Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4642/2021 R.G. proposto da:
PROCURA GEN REPUBBLICA PRESSO RAGIONE_SOCIALE
ricorrente
NOME.
NOME
NOMES-
NOME
, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente- contro
rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
presso lo studio dell’avvocato INDIRIZZO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
COGNOME
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 587,2024
NELLA COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME (DNLMG 9egg e e i
rale 12223,2024
ata pub licdione 06/05/2024
-controricorrente-
nonchè RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE ‘ rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 3/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2 dalla presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Milano, ha dichiarato lo stato adottabilità dei minori COGNOME RAGIONE_SOCIALE avendo rilevato l’inidoneità della figura genitoriale paterna nonché di tutte le vicariali inerenti al nucleo familiare. Tuttavia la Corte ha ri opportuno conservare i rapporti tra i minori ed i prozii pate nonché con la nonna materna – in tempi e modi stabiliti dai Serviz territoriali – attesa la sussistenza di una relazione significati tali figure, legame ritenuto d’ausilio all’elaborazione del tr subito dai minori a causa della morte della madre, uccisa dal pad se utilizzato nelle modalità opportune.
Contro la sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale di Milano affidato ad u unico motivo di ricorso.
NOME COGNOME
La nonna materna dei minori, ha ritualmente depositato controricorso per Cassazione insistendo p il rigetto del ricorso per Cassazione proposto.
4.
NOME
COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME
prozii dei minori, nonché il Sig.
COGNOME
NOMECOGNOME I padre dei minori, hanno
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depositato controricorso, di cui è avvenuta trattazione separata Numero di raCcoita gene f rale 12223/ . 2024 dichiarato inammissibile. COGNOME Data pubblicazione 06,05/2024
5. La COGNOME S.D. COGNOME ha depositato, rispettivamente in vista delle udienze del 13.12.2021 e del 08.02.2024, memoria difensiva ex art. 380 bis 1 c.p.c. ed altresì memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo per il rigetto del ricorso per Cassazione.
RAGIONE_SOCIALE.
6. 2 COGNOME
hanno depositato memoria autorizzata finalizzata alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione.
7. Il Sig. COGNOME COGNOME I. padre biologico dei minori, ha depositato memoria autorizzata finalizzata alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione.
8. Nell’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e ss e 44 e ss della legge 184/1983 per avere la Corte Appello COGNOME di COGNOME Milano COGNOME innestato COGNOME illegittimamente COGNOME sull’adozione legittimante le caratteristiche proprie dell’adozione mite, con l previsione della conservazione dei legami con la famiglia di origine, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nell’art. 27 della L. 184/1983.
9. Il ricorso proposto dal AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di Appello di Milano, cui è stato dato regolare avviso all’udienza del 19.09.2022, COGNOME è COGNOME stato COGNOME tardivamente COGNOME notificato COGNOME ed COGNOME è, conseguentemente inammissibile, come già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria n. 230 del 2023 di proposizione di eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma I.n.184 del 1983.
10. Già nell’ordinanza interlocutoria di rimessione dei ricorsi alla pubblica udienza era stato sottolineato il rilievo nomofilattico dell questione sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione per il tramite del AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di Appello. In particolare, era stata evidenziata la necessità di approfondire i tema della configurabilità nel nostro ordinamento di una pluralità di
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modelli di adozione anche diversi da quello che d eter mina la ilata pubblicazione 06/05/2024 cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.
11. Il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di Cassazione aveva condiviso tale valutazione ed aveva evidenziato la particolare importanza della questione che si coglie non solo nella sua novità ma anche nella preminente esigenza di regolare un settore nevralgico della vita sociale (gli orfani dei femminicidi come orfani “speciali”) “nel quale vengono in gioco i diritti fondamentali della persona minore di età che ha vissuto gravi traumi emozionali”. Per questa ragione il P.G. aveva ritenuto che l’art. 27 L. 184/1983 nella parte in cui recita “con l’adozione cessano i rapport dell’adottato NOME verso COGNOME la COGNOME famiglia COGNOME di COGNOME origine, NOME salvi COGNOME i COGNOME divieti matrimoniali”, meritasse un’attenta riflessione nei casi in cui non vi fossero, come nella specie, regimi giuridici alternativi all’adozion legittimante e nello stesso tempo fosse stato accertato pregiudizio per lo sviluppo psico fisico dei minori conseguente alla recisione dei legami con le famiglie di origine. Il Procurator Generale aveva sottolineato l’importanza di evitare che il trauma derivato dalla perdita di entrambe le figure genitoriali diventi ancora di più radicato con l’aggiunta della definitiva recisione di legami con importanti figure di riferimento che non sono dannose per lo sviluppo psicologico dei bambini ma che al contempo non possono assumere funzione vicariante.
12. Per le ragioni sopraesposte il PG aveva chiesto, in via principale, l’affermazione di un principio di diritto nell’interes della legge ex art. 363 c.p.c. che temperasse l’assolutezza del divieto contenuta nell’art. 27 L. 184/1983 ed in particolare che s potesse COGNOME pervenire COGNOME per COGNOME mezzo COGNOME di COGNOME un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma a far salvo “il superiore interesse del minore” a non recidere, per il suo benessere psicologico ,il legame con la famiglia d’origine.
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13. In via subordinata era stata sollecitata la rimessione alla Corte
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Costituzionale, ove il divieto sopra evidenziato non si foss€E4Renutoon e 06,05,2024 superabile alla luce di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, al fine di valutare “la tenuta costituzionale di una norma (art. 27 L. 184/1983) in un contesto sociale profondamente mutato, quale quello attuale, dove la recisione dei legami con i nuclei familiari originari, pur essend frequentemente necessaria, non sempre è criterio adeguato per fornire una tutela sostitutiva ed affettiva alle situazioni doloro generate da forme di violenza familiare ed assistita”.
14. Con l’ordinanza interlocutoria n. 230 del 2023, la Prima Sez. Civile della Corte di Cassazione ha prospettato alla Corte Costituzionale, ritenendo che non potesse essere accolta la richiesta principale proveniente dal P.G. di formulazione del principio COGNOME di COGNOME diritto COGNOME nell’interesse COGNOME della COGNOME legge, COGNOME l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, L. 184/198 nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimant derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessino irreversibilmente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine estendendo il divieto parenti entro il quarto grado. La Corte rimettente non ha ritenuto che la norma, così come formulata, potesse condurre alla valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non recidere i legami con il nucleo parentale di origine, secondo l modalità stabilite in via giudiziale e che tale impedimento non fosse costituzionalmente legittimo.
15. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 2023, ha diversamente stabilito che “sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa L. 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia
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di origine, realizzi il migliore interesse del minore e, per converso Numero oi raccolta gendraie 12221’2024 la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo St&S$Gblitidone 06,05i2024 pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura ed a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità” . Ha, inoltre, precisato che l’assolutezza del divieto riguarda il legame giuridico ma non quello affettivo che, invece, presenta il margine di flessibilità sopra evidenziato, imposto dalla ineludibile valutazion del preminente interesse del minore.
16. Ciò induce il Collegio, ribadita l’inammissibilità del ricorso, ad accogliere la richiesta formulata in via principale dal AVV_NOTAIO Generale ed a formulare, sulla base delle rilevanti e precise indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale il principio di diritto nell’interesse della legge.
17. E’ stato evidenziato, nella sentenza n. 183 del 2023, che l’art 27, terzo comma, I. n. 184 del 1983 non postula un divieto assoluto COGNOME di COGNOME conservazione COGNOME dei COGNOME legami COGNOME socio COGNOME affettivi. L’interpretazione adeguatrice della norma, da collocare all’interno della cornice delineata dagli artt. 2 e 30 Cost e dell’art. 8 CED nonché di rilevanti principi contenuti nella I. n. 184 del 1983, qual il diritto a conoscere le proprie origini ed ad essere informato de proprio status di figlio adottivo non appena sia possibile oltre che l promozione della conservazione della fratria nelle decisioni di adozione, limita l’assolutezza del divieto al solo piano giuridi formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione de nuovo status filiale. In relazione, invece ai legami socio affettivi presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l’interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti
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primari della costruzione della propria identità e legami a cui ilata pubblicazione 06/05/2024 continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell’abbandono.
18. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso deve essere formulato il seguente principio di diritto nell’interesse del legge ex art. 363, c.3, c.p.c.:
“L’art. 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali”.
19. Le spese processuali, data l’assoluta novità della questione giuridica devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c. nell’interesse della legge:
“L’art. 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali”.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 52 del Dgls 196/2003, in caso di diffusione del presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità del minore e delle parti menzionate.
Cosi deciso in Roma, in data 8 febbraio 2024.
La Presidente est.
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