Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11138 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 11138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15091/2022 R.G. proposto da:
PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TORINO
-ricorrente-
-controricorrente-
-controricorrente-
nonché contro
B. I.
N.Q. CURAT. COGNOME rappresentato e difeso
dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
LRAGIONE_SOCIALE.
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 22/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/20 dalla Presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 22/2022 h confermato la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, con la quale ha dichiarato lo stat adottabilità dei minori NOME COGNOME l accertato lo NOME.NOME. COGNOME e stato di abbandono da parte della madre. COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE ‘oltre che l’inidoneità ad assumere l’affidamento delle minori da parte de nonna materna COGNOME NOME
A sostegno della decisione, la Corte di Appello di Torino evidenziato come la madre sia caratterizzata da un distur psicopatologico da uso di sostanze stupefacenti associato ad disturbo dipendente di personalità con tratti riconducibili disfunzione di personalità borderline, dovuto a causa di numero eventi traumatici vissuti (a titolo esemplificativo: leucemia infa subiti maltrattamenti, morte paterna, morte del padre dei mino condotte violente del nuovo compagno) che hanno reso incompatibile il tempo di recupero delle capacità genitoriali d
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 1119/2024
Nurnero di raccolta generale 11138f2024
Data pubblicazione 24/n4/2024
nonché contro
I COGNOME NOME.RAGIONE_SOCIALE l, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
COGNOME
Numero registro generale 15091,2022
Numero sezionale 1119,2024
uraircAl racgia gurale 11138’2024
madre con le esigenze evolutive dei bambini. La Cortàl PP a p uglicazione 24,134,2024 ritenuto altresì inidonea la madre nel prendersi cura dei minori attese le dimissioni volontarie dal percorso intrapreso presso la RAGIONE_SOCIALE a causa delle difficoltà al rispetto delle regole previste, nonché rilevate le dichiarazioni della stessa d essere consapevole di non essere nelle condizioni migliori di provvedere ai propri figli, i quali, seppur riconoscono un legame affettivo con la figura materna, non inquadrano il genitore come un soggetto di riferimento che possa occuparsi di loro bensì come un soggetto bisognoso a sua volta di cure (cfr. CTU disposta in fase istruttoria dai Dott. I COGNOME COGNOME I e
La Corte di Appello ha altresì ritenuto inidonea la nonna a prendersi cura dei minori, attese (i) le gravi difficoltà nella gestione bambini già manifestate al tempo del collocamento presso la stessa, (ii) il consistente bisogno di cure ed attenzioni emotive d minori e (iii) la assenza di risorse personali della COGNOME RAGIONE_SOCIALE.K. necessarie per svolgere le richieste funzioni para genitoriali. I definitiva, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto sussistente l stato di abbandono con conseguente dichiarazione di adottabilità dei minori, consentendo però- in ragione del legame affettivo tra i minori e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I.- la non recisione dei legami con il predetto nucleo famigliare di origine.
Contro la sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale affidato a tre motivi di ricorso.
NOME Sig.NOME COGNOME NOME.K.
ha depositato controricorso.
La Sig.ra
COGNOMEha depositato controricorso. RAGIONE_SOCIALE
Il curatore speciale dei minori ha depositato controricorso finalizzato all’accoglimento del ricorso principale proposto.
La I Sez. Civile di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 6415/2023 ha rinviato la causa in pubblica udienza.
COGNOME
Numero registro generale 15091,2022
Numero sezionale 1119,2024
7. La COGNOME
NOME COGNOME ha ritualmente de pos p a ne di raco i lt r ue r ie a rale 11138f2024 ata p 1 1: 11ricazione 24,134,2024
autorizzata.
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino ha ritualmente depositato memoria autorizzata.
Nei tre motivi di ricorso, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino ha lamentato:
8.1: nel primo, la violazione e la falsa applicazione della legge 184/1983 per aver la Corte di Appello, accertato lo stato di abbandono, dichiarato la adottabilità dei minori e, medio tempore, concesso il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine nella persona della madre e della nonna;
8.2: nel secondo, la nullità della sentenza per assenza ovvero apparenza motivazionale in ordine alla necessità di mantenimento dei rapporti tra i minori e la famiglia di origine. In particolare, p non aver motivato ovvero motivato in modo apparente la decisione di non recisione dei legami atteso che la conservazione del legame con le COGNOME LRAGIONE_SOCIALE e I COGNOME LRAGIONE_SOCIALE ‘risulta disfunzionale per il corretto e sereno sviluppo dei minorii
8.3: nel terzo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiz per non aver la Corte di Appello valutato la scorrettezza e la inaffidabilità del comportamento della nonna dei minori, la quale, benché non ne fosse prevista la presenza, si era presentata nei locali dove gli affidatari attendevano di essere chiamati per l’audizione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n.183/2023 si è pronunciata in merito all’interpretazione della disciplina sull’adozione piena in conformità con la Carta Costituzionale, nonché in merito all’interruzione dei rapporti di natura socio affettiva tra l’adottante e il nucleo familiare originario, affermando che “in tutti i passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere
24,1:4ì2024
COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ial#: 27e 7b49e80139e7782656320188a0992 Firmato Da: COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ia l: 21e3biftia 80054b2beti 5adbadc1662a9 Firma to COGNOME Numero registro generale 15091,2022 Numerg sgzionale 1119,2024 pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi in Numero di raccolta generale 11138,2024 passato ha intessuto con il minore relazioni positive, ch thannetione rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la persuasione, sottesa all’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 dei 1983, che la cessazione delle relazioni socioaffettive, in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale, sia in concreto con l’interesse del minore” (cfr. pag. 23 della sentenza n. 183/2023 Corte Cost.). Il giudice di secon grado ha fatto buon governo del principio suesposto, intendendo valorizzare in questa chiave di lettura i copiosi riscontri ist positivi emersi con riguardo al rapporto dei minori con le fig della madre e della nonna, collocando la propria decisione nel linea di pensiero espressa dai giudici della Consulta. Nel dettag il giudice di merito ha evidenziato come la CTU disposta durante l fase istruttoria evidenzia l’esistenza di una relazione affettiv minori e le figure del nucleo familiare d’origine, motivo per cu soluzione ispirata al supremo interesse dei minori si concreti nella non rescindibilità di tali rapporti, risultando un le affettivo tra i minori e la madre ovvero riscontrando i minori u figura accudente nella persona della nonna (cfr. CTU disposta i fase istruttoria dai Dott. COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME ). Ne consegue che laddove risulti conforme all’interesse del minore mantener rapporti affettivi con i componenti della famiglia di origine, esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità, come ne deriva dalla let costituzionalmente orientata dell’art. 27 I. n. 184 del 198 parte della sentenza della Consulta sopra menzionata. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Relativamente al legame affettivo tra i minori e le COGNOME RAGIONE_SOCIALE Lla Corte di Appello di Torino si è così 5 ci i 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME
Numero registro generale 15091,2022
COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ial#: 27e 7b49e80139e7782656320188a0992 Firmato Da: COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ia l: 21e3biftia 80054b2beti CODICE_FISCALE Firma to D Numero sezionale 1119,2024 urnero di raccoltrnerale 11138f2024 espressa “i bambini riconoscono nella madre una Pjgura D e r e iva u ncazione 24,134,2024 ma hanno percepito le sue difficoltà e compreso che essa non può rappresentare una figura che possa occuparsi di foro. Tuttavia, soprattutto dopo l’ingresso della madre nella comunità terapeutica, i CTU hanno valutato come positivo il rapporto con i figli concludendo per la non rescindibilità di tale legame. Pertanto, se le condizioni dei minori rendono necessario l’inserimento in un contesto famigliare protettivo e soprattutto definitivo, tuttavia s ritiene che il rapporto figli-madre biologica debba essere mantenuto mediante visite periodiche” (…) “con la nonna materna esiste un legame affettivo, in particolare NOME la riconosce come figura di identificazione e persona maggiormente presente e accudente prima dell’ingresso della comunità della minore. Occorre dare atto che fa NOMECOGNOMENOME ha fornito cure primarie sufficientemente adeguate ai nipoti nel periodo in cui ha badato a loro, a seguito del quale, però, è risultata affaticata nella lor gestione” (…)”in considerazione del legame affettivo esistente tra minori e la nonna materna si ritiene che i contattai tra loro vadano mantenuti” (cfr. pagg. 15-16-17 del provvedimento impugnato). Seppur è corretto riconoscere la non linearità del percorso terapeutico della madre dei minori, dovuto altresì dalle gravi difficoltà causate dai traumi subiti, risulta, come confermato in sede di consulenza tecnica, che i minori riconoscano un legame affettivo nei confronti della figura materna e che non vi siano concrete ragioni ostative ovvero pregiudizievoli per i minori in caso di mantenimento dei rapporti. In particolare, l’odierno ricorrente non ha dedotto in modo specifico quali possano essere i pregiudizi derivanti dal mantenimento dei rapporti tra i minori e la famiglia di origine, attesi i comportamenti non intrusivi della figura materna ovvero ostativi all’adozione, riconoscendo la stessa la non capacità di far fronte ai bisogni dei figli nel miglio modo possibile. 6 di 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Numero registro generale 15091,2022
Numero sezionale 1119,2024
Numero di raccoRa generale CODICE_FISCALE
Relativamente alla figura della nonna, sia in sede di cusuienza uata pubblicazione 24,1114,2024 tecnica sia dalla lettura della sentenza di secondo grado emerge come i minori riconoscano nella persona della stessa una figura di riferimento, sebbene con tutte le difficoltà gestionali che hanno portato ad un ordinario affaticamento della nonna ritenuta non idonea a titolo di figura vicariante. Ne consegue che, seppur riconosciuto lo stato di abbandono dei minori, non risultano ragioni che supportino la recisione dei legami con il nucleo familiare di origine, come risulta dalla puntuale motivazione del giudice di secondo grado.
Questa previsione è soggetta, come affermato anche dal giudice di merito, è soggetta a monitoraggio e ampia possibilità di modifica e revisione tenuto conto dell’effettività ed attualità dell’interesse minori.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
L’odierno ricorrente censura la non valutazione del comportamento pregiudizievole della nonna materna concretizzato nella presenza, non dovuta, ai locali ove gli affidatari attendevano di esser chiamati per l’audizione. La censura così proposta si traduce in una censura di merito diretta a sollecitare un esame dei fatti sui quali giudice di secondo grado ha già svolto le proprie valutazioni, avendo tenuto conto di tutti i fatti acquisiti pur se n espressamente analizzati, nella complessiva valutazione d’inidoneità della nonna ad assumere funzione vicariale e comunque trattandosi di profilo di accertamento insindacabile in sede di legittimità (da ultimo Cass. 13918/2022).
10. Per tutto quanto sin ora esposto, la Corte rigetta il primo ed i secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e compensa le spese processuali in ragione dei diritti azionati nella presente controversia.
PQM
COGNOME
Numero registro generale 15091,2022
Numero sezionale 1119,2024
Nurnero COGNOME raccolnerale La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ri COGNOME 11138f2024 corso, Th c t i a lc i ra u COGNOME pu COGNOME icazione 24,1114,2024 inammissibile il terzo e compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 52 del Dgls 196/2003, in caso di diffusione presente sentenza si dispone che siano omesse le generalità d minore e delle parti menzionate.