25514228
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME – Giudice
NOME COGNOME – Giudice relatore / estensore
nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 23 settembre 2025
da
RAGIONE_SOCIALE (C.F. / PP_IVA),
con i proc. dom. AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, INDIRIZZO
– parti reclamante- contro
NOME COGNOME
(C.F.: CODICE_FISCALE), con il proc. dom. AVV_NOTAIO COGNOME, INDIRIZZO
– parti reclamate – avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza – Sez. 1^ civile (estensore dottAVV_NOTAIO COGNOME), dell’8 settembre 2025;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 30 ottobre 2025,
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato a PCT in data 23.9.2025, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE & CIE (RAGIONE_SOCIALE) AG (nel prosieguo, per brevità, Bank) ha lamentato l’erroneità della ordinanza emessa dal Giudice di prime cure in relazione a ‘ricorso per l’attuazione di misura cautelare ai sensi dell’art. 669 -duodecies c.p.c.’, presentato dal sig. NOME COGNOME per l’attuazione di misura cautelare concessa ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale a favore dello stesso sig. COGNOME (cfr. ordinanza monocratica 14.4.2025, parzialmente riformata in sede di reclamo con ordinanza collegiale 12-16.6.2025).
N. 6197/2025 R.G.
La vicenda riportata nuovamente all’attenzione del Tribunale può essere così riassunta nei suoi tratti essenziali (tenuto conto che è qui rilevante unicamente il profilo dell’attuazione della misura cautelare):
tra il sig. COGNOME e Bank vi è stato rapporto di portafogli titoli per prestazione di servizio di gestione patrimoniale (investimenti in strumenti finanziari di emittenti e marcati di svariata provenienza geografica, collocati presso vari subdepositari, anch’essi aventi sede in molteplici Paesi situati in diversi continenti);
con ricorso depositato il 10.3.2025, il sig. COGNOME ha domandato a questo Tribunale di ordinarsi a Bank , ex art. 700 c.p.c., lo sblocco del conto n. Y-215369.001 e di tutti gli asset presenti allo stesso intestati, con ripristino della loro piena operatività, inibiti a seguito all’inserimento del suo nominativo nella lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) da parte di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) del RAGIONE_SOCIALE;
Bank, costituitasi nel giudizio cautelare, ha contestato la fondatezza della domanda, tanto con riferimento al requisito del fumus boni iuris , quanto a quello del periculum in mora ;
il Giudice -con ordinanza 14.4.2025 -ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., ordinando a Bank il ‘ripristino immediato della piena operatività del rapporto di conto n. Y-215369.001 e di tutti gli asset presenti intestati al COGNOME NOME‘;
-Bank ha reclamato al Collegio l’ordinanza 14.4.2025 e il Tribunale -con provvedimento 12-16.6.2025 -ha così deciso: ‘in parziale accoglimento del reclamo, con specifico riferimento agli strumenti finanziari custoditi da Citibank Na New York sul territorio statunitense e compiutamente indicati in motivazione al punto 2, rigetta la domanda cautelare proposta da COGNOME NOME, e, per l’effetto, revoca la misura cautelare disposta con l’ordinanza 14.04.2025; quanto ai restanti strumenti finanziari oggetto di causa, rigetta il reclamo, e, per l’effetto, conferma la misura cautelare disposta con l’ordinanza 14.04.2025′;
il sig. COGNOME, quindi, ha chiesto a Bank la liquidazione di tutti gli strumenti finanziari, investimenti e disponibilità liquide presenti nel portafogli gestito da Bank (ad eccezione RAGIONE_SOCIALE asset custoditi da Citibank Na New York), con trasferimento del ricavato sul c.c. BCC di Milano intestato allo stesso sig. COGNOME;
Bank ha parzialmente eseguito la richiesta del sig. COGNOME, avendo trasferito sul c.c. BCC Milano € 2.800.000,00, a fronte di asset complessivi sul conto n. Y-215369.001 per il controvalore di € 9.000.000 circa (già sottratti gli asset custoditi da Citibank Na New York);
il sig. COGNOME , lamentando l’inottemperanza dell’ordinanza cautelare ha presentato ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.;
Bank si è costituita in tale procedimento contestando la propria inottemperanza all’ordine giudiziale (in particolare, perché la liquidazione solo parziale RAGIONE_SOCIALE asset -sempre eccezion fatta per gli strumenti finanziari detenuti da Citibank Na New York -sarebbe da imputare alla posizione delle banche sub-depositarie, le quali hanno opposto diniego alla liquidazione e/o rimborso, ovvero non hanno ancora risposto alla richiesta loro avanzata in tal senso dalla stessa Bank);
-il Giudice -con ordinanza 8.9.2025 -ha accolto l’istanza ex art. 669 duodecies c.p.c., ordinando a Bank di ‘provvedere alla liquidazione immediata di tutti gli strumenti finanziari, investimenti e disponibilità liquide presenti nel portafoglio gestito n. Y-215369.001 e
di tutti gli asset presenti intestati al COGNOME NOME, ad eccezione esclusivamente RAGIONE_SOCIALE asset custoditi da Citibank Na New York sul territorio statunitense’, trasferendo il ricavato della liquidazione, al netto di quanto già versato, sul c.c. BCC Milano intestato al sig. COGNOME, con termine ultimo per l’adempimento al 31.12.2025 e prevedendo -ex art. 614 bis c.p.c. -il pagamento da parte di Bank ‘della somma di denaro pari allo 0.05% dell’importo non ancora liquidato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di liquidazione di cui alla presente ordinanza, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2026 e per un massimo di 120 giorni’.
Nell’ambito del contesto sopra delineato, la difesa di Bank ha reclamato l’ordinanza 8.9.2025 in relazione:
-all’assenza del presupposto dell’inottemperanza del provvedimento cautelare da parte di Bank, per aver quest’ultima ripristinato la piena operatività del conto n. Y-215369.001 e dovendo ricondurre la liquidazione solo parziale RAGIONE_SOCIALE asset di titolarità del sig. COGNOME al diniego opposto dalle Banche sub-depositarie, ovvero all’inerzia di queste ultime, condotte non imputabili a Bank e, comunque, non integranti inottemperanza all’ordine giudiziale da parte dell’odierna reclamante (cfr. pagg. 4 -7 del reclamo);
-all’errore del Giudice di prime cure, avendo questi ammesso nel procedimento ex art. 669duodecies c.p.c. domande nuove del sig. COGNOME (vale a dire, ‘richiesta di condanna a vendere i titoli’ e ‘trasferire la liquidità’), che -non potendosi intendere quali ‘mere modalità di attuazione dell’ordine oggetto dell’ordinanza cautelare’ -avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili (cfr. pagg.7-8 del reclamo);
-all’insussistenza -sotto tutta una serie di profili, sostanziali e processuali -dei presupposti necessari per la concessione della misura ex art. 614 bis c.p.c. (cfr. pagg. 8-16 del reclamo).
Ciò posto, il Collegio -chiarito che nella presente sede rilevano unicamente i profili che attengono all’esecuzione del provvedimento d’urgenza, escluso il riesame della cautela (sia quanto al fumus boni iuris , sia quanto al periculum in mora ) -rileva quanto segue.
Innanzitutto, merita di essere evidenziato che l’eccezione relativa all’inammissibilità delle domande proposte dal sig. COGNOME in sede di procedimento ex art. 669duodecies c.p.c., perché -in tesi -‘nuove’ e, comunque, non attinenti all’aspetto della ‘esecuzione’, non merita di essere condivisa.
Infatti, fermo che più che di ‘domande’, qui si versa in ipotesi di ‘modalità di attuazione’ (determinate dal Giudice della cautela), essendo sorte ‘difficoltà o contestazioni’ (attestate in via obiettiva dal fatto che Bank -per sua stessa ammissione -non è riuscita a liquidare in toto il conto n. Y-215369.001), è sufficiente osservare che il provvedimento cautelare ha ordinato il ‘ripristino immediato della piena operatività del rapporto di conto n.Y-215369.001 e di tutti gli asset intestati al COGNOME NOME‘ (fatta eccezione all’esito del reclamo per gli strumenti finanziari custoditi da Citibank Na New York nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE), cosicché la richiesta avanzata in data 26.6.2025 dal sig. COGNOME a Bank di liquidare tutti gli strumenti finanziari, gli investimenti e le disponibilità liquide presenti nel portafoglio n.Y-215369.001 (esclusi quelli custoditi dalla Banca di New York), con accredito dell’importo su c.c. BCC Milano, è in linea con il ‘ripristino della piena operatività’ del rapporto di gestione di strumenti finanziari dedotto in giudizio e, quindi, parimenti nel solco della cautela concessa
è sia la modalità di attuazione richiesta con il ricorso ex art. 669duodecies c.p.c., sia la decisione del Giudice di prime cure.
D’altro canto, a fronte della richiesta 26.6.2025 del sig. COGNOME (pacificamente intesa quale conseguenza del provvedimento cautelare come ridefinito all’esito dell’ordinanza emessa in sede di reclamo), Bank -per sua stessa ammissione -si è attivata per evadere detta richiesta, senza contestare che essa fosse modalità di attuazione del ‘ripristino della piena operatività’ del rapporto tra le parti, cosicché è contraddittorio sostenere che in sede di procedimento ex art. 669duodecies c.p.c. sono state avanzate ‘domande nuove’, estranee al profilo della ‘esecuzione’ del provvedimento cautelare.
Alle considerazioni sopra svolte, di per sé dirimenti alla volta del rigetto del reclamo con riferimento al profilo in esame (lamentata inammissibilità della domanda proposta con il ricorso ex art. 669duodecies c.p.c.), si deve aggiungere una circostanza -sopravvenuta nel corso del procedimento cautelare -pacifica e decisiva nella vicenda di cui è causa, proprio nell’ottica di individuare la modalità di esecuzione del provvedimento d’urgenza: il 22.5.2025 Bank ha comunicato al sig. COGNOME il recesso unilaterale dal rapporto di gestione di portafogli titoli contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO.
E’ evidente che, avendo Bank deciso in via unilaterale di risolvere il rapporto, non vi può essere altra modalità di attuazione del provvedimento cautelare qui in esame che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE asset presenti in detto portafoglio (al controvalore di essi al 22.5.2025, data del recesso della parte odierna reclamante), ovvero la costituzione di idonea garanzia di importo pari a tale controvalore nella prospettiva dell’azione di merito (sul punto cfr. infra ).
Sempre in ragione del recesso 22.5.2025 posto in essere da Bank, quest’ultima non può neppure più sostenere che l’inottemperanza all’ordine giudiziale non le sia imputabile, essendo riconducibile al diniego e/o all’inerzia delle banche sub -depositarie.
Infatti, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE asset con accredito all’ex cliente del controvalore dei titoli e RAGIONE_SOCIALE strumenti finanziari presenti nel conto n. Y215369.001 è conseguenza necessitata dell’atto unilaterale (vale a dire, del recesso) deciso dalla stessa Bank, non potendo essa, da un lato, dismettere il rapporto (per sua stessa iniziativa) e, d’altro lato, negare l’accredito del controvalore in denaro dei titoli e RAGIONE_SOCIALE strumenti finanziari presenti nella gestione dismessa e ciò in un contesto in cui -assente ormai qualsiasi profilo che possa attenere alla gestione RAGIONE_SOCIALE asset -l’assenza di collaborazione dei soggetti sub -depositari non è opponibile all’ex cliente, essendo scarsamente rilevante nella prospettiva del diritto di quest’ultimo ad ottenere l’accredito dell’importo di sua spettanza.
Per completezza, si osserva che le considerazioni che precedono esulano da qualsiasi profilo risarcitorio (estraneo alla tutela d’urgenza e che, semmai, potrà essere oggetto di un’azione di merito), rimanendo nel solco delle modalità di esecuzione della cautela come disposta dal Tribunale, che -si ribadisce -è il solo profilo di rilievo nella presente sede.
Quanto sopra esposto, conduce al rigetto del reclamo anche in relazione alla contestazione del presupposto dell’inottemperanza all’ordine giudiziale per la condotta dei sub-depositari di Bank, dal momento che -derivando la necessità della liquidazione RAGIONE_SOCIALE asset di cui al conto n. Y-215369.001 da un atto unilaterale di Bank -qualsiasi deficit di collaborazione delle Banche sub-depositarie è di scarsa rilevanza nella prospettiva dell’esecuzione della cautela (nella modalità in cui essa può avvenire una volta risolto il rapporto).
Resta da esaminare l’aspetto relativo alla sussistenza dei presupposti per la concessione della misura ex art. 614 bis c.p.c..
Ad avviso del Collegio in relazione a tale profilo il reclamo è fondato e va accolto nei termini che seguono.
E’ vero -come sopra esposto -che l’eventuale deficit di collaborazione dei sub-depositari, anche alla luce del recesso 22.5.2025 di Bank, non incide sulla valutazione circa la inottemperanza all’ordine giudiziale, né è opponibile all’ex cliente dell’odierna reclamante; è del pari vero, però, che -almeno nella fisiologia di un rapporto della tipologia di quello dedotto in giudizio -la liquidazione RAGIONE_SOCIALE asset in portafoglio implica forme di interazione tra la controparte contrattuale del titolare del rapporto (nel caso di specie, Bank) ed i soggetti che detengono i titoli e gli strumenti finanziari che costituiscono il portafoglio in gestione (nel caso di specie, i sub-depositari, che -dato allegato da Bank e non contestato dal sig. COGNOME, nonché obiettivamente emergente dal complesso della documentazione agli atti del procedimento cautelare -sono numerosi e stabiliti in Paesi collocati in diversi continenti) e ciò non fosse altro perché la provvista per effettuare la liquidazione RAGIONE_SOCIALE asset deriva dalla monetizzazione dei titoli e RAGIONE_SOCIALE strumenti finanziari in custodia presso i sub-depositari .
Da quanto sopra evidenziato consegue che la previsione di somma di denaro ex art. 614bis c.p.c. non è misura adeguata al caso di specie, risultando inappropriata sia nella prospettiva della tutela cautelare (specie laddove l’esigenza di garantire il soddisfacimento della posizione soggettiva nell’ambito dell’azione di merito possa essere validamente soddisfatta in altro modo: cfr. infra ), sia perché l’ottemperanza all’obbligo di liquidazione RAGIONE_SOCIALE asset inseriti nel conto n. Y-215369.001 non è del tutto estranea a forme di cooperazione da parte di soggetti terzi, senza che neppure sia chiaro come gli ordinamenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui tali soggetti sono stabiliti valutino gli effetti del provvedimento RAGIONE_SOCIALE (emergendo così un profilo di possibile iniquità della modalità di coercizione indiretta individuata dall’ordinanza reclamata).
Piuttosto, in sintonia con il carattere strumentale del ricorso ex art. 700 c.p.c. (avente il precipuo scopo di assicurare l’effettività della tutela della posizione soggettiva nelle more della introduzione di giudizio di merito e per il tempo necessario a definire tale giudizio), per i titoli e gli strumenti finanziari che Bank non abbia liquidato a favore del sig. COGNOME (con accredito del relativo importo sul c.c. BCC Milano da questi indicato) entro il termine assegnato a tal fine come da dispositivo, la parte odierna reclamante va condannata a costituire a favore del Sig. COGNOME una polizza fideiussoria rilasciata da un istituto di credito avente la propria sede legale in Italia, cosicché l’odierno reclamato -nella prospettiva di domanda azionata in sede di cognizione -disponga di idonea garanzia per importo ricollegato al conto n. Y215369.001 di cui non è riuscito ad ottenere la liquidazione nell’ambito di questa procedura d’urgenza.
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Le spese processuali di entrambe le fasi dell’attuazione ex art. 669 duoedecies c.p.c., stante la singolarità della vicenda, la novità delle questioni giuridiche affrontate ed il parziale accoglimento del reclamo, vengono dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
in parziale riforma dell’ordinanza 8.9.2025,
dispone che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza -provveda alla liquidazione di tutti gli strumenti finanziari,
titoli, investimenti e disponibilità liquide presenti nel portafoglio gestito n. Y-215369.001 (fatta eccezione solo per gli asset custoditi da Citibank Na New York sul territorio statunitense), liquidazione da effettuare avendo riguardo ai valori di strumenti finanziari, titoli e, in generale asset, presenti nel citato portafoglio alla data del 22 maggio 2025;
dispone che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE & CIE (RAGIONE_SOCIALE) AG -sempre entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza -versi il ricavato della liquidazione di cui sopra, al netto di quanto già versato, sul conto corrente intestato al sig. NOME COGNOME presso BCC di Milano indicato nell’ordinanza 8.9.2025, fornendo altresì la rendicontazione del rapporto di gestione, con indicazione di tutte le operazioni effettuate, delle commissioni applicate, del saldo finale liquidato, nonché, laddove vi siano asset non liquidati allo scadere del termine di 120 giorni (sempre fatta eccezione per quelli custoditi da Citibank Na New York sul territorio statunitense) di quali essi siano e del loro valore alla data del 22 maggio 2025;
dispone che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE & CIE (RAGIONE_SOCIALE AG -in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE asset non liquidati, e, quindi, non accreditati sul c.c. BCC di Milano, in base ai punti precedenti di questo dispositivo -costituisca polizza fideiussoria a favore del sig. NOME COGNOME rilasciata da istituto di credito avente sede legale in Italia e ciò per un importo corrispondente al valore al 22 maggio 2025 RAGIONE_SOCIALE asset non liquidati / accreditati;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative ad entrambe le fasi della attuazione ex art. 669 duoedecies c.p.c..
Si comunichi.
Monza, 30 ottobre 2025
il Giudice Relatore AVV_NOTAIO COGNOME
il Presidente del Collegio AVV_NOTAIO NOME COGNOME