Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19922/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME, con domicilio digitale alla PEC EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale alla PEC EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2463/2023 depositata il 19/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.2463/2023 pubblicata il 19/06/2023, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per l’oggetto l’accertamento del diritto al ticket sostitutivo della mensa per il personale che svolge le mansioni di infermiere professionale, categoria D del CCNL Comparto sanità, con orario di lavoro di 36 ore settimanali, suddiviso in tre turni dalle 08,00 alle 14,00; dalle 14,00 alle 20,00; dalle 20,00 alle 08,00, per le prestazioni lavorative svolte nel turno notturno.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato il ricorso proposto dal COGNOME, ritenendo che il mancato riconoscimento del ticket mensa (nel turno 20.00-8.00) fosse giustificato dal verbale di riunione sindacale del 16/12/2008, che aveva riconosciuto tale diritto solo per le prestazioni lavorative in turno notturno svolte dal 01/01/2009 in poi, con esclusione per il periodo precedente.
La Corte d’appello ha accolto l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE (riqualificata come ordinaria), «non risultando dedotta la presenza di atti interruttivi antecedenti con conseguente irrilevanza del generico richiamo alla documentazione in atti».
Per la cassazione della sentenza propone ricorso NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione -ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.- degli artt.421 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 101 cod. proc. civ. e 24 Cost. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il richiamo ai documenti ritualmente prodotti ed indicati per mezzo di fogliario segnalibro, poiché l’omessa indicazione nel ricorso dei documenti depositati tempestivamente all’atto della costituzione in giudizio ed enunciati nell’indice del fascicolo avrebbe integrato -al più- una irregolarità sanabile ex art.421 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce inoltre che la Corte d’appello, prima della decisione nel merito, avrebbe dovuto offrigli la possibilità di poter depositare memorie con osservazioni sulla questione della genericità del richiamo della documentazione versata.
Il motivo è inammissibile.
Pur avendo criticato la decisione della Corte territoriale sotto il profilo della violazione di legge, appare evidente che la lamentata violazione degli artt.101 e 421 cod. proc. civ. sia in quella parte meglio qualificabile come error in procedendo ex art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ., mentre la asserita violazione dell’articolo 2697 cod. civ. rientra nell’ambito della violazione di legge così come prevista dall’art.360 co mma primo cod. proc. civ.
Con riferimento a tale ultimo profilo di critica il motivo è inammissibile, perché non viene specificato in quale punto della
decisione impugnata la Corte territoriale avrebbe violato i principi generali in materia di ripartizione dell’onere della prova tra le parti, così come previsti dall’articolo 2697 cod. civ. Il motivo -in parte qua -difetta di specificità con riferimento ai consolidati principi in materia di deduzione del vizio di violazione di norme di diritto (cfr. Cass. Sez. U. 28/10/2020, n. 23.745), risolvendosi in una generica doglianza di ingiustizia della decisione. Peraltro è appena il caso di osservare che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio stabilito dall’art.2697 c od. civ., attribuendo alla parte che sosteneva di avere eccepito l’interruzione della prescrizione l’onere di darne la prova.
Per quanto concerne gli errores in procedendo , e dunque la pretesa violazione degli artt.101 e 421 cod. proc. civ., deve in primo luogo escludersi la violazione dell’articolo 101 comma secondo cod. proc. civ. in quanto la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione l’eccezione di prescrizione già sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE avanti al giudice di prime cure, e non una questione rilevata d’ufficio. Non può pertanto dolersi, il ricorrente, della mancata applicazione di una norma non applicabile nel caso in esame al giudice di merito.
Quanto alla violazione dell’art.421 c od. proc. civ., sotto il profilo del mancato esercizio del potere-dovere di indicare alle parti le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanati, assegnando un termine per provvedervi nel motivo di ricorso è stata riportata la deduzione già svolta in materia di interruzione della prescrizione avanti al giudice di prime cure: «Il ricorrente -come altri colleghi -ha sollecitato ripetutamente l’RAGIONE_SOCIALE a mezzo raccomandate A/R rivendicando il proprio diritto (ed interrompendo i termini di prescrizione), ma le richieste sono rimaste prive di riscontro (doc. in atti)».
Tuttavia nel motivo di ricorso i pretesi atti interruttivi non sono stati trascritti, e nemmeno né è stato riportato il contenuto essenziale, perché « il ricorrente si è limitato a dedurre che: ‘in atti di causa al doc n° 4 venivano allegati idonei atti interruttivi racc.Ta A/R n° NUMERO_DOCUMENTO / NUMERO_DOCUMENTO – 2 del 03.05.2004, racc.Ta A/R NUMERO_DOCUMENTO del 9.12.2008, racc.Ta A/R NUMERO_DOCUMENTO del 02.11.2011, racc.Ta A/R n. NUMERO_DOCUMENTO del 18.08.2016 da cui è sussumibile la rituale interruzione dei termini» (pag.9).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. Sez. Lav. 07/07/2023, n. 19.361).
Deve pertanto concludersi che questa Corte non è stata posta in grado di apprezzare l’effettiva sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 421 cod. proc. civ. con riferimento ai documenti già prodotti avanti al giudice di prime cure, poiché il contenuto essenziale di tali documenti non è stato riportato nel motivo di cassazione.
Sotto il profilo della sufficiente specificità del motivo di ricorso deve inoltre rilevarsi che la parte ricorrente non ha in alcun modo dedotto quale sarebbe la nullità del procedimento derivata dalla asserita violazione dell’art.421 c od. proc. civ. Infine, la mancata riproduzione del contenuto dei documenti impedisce di valutarne la
astratta decisività al fine dell’accoglimento della eccezione di prescrizione, e dunque la sussistenza di un pregiudizio concreto cagionato per effetto della asserita violazione processuale.
Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La fondatezza della pretesa creditoria nel merito, come ritenuta negli altri procedimenti aventi il medesimo oggetto in decisione alla medesima adunanza camerale costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro