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Codice Penale

Assegno bancario, promessa di pagamento

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Roma DICIASSETTESIMA SEZIONE in persona del Giudice onorario Dott., in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente SENTENZA n. 1244/2019 pubblicata il 17/01/2019 nella causa civile di primo grado iscritta al numero del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015 , vertente TRA XXX, […]

Pubblicato il 19 January 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Roma
DICIASSETTESIMA SEZIONE

in persona del Giudice onorario Dott., in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA n. 1244/2019 pubblicata il 17/01/2019

nella causa civile di primo grado iscritta al numero del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015 , vertente

TRA

XXX, con domicilio eletto in, presso lo studio dell’Avvocato rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell’atto di citazione notificato

– attrice opponente –

E

YYY e ZZZ, con domicilio eletto in, presso lo Studio degli Avv.ti procuratori e difensori per procura in calce all’atto di costituzione

– convenuti opposti –

OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali .

Conclusioni come da verbale del 18.12.2017.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell’art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L’opposizione deve essere respinta.

Preliminarmente deve rilevarsi che l’azione esperita con la richiesta di ingiunzione su assegni, la cui azione cartolare è prescritta, deve ritenersi esercizio dell’azione causale sottostante ai titoli azionati quale promessa di pagamento.

Sul punto va rilevato che Secondo la Suprema Corte l’assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., anche nel caso in cui l’azione cartolare non possa essere più esperita per l’intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. (Cass. 29/09/2011 , n. 19929).

Ha però chiarito la Suprema Corte che la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di accoglimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la cui prova scritta era costituita da un assegno bancario risultato emesso per coprire interessi usurari su una somma oggetto di mutuo, accertando, pertanto, che il rapporto sottostante alla promessa di pagamento era nullo per illiceità della causa, in ragione del combinato disposto degli artt. 1321 e 1343 cod. civ.) (Cass. 16/09/2013 , n. 21098).

Nella fattispecie deve rilevarsi che le parti avevano definito la vertenza tra di loro esistente attraverso un verbale di mediazione del 25.7.2012 che ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 28/2010 costituisce titolo esecutivo per l’esecuzione forzata. Detto verbale contemplava l’obbligazione da parte degli opponenti a tacitazione di ogni pretesa del pagamento della somma di €. 10.000,00.

Ora se è vero che in ragione del mancato pagamento nel termine di cui all’accordo di mediazione parte opposta ha notificato atto di citazione per l’istaurazione di un procedimento all’esito del quale sentir dichiarare la risoluzione sia del preliminare che dell’accordo di mediazione per inadempimento è pur vero che le predette declaratorie non sono mai intervenute in ragione del successivo accordo del 13.2.2013, con il quale a tacitazione di ogni pretesa venivano rilasciati assegni per l’importo complessivo di e. 20.000,00 a “tacitazione di ogni pretesa” e con rinuncia degli opposti all’atto di precetto notificato ed all’atto di citazione.

Nell’ultimo accordo e parti hanno perciò ulteriormente transatto il rapporto tra le medesime intercorrente fissando nella somma complessiva di €. 20.000,00 il quantum della pretesa. E’ vero che tale pattuizione appare assolutamente generica e non rappresenta dettagliatamente le causali cui imputare la somma pattuita. E’ però anche vero che nell’accordo predetto a seguito dell’accordo economico parte opposta ha rinunziato all’atto di precetto ed all’atto di citazione. Tale ultimo atto conteneva la domanda di condanna alla perdita della caparra confirmatoria ed al risarcimento del danno nella misura di €. 50.000,00.

Appare allora evidente che rispetto alla pretesa azionata parte opposta abbia ridotto la propria domanda risarcitoria e qualsivoglia altra domanda di modo che appare logico ritenere che la gran parte della maggior somma rispetto all’accordo di mediazione sia stata imputata a risarcimento del danno e non ad interessi che diversamente avrebbero avuto un saggio quanto meno ultralegale. A conferma di quanto sopra va rilevato che l’atto di precetto rinunziato e prodotto in atti non contemplava applicazione di interessi di modo che deve escludersi che l’ultimo accordo contemplasse anche somme a titolo di interessi, avendo in detto accordi i creditori rinunziato al precetto ed alla citazione notificati.

Ciò posto deve ritenersi che la domanda avanzata per via monitoria fosse legittima con la conseguenza che il decreto opposto deve essere confermato.

D’altro canto trattandosi di titoli di credito scaduti per l’esperibilità dell’azione non era neppure necessario il deposito di essi in cancelleria.

Le contrapposte domanda per lite temeraria vanno disattese in considerazione dell’operato poco preciso posto in essere tra entrambe le parti che avrebbe potuto legittimare diverse interpretazioni dell’accordo.

La medesima ragione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di YYY e ZZZ così provvede

1.- Respinge l’opposizione per l’effetto conferma il decreto opposto;

2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 17/01/2019.

Il Giudice Onorario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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