all’atto di disposizione;
ii) l’immobile alienato era l’unico bene della disponente e che era irrilevante il successivo acquisto di un altro immobile di valore inferiore rispetto a quello alienato (euro 165.000,00) e peraltro oggetto di sequestro preventivo (che gli appellanti affermano essere stato dissequestrato, ma senza provare l’avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento di dissequestro);
iii) tenuto conto degli stretti legami di parentela tra le parti del contratto, della vicinanza temporale della notifica del decreto ingiuntivo rispetto alla vendita dell’immobile, cui era seguito il trasferimento a favore della disponente del diritto di usufrutto, potesse presumersi la conoscenza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, basato su un solo motivo.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che con riferimento al ricorso principale era stata formulata una proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ. Detta proposta, benché comunicata dalla Cancelleria ai difensori delle parti e benché non opposta nei termini di cui all’art. 380 bis , 2° comma, cod.proc.civ., non era stata seguita da alcun provvedimento di estinzione, proprio perché
riguardava esclusivamente il ricorso principale e non anche quello incidentale, come prescritto dall’art. 380 bis , 1° comma, cod.proc.civ.; di conseguenza, la proposta di definizione anticipata, in quanto parziale, deve considerarsi priva di effetti. Come è stato precisato dalle Sezioni unite, con la decisione n. 10/04/2024, n.9611, che la proposta ex art. 380 bis cod.proc.civ. ‘è priva di autonomia, non ‘decide’ anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in una fase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. ‘ e che il giudizio è definito dal provvedimento di estinzione ex art. 391 cod.proc.civ., il quale comporta l’operatività altresì dell’art. 391, 3° comma, cod.proc.civ., in forza del quale “(i)l decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione”.
Non essendo stata la proposta di definizione anticipata, in quanto incompleta e non rispettosa delle prescrizioni di cui all’art. 380 bis , 1° comma, cod.proc.civ., seguita dal decreto di estinzione, la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
Ricorso principale
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in riferimento dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato il principio di diritto enunciato dalla pronuncia di questa Corte n. 3538/2019, non avendolo adeguato alla specificità del caso concreto; in particolare, non avrebbe tenuto conto del fatto che la seconda compravendita aveva avuto luogo prima che la banca creditrice agisse ex art. 2901 cod.civ., perciò la valutazione della sufficienza del patrimonio residuo avrebbe dovuto essere riferita al momento della domanda e non a quello antecedente della cessione. E se la consistenza del
patrimonio residuo fosse stato valutata in quel momento, il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere insussistente la scientia damni della disponente, la quale aveva sì venduto il bene al figlio, ma dopo pochi mesi aveva acquistato sul medesimo bene il diritto di usufrutto, il cui valore era quantificabile in euro 180.000,00, ed aveva acquistato un villino del valore di euro 156.000.00.
Aggiungono che il provvedimento di dissequestro del villino acquistato era immediatamente esecutivo per cui il creditore non avrebbe subito alcun pregiudizio.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha preso in considerazione l’atto di acquisto del villino, ritenendolo irrilevante ai fini dell’esclusione dell’ eventus damni, perché il valore del bene acquistato essendo di euro 165.000,00 a fronte di un credito verso la banca ben maggiore rendeva il patrimonio della debitrice non in grado di soddisfare le ragioni della banca.
In altri termini, il giudice a quo , oltre ad aver ritenuto che il patrimonio residuo della debitrice andava valutato con riferimento al momento in cui era stato posto in essere l’atto dispositivo revocando, ha altresì tenuto conto, esprimendo una ulteriore ratio decidendi , dell’acquisto del villino, rilevando che il suo valore era di soli euro 165.000,00 e che quindi il patrimonio della disponente, dopo l’atto revocando, non aveva una consistenza che garantisse il soddisfacimento delle pretese della creditrice. È vero che la ricorrente ipotizza che a detto valore dovesse aggiungersi quello del diritto di usufrutto sul bene alienato, trasferitole dal figlio, stimato in euro 180.000,00, ma detta ipotesi si basa su assunti indicati in maniera assertiva e generica; di conseguenza, risulta del tutto irrilevante che il villino fosse stato o meno dissequestrato.
Non essendo stata confutata la riferita ratio decidendi , essa è passata in giudicato. L’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni,
convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , per essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbe il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., tra le tante, Cass. 19/05/2021, n. 13595).
2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ. e degli artt. 2727 -2729 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., contestando che gli elementi su cui la Corte d’appello ha basato il ragionamento inferenziale conducano con certezza alla prova del fatto ignoto.
Il motivo è inammissibile.
Nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità, non occorrendo, in altri termini, che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile, secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente che l’inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull’ id quod plerumque accidit (Cass. 11/08/2022, n. 24719).
Ciò che in realtà si censura è il giudizio di fatto relativo all’inferenza presuntiva. Non si impugna poi la rilevanza attribuita
anche alle circostanze della vicinanza temporale del decreto ingiuntivo alla vendita e della cessione dell’usufrutto alla madre.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 9192 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La Corte d’appello secondo quanto prospettato -avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, peraltro, senza motivazione.
Il motivo è infondato.
La partecipazione al giudizio, in veste di interventore volontario adesivo del cessionario, stante la soccombenza dell’attore avrebbe comportato, ove l’intervento non fosse stato dichiarato inammissibile, la condanna degli odierni ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
Proprio il fatto che l’intervento della RAGIONE_SOCIALE sia stato dichiarato inammissibile non ha determinato la nascita di alcun rapporto processuale con detta società e ciò ha giustificato la compensazione delle spese di lite. Peraltro, il motivo è del tutto generico in ordine all’attività difensiva che sarebbe stata svolta nei confronti dell’interventore.
Ricorso incidentale
4) Con il ricorso incidentale sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod.proc.civ. e degli artt. 1 -4 della l. 130/1999 e 58 del d.lgs.. n. 58/1993 in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’intervento della RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata impugnata la statuizione con cui la Corte d’appello ha compensato le spese del giudizio di appello nei confronti della odierna ricorrente incidentale. In mancanza dell’impugnazione sul
capo sulle spese, la questione appare puramente teorica al cospetto del rigetto dell’appello.
Vale comunque la pena di richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte – Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 – con cui è stato chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 cod.civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che -quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé -può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Data la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio del merito, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile