Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
Oggetto
LOCAZIONE USO DIVERSO
Tempestivo deposito dell ‘ appello
incidentale –
Omessa notifica –
Improcedibilità –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/01/2024
Adunanza camerale sul ricorso 28590-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 4651/2021 d ella Corte d’appello di Roma, depositata in data 14/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 25/01/24 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 4651/21, del 14 settembre 2021, della Corte d’appello di Roma, che accogliendone solo in parte il gravame avverso la sentenza n. 756/15, del 22 settembre 2015, del Tribunale di Frosinone (come, del pari, ha parzialmente accolto pure quello esperito, in via incidentale, della società RAGIONE_SOCIALE) -ha così provveduto.
Essa ha confermato la declaratoria di risoluzione, per inadempimento della conduttrice NOME, del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo concluso tra la stessa e la società RAGIONE_SOCIALE il 28 aprile 2009, nonché la condanna dell a prima al pagamento di € 45.068,81, per canoni locatizi e corrispettivi per utenze non versati, annullando, invece, la condanna al rilascio della ‘ res locata ‘ e al pagamento dei canoni in data successiva al marzo 2012 (annullamento disposto in accogliment o dell’appello principale). Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale frusinate (ma accogliendo, in questo caso , ‘ in parte qua ‘ il gravame incidentale), ha annullato l’accoglimento della domanda riconvenzionale della società RAGIONE_SOCIALE e, dunque, la condanna della società RAGIONE_SOCIALE a pagarle € 52.593,94, a titolo di risarcimento del danno per spese consistite nel noleggio di un generatore elettrico e per l’acquisto del gasolio.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla società RAGIONE_SOCIALE, la quale le intimava sfratto per morosità sul presupposto del mancato pagamento di € 45.068,81, sia per canoni locatizi che per corrispettivi per utenze non versati, deducendo, altresì, che
alla data del 27 marzo 2012 l’immobile locato non era stato rilasciato.
Resisteva all’avversaria domanda l’intimata, eccependo che l’onere di pagare le forniture idriche e dell’ energia elettrica gravava, per contratto, sulla locatrice (salvo, poi, il diritto di ripetere dalla conduttrice i pagamenti anticipati), assumendo pure di aver sanato la morosità dei canoni. E ciò grazie al rilascio di ventisette titoli cambiari, con scadenza progressiva mensile pari a € 5.000,00, consegnati, il 29 dicembre 2011, nelle mani di un socio della società locatrice, deducendo, inoltre, di aver rilasciato l’immobile alla data del 15/16 gennaio del 2021 ( recte : 2012), con consegna delle chiavi a quella stessa persona.
Proponeva, altresì, COGNOME domanda riconvenzionale, assumendo, in primo luogo, che il gestore del servizio elettrico -nell’aprile 2011 aveva interrotto la fornitura, in ragione di una morosità maturata dalla locatrice, tanto che essa conduttrice si vedeva costretta a noleggiare un generatore elettrico, alimentato a gasolio. Su tali basi, dunque, essa chiedeva -in via di riconvenzione, appunto -dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice, nei cui confronti domandava pure il risarcimento del danno, nella misura di € 102.557,03, dei quali (accanto € 52.57,03, per il noleggio del generatore e l’acquisto del gasolio), ulteriori € 50.000,00 per fermo produttivo, perdita di chance e sviamento della clientela, a seguito del trasferimento della propria attività.
A fronte di tali difese -assume l’odierna ricorrente l’intimante ‘non contestava di avere ricevuto i vaglia cambiari, né il sottostante rapporto causale dedotto, né la non conformità, ex art. 2791 cod. civ., delle copie fotostatiche prodotte, limitandosi a dedurre un generico mancato pagamento, senza mai documentarlo’. Peraltro, con memoria di replica autorizzata, NOME assume di aver prodotto dodici ‘vaglia cambiari
puntualmente pagati, deducendo ed eccependo che gli ulteriori titoli emessi non erano stati pagati perché gli stessi non erano stati posti all’incasso’ dalla locatrice.
Esaurita l’istruttoria, il primo giudice ritenendo non provato il rilascio del bene nel gennaio del 2012, né l’avvenuto pagamento dei canoni da settembre 2011, nonché considerato il mancato deposito di documentazione attestante l’avven uto pagamento/incasso dei vaglia -dichiarava risolto il contratto per inadempimento della conduttrice. Condannava, inoltre, la stessa a rilasciare la ‘ res locata ‘, nonché a pagare € 45.068,81, più interessi per canoni non corrisposti fino a febbraio 2012, oltre ai canoni ma turati e da maturarsi dal marzo 2012, fino all’effettivo rilascio. In parziale accoglimento della riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, condannava, invece, la locatrice a pagare € 52.593,94, quale danno consistito nelle spese per noleggiare un generatore elettrico e per acquistare il gasolio occorso per alimentarlo.
Esperito gravame da entrambe le parti, il giudice di appello provvedeva nei termini sopra meglio indicati.
Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come già detto -di cinque motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 2, del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché dell’art. 113 cod. proc. civ.
Si censura la sentenza impugnata perché la Corte romana, ‘seguendo l’errore omissivo già compiuto dal Tribunale di Frosinone, non si avvede e non pronuncia’ come avrebbe potuto (o meglio, dovuto) fare anche d’ufficio , si sostiene -‘l’improcedibilità dell’azione causale promossa RAGIONE_SOCIALE
COGNOME‘, per violazione dell’art. 66, comma 2, r.d. n. 1669 del 1933.
Ribadisce la ricorrente di aver dedotto in giudizio -sin dalla fase della convalida di sfratto -‘l’esistenza e il rilascio di n° 27 titoli cambiari’ (negoziati il 29 dicembre 2012 e ricevuti in pari data dalla conduttrice), e ciò ‘a tacitazione del credi to derivante dal rapporto contrattuale inter partes , dei quali nessuno subiva alcun atto di mancato pagamento e di protesto’, dato che parte di essi -per l’esattezza, n. 12 ‘venivano posti all’incasso da un soggetto terzo, su girata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e regolarmente pagati dalla RAGIONE_SOCIALE‘, i restanti, invece, non venivano posti all’incasso.
Orbene, sia il giudice di prime cure, che quello di appello, avrebbero dovuto rilevare d’ufficio l’improcedibilità dell’azione causale, esperita dalla locatrice, giacché essa non può essere esercitata ‘se non dopo che sia stata accertata, con un protesto, la mancanza di pagamento’ dei titoli negoziati.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 3, del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché dell’art. 113 cod. proc. civ.
Si assume che la locatrice non poteva esercitare l’azione causale anche per un’altra ragione, ‘perché non aveva mai offerto in restituzione i titoli cambiari in originale, neanche mediante deposto in Cancelleria del Giudice adito’, come stabilito dall’art. 66, comma 3, del r.d. n. 1669 del 1933. Né alla data di proposizione dell’azione causale (gennaio 2012) risultava prescritta l’azione cambiaria, visto che i titoli venivano negoziati il 29 dicembre 2011, ‘con scadenze progressive mensili da febbraio 1992 e fino ad ottobre 2012’.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 3, del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché dell’art. 1453 cod. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ.
Si assume che la società locatrice, ‘nell’esercitare l’azione causale di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE (per omesso pagamento dei canoni di locazione e per omesso rimborso dei pagamenti delle forniture di energia elettrica ed acqua) ometteva di depositare i titoli cambiari’ suddetti. Ad aggravare tale situazione, inoltre, rileverebbe la circostanza che, come già evidenziato , alla data di proposizione dell’azione causale (gennaio 2012) nemmeno risultava prescritta l’azion e cambiaria.
Orbene, entrambi tali circostanze -si sostiene -‘spiegano inevitabilmente i propri effetti anche sulla pronuncia di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE‘, inadempimento ritenuto dalla Corte territoriale più grave rispetto a quello della locatrice (pure giudizialmente accertato), consistito nell’aver omesso il pagamento delle forniture delle utenze, determinandone il distacco da parte dei relativi gestori. Ed infatti, la domanda avanzata dalla locatrice ‘per i mancati rimbors i dei pagamenti effettuati per le utenze, svolta nell’azione causale esercita, doveva essere considerata preliminarmente improcedibile’, ex art. 66, comma 3, del r.d. n. 1669 del 1933, ‘in quanto non venivano rilasciati e consegnati i più volte citati tito li cambiari’. Sicché, a questo punto, ‘l’unico motivo di risoluzione per grave inadempimento contrattuale’, da esaminarsi da parte del giudice di appello, ‘era unicamente quello sollevato dalla RAGIONE_SOCIALE‘.
3.4. Il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod.
civ., dell’art. 66, comma 3, del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.
Si censura la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di essa COGNOME ‘volta all’accertamento della declaratoria di insussistenza della pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE per avere l’odierna ricorrente soddisfatto la pretesa creditoria della locatrice mediante la negoziazione di n° 27 titoli cambiari’. A tale esito la Corte romana perveniva sul rilievo che NOME non aveva provato di aver pagato i titoli cambiari, in quanto non aveva esibito gli originali dei dodici titoli posti all’inc asso, rilevando che la produzione di copia fotostatica fronteretro dei vaglia cambiari, recanti la firma di girata della locatrice e la loro successiva negoziazione presso la banca Credito Cooperativo di Roma, non forniva certezza probatoria sull’effettiv o pagamento.
Così pronunciandosi, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe violato le norme di cui in rubrica, a cominciare dall’art. 2719 cod. civ., secondo cui le copie fotostatiche di scritture private hanno la loro stessa efficacia, se la loro conformità all’origina le -oltre che nell’ipotesi che essa sia attestata da un pubblico ufficiale -non sia espressamente disconosciuta da controparte, tenuta ad operare tale disconoscimento nella prima udienza o nel primo scritto successivi al deposito, con dichiarazione, peraltro, espressa e inequivoca. Nella specie, RAGIONE_SOCIALE non ha mai operato tale contestazione, come emerge dai seguenti atti: comparsa di costituzione in appello recante gravame incidentale; verbale della prima udienza di discussione innanzi alla Corte capitolina del 10 novembre 2016; note conclusionali; verbale dell’udienza di discussione del 24 giugno 2021.
3.5. Il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 436,
comma 3, cod. proc. civ., oltre che dell’art. 447 -bis cod. proc. civ. e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.
Infine, si censura la sentenza impugnata per aver omesso di dichiarare -come avrebbe potuto fare anche d’ufficio (ma eccezione in tal senso era stata, comunque, sollevata da essa NOME) -l’improcedibilità del gravame incidentale RAGIONE_SOCIALE, giacché, sebbene tempestivamente depositato, risultava non not ificato all’appellante principale.
È rimasta solo intimata la società RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Non è stata presentata memoria dalla ricorrente, né consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.
7.1. I primi tre motivi ricorso sono suscettibili di scrutinio congiunto, data la loro connessione.
Ognuno di essi, infatti, è basato sul rilievo che l’azione della creditrice ingiungente sia stata esercitata sulla base di titoli cambiari, dolendosi, però, la ricorrente che ciò sia avvenuto in assenza dei presupposti di cui all’art. 66 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, giacché l’esercizio dell’azione ‘causale’ sarebbe avvenuto: senza il previo accertamento, con protesto, della mancanza di pagamento dei titoli negoziati (primo motivo);
senza l’offerta in restituzione dei titoli stessi (secondo motivo); senza il deposito degli originali in cancelleria (terzo motivo).
7.1.1. Tali motivi, però, in disparte il profilo di inammissibilità del quale si dirà, non sono fondati.
In via preliminare, tuttavia, occorre evidenziare come il primo motivo ponga una questione rilevante, in astratto, solo con riguardo all’azione di pagamento dei canoni, ma non certo a quella di risoluzione per inadempimento.
Inoltre, con tutti e tre i motivi, il ricorrente prospetta, disinvoltamente, violazione dell’art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933, mancando, però, di precisare se e dove avesse prospettato tale questione nel giudizio di merito , ciò che inficia l’ammissibilità stessa dei motivi qui in esame.
Inoltre, le doglianze prospettate risultano, comunque, infondate , perché, nel caso in esame, l’azione esperita in via monitoria -non si fondava affatto sui titoli cambiari, sicché non può affatto discutersi di una ‘azione causale’ esercitata dal creditore. La società locatrice ha, infatti, invocato, in giudizio sempre e solo il contratto concluso con RAGIONE_SOCIALE, allegando l’esistenza di un inadempimento, da parte della stessa, dell’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione, null’altro occorrendo -se non la prova dell’avvenuta conclusione del contratto -per giustificare la sua pretesa al rilascio dell’immobile. E ciò essendo sempre identico il meccanismo di distribuzione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. , ‘sia che il creditore agisca per l’adempimento dell’obbligazione, sia per la risoluzione ex art. 1453 cod. civ., sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento contrattuale, ex art. 1218 cod. civ.’, dovendo egli ‘dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inade mpimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento’ (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533, Rv. 549956-01; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01).
Nella specie, la produzione delle cambiali è stata compiuta, viceversa, dal debitore proprio allo scopo di opporre -in via di eccezione -l’avvenuto adempimento, sicché non vi era ragione di discutere deg li adempimenti di cui all’art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933.
Di ciò, a ben guardare, si mostra -implicitamente -consapevole la stessa ricorrente, quando discorre (nel quarto motivo di ricorso) di una propria ‘domanda volta all’accertamento della declaratoria di insussistenza della pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE‘. I titoli, dunque, li aveva prodotti -in copia fotostatica -la stessa ricorrente, assumendo, nella sostanza, che essi consacrassero il credito di parte avversa, in forza di un negozio novativo, come dice la sentenza.
Di qui, in conclusione, anche nel senso del l’infondatezza delle censure oggetto dei primi tre motivi di ricorso.
7.2. Il quarto motivo è inammissibile.
7.2.1. Esso, innanzitutto, viola l’art. 366 , comma 1), n. 6), cod. proc. civ., giacché omette di fornire l’indicazione specifica , sotto il profilo contenutistico, di quanto -nello stesso motivo -si sostiene emergere dagli atti evocati, posto che rimanda genericamente alla loro lettura. Come rammenta, infatti, la stessa ricorrente, il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. -da compiersi, peraltro, con dichiarazione espressa e inequivoca -deve avvenire nella prima udienza (o memoria defensionale) successiva all’avvenuto deposito della copia del docu mento.
L’odierna ricorrente, pertanto, lungi dal richiamare atti e verbali relativi al giudizio di appello, avrebbe dovuto fare riferimento, per l’appunto, al contegno assunto da controparte in occasione della prima udienza (o memoria) successiva al deposito in giudizio dei suddetti titoli cambiari, precisando ‘l’occasione della produzione del documento e della compiuta contestazione’ (Cass. Sez. 2, sent. 30 maggio 2003, n. 8810, Rv. 563822-01; pronuncia relativa ad un caso in cui la ricorrente assumeva di aver operato tale idonea contestazione, ma con principio estensibile anche all’ipotesi opposta, qual è la presente, in cui si ipotizzi il contrario), oltre, naturalmente, all’esatto contenuto della stessa
In disparte tale rilievo, comunque -e in via assorbente -il motivo risulta inammissibile anche per un’altra ragione , in quanto non si correla alla motivazione, dato che la sentenza impugnata non ha applicato affatto l’art. 2719 c od. civ., posto che -come già sopra rilevato -la Corte capitolina ha addebitato alla ricorrente di non avere dimostrato che i titoli prodotti in copia fotostatica fossero stati emessi per novare l’obbligazione di pagamento dei canoni.
7.3. Il quinto motivo, invece, è fondato.
7.3.1. Presa visione degli atti del giudizio (verifica alla quale questa Corte è abilitata, essendo quello denunciato un ‘ error in procedendo ‘, in relazione al quale questa essa è giudice del ‘fatto processuale’ , ed essendo stato preliminarmente soddisfatto il requisito di ammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01 ), deve constatarsi l’avvenuta mancata notificazione del gravame incidentale.
Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, ‘ l ‘ appello
incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all ‘ appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d ‘ ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti ‘ (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 19 gennaio 2016, n. 837, Rv. 638397-01; analogamente, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2022, n. 15726, Rv. 665100-01).
In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo quinto motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e composizione,