Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11032 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11032 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19579/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di pr speciale in atti;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappres e difende in virtù di procura speciale in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 157/202 pubblicata in data 27/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 845/2020, il Tribunale di Reggio Emilia, dopo aver pronunciato sentenza parziale di separazione personale de coniugi COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME.COGNOME che avevano celebrato
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il loro matrimonio nel wiss’s (dal quale erano nati due tigli, ,e an at pra b u I un icazione 2004,2024 maggiorenni ed economicamente autosufficienti), definiva i giudizio in primo grado, rigettando le domande di addebito del separazione reciprocamente proposte dalle parti e ponendo a caric del S.G. il pagamento di un contributo al mantenimento dell moglie di C 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente su bas ISTAT.
Avverso tale pronuncia proponeva appello COGNOME COGNOME.G. COGNOME L impugnando la statuizione di primo grado nella parte in cui ave respinto la domanda di addebito della separazione alla moglie previsto il contributo al mantenimento in favore di quest’ultima.
Nel contraddittorio delle parti, l’impugnazione veniva respin dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 157/2022 pubblicata il 27/01/2022.
NOMECOGNOME ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità de sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello Bologna pronunciato uftrapetita in violazione dell’art. 112 c.p.c., affermando l’esistenza di una pregressa disaffezione di entramb coniugi in data antecedente all’abbandono da parte di NOME
della casa coniugale, senza che vi fosse una allegazione i tal senso della difesa di quest’ultima.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 151, comma 1, e 158 c.c. riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la d’Appello ritenuto la disaffezione del marito nei confronti d moglie esistente prima che la stessa si allontanasse dall’abitaz familiare, dando rilievo all’avvenuta sottoscrizione un accord
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a erale 11032,2024 f N umero di.raccolt separazione consensuale, mai omologato, e al fatto c he ricorre te ilata pubi) icazione 2004,2024 aveva atteso oltre un anno dall’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie prima di depositare il ricorso per separazione giudiziale con addebito.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione eio fals applicazione degli artt. 143, 146 e 151 c.c., in relazione all’ 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’allontanamento di NOME.B. dalla casa familiare, in data 11 giugno 2016, non avesse avuto nessuna efficienza causale rispetto alla frattura coniugale, sul presupposto erroneo che fosse già preesistente una crisi della coppia, provata dalla circostanza secondo cui la I C.B. i, un mese prima di lasciare la casa, aveva comunicato al marito, a mezzo di lettera del proprio legale, la propria volontà di separarsi, con ciò postulando una inammissibile interpretazione abrogativa dell’art. 146 c.c.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazio dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 146 c.c. e 151 c.c., a la Corte d’Appello ritenuto che incombesse sul marito l’onere di provare l’esistenza di un buon rapporto tra i coniugi (per fare valere la violazione dell’obbligo di convivenza da parte della moglie, ai fin dell’addebito), e non alla moglie (l’onere di provare che il su allontanamento era privo di efficacia causale in forza di una pregressa crisi coniugale).
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Com’è noto ai sensi dell’art. 151 c.c. «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in
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·um9ro sq.zionale 5118,2023 considerazione del suo comportamento contrario RAGIONE_SOCIALE doveri che Numero di raccolta generale 11032/2024 derivano dal matrimonio,» RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 24,04,2024
In via generale, questa Corte ha affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essen invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall’esser intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass., Sez. Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
L’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sul comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
L’anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale, integr comunque un’eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d’ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fa che ne suffragano l’esistenza e i menzionati fatti risultino provat dal materiale probatorio comunque acquisito al processo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Con specifico riferimento alla violazione dell’obbligo di coabitazione, questa Corte ha ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l’addebito della separazion personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, fermo restando che l’addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia sta
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Numero se2ionale 5118,2023 determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto Numero di raccolta generale 11032,2024 in un momento in cui la prosecuzione della COrIVIVeriZaDaerabbOone 24,04,2024 divenuta intollerabile e che, anzi, l’allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass., Sez. 6Ordinanza n. 648 del 15/01/2020).
A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell’art. 151 c.c., la separazione dei coniugi de comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologic squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, all sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purc oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitt riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (C Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Ovviamente, l’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi, nel determinarsi della intollerabilità del convivenza, è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
2.2. In tale quadro, deve tenersi conto che il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto, perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando pone a fondamento della decisione risultanze dell’istruttoria che naturalmente si offrono alla valutazione del giudice (cfr. Cass., Sez 1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019).
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2.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha state° CQ e ilata pubi° icazione 2004,2024 segue: «Il punto centrale sta nell’impossibilità di ricondurre causalmente RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE definitiva RAGIONE_SOCIALE rottura RAGIONE_SOCIALE dell’unione RAGIONE_SOCIALE coniugale all’allontanamento da casa della sig.ra I RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. Appare evidente che l’affectio coniugatis i almeno per quanto riguarda la moglie, era già cessata, avendo ella manifestato al marito, con l’assistenza del legale, fa volontà di separarsi. Peraltro, all’invio del comunicazione e al successivo allontanamento non è seguita, da parte dei marito, alcuna reazione, fino alla proposizione del ricorso per separazione. Al contrario, è agli atti la scrittura privat denominata “separazione J S.G. 1/1 C.B. del 10 dicembre 2016 (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado I C.B. l), sottoscritta dai coniugi diversi mesi prima della data in cui il marito ha presentato il ricorso introduttivo del giudizi di separazione (6 luglio 2017). Con la scrittura in esame i coniugi prendono accordi in vista della separazione, decidendo, tra l’altro, di vendere fa casa coniugale cointestata dividendo il ricavato, donare il negozio cointestato alla figlia e, soprattutto, prevedono l’impegno del marito di versare alla moglie la somma di C 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento. È evidente che la tesi di una responsabilità della moglie per la rottura dell’unione, che avrebbe determinato la negazione di qualunque diritto ad un contributo, non era stata allora neppure presa in considerazione, e che i coniugi ritenevano di addivenire ad una intesa per regolare concordemente la “fine”, già, nei fatti, avvenuta, del matrimonio. Solo in seguito, il marito ha, evidentemente, cambiato idea, presentando ricorso con richiesta di addebito, ma la condotta di un coniuge che attribuisce la rottura dell’unione al comportamento dell’altro, non è quella tenuta dal S.G. dopo l’allontanamento della C.B. Egli ha atteso oltre un anno dall’asserito improvviso abbandono, per lamentarsene solo con la proposizione del ricorso, nel frattempo preparando accordi che non presupponevano affatto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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condotte di violazione dei doveri coniugali. COGNOME suo “rfpensarnento ilata pubblicdone 24434,2024 come sottolinea la I C.B. I, appare piuttosto come un tentativo di sottrarsi al pagamento di un contributo, piuttosto che la reazione di un marito improvvisamente abbandonato. Peraltro, la semplice lettura della memoria integrativa di primo grado del sig. chiarisce quali sarebbero le condotte della moglie che avrebbero integrato i presupposti dell’addebito; vi si legge che, non avendo mai il marito collaborato alle faccende domestiche, perché impegnato fuori casa per lavoro, si sarebbe trovato (dopo il ricevimento della lettera preannunciante la separazione e il successivo allontanamento della moglie) in una situazione di difficoltà nella gestione della quotidianità; la moglie avrebbe in ta modo violato il dovere di coabitazione e di assistenza. Non una parola si legge sulle precedenti condizioni della vita matrimoniale che possa confermare la sussistenza di un buon rapporto tra coniugi.» (p. 7 e ss. della sentenza impugnata). S.G.
Il giudice del gravame ha, in sintesi, ritenuto provata una condizione di disaffezione, quantomeno da parte della donna, già prima dell’allontanamento di quest’ultima dalla casa coniugale, dato che la donna aveva già prima comunicato al marito la volontà di separarsi per il tramite di un legale e poi aveva lasciato la ca coniugale, aggiungendo che il marito, sottoscrivendo la scrittura di separazione, risulta avere condiviso la decisione di separarsi regolando convenzionalmente le conseguenze della separazione, compresa l’attribuzione di un assegno in favore della moglie, peraltro senza rappresentare negli atti di causa una condizione di vita matrimoniale in cui la comunione di vita fosse, invece, esistente.
Si tratta di un accertamento in fatto, operato dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità che, in virtù di quan sopra evidenziato, non può essere considerato frutto di extra petizione.
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Lo stesso S.G.
nel ricorso per cassazione, ha riportato er
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esteso le allegazioni della moglie, contenute nella memoria di costituzione per l’udienza presidenziale in Tribunale, ove, nel richiedere l’addebito della separazione al marito, aveva allegato atteggiamenti violenti, tradimenti e comportamenti denigratori dell’uomo nei suoi confronti, oltre che condotte contrarie al dovere di assistenza morale durante la grave malattia della donna, fino alla decisione di quest’ultima di allontanarsi della casa coniugale dietro suggerimento dei familiari, per timore di reazioni aggressive del marito, che ormai si era reso conto della volontà della moglie di separarsi (p. 14 del ricorso per cassazione).
Si tratta di condotte precedenti all’allontanamento della donna dalla casa coniugale, da quest’ultima avvertite, e dedotte, come causa di una pregressa intollerabilità della convivenza.
Il medesimo ricorrente ha, inoltre, evidenziato che, in appello, la moglie aveva dato rilievo alla missiva inviata dal suo legale, co cui aveva chiesto la separazione, e alla scrittura di separazion sottoscritta da entrambi i coniugi il 10/12/2016, per affermare che in tale occasione i coniugi erano assolutamente consci della cris coniugale e d’accordo sulla necessità di addivenire ad una soluzione condivisa, entrambi consapevoli che il matrimonio era “finito” (p. 16 del ricorso per cassazione).
Anche tali allegazioni costituiscono argomenti che la donna ha posto a supporto della intollerabilità della convivenza precedente all’allontanamento della donna.
Il giudice di merito, valutando in fatto le risultanze di causa, h ritenuto provata la obiettiva intollerabilità della convivenza avvertita dalla donna prima dell’allontanamento da casa, e non contrastata dal marito, anche se non ha accertato i fatti che l stessa ha posto come causa della menzionata condizione di disaffezione.
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In altre parole, la Corte di merito ha fatto propri e soi n o iparte Data plibblicazione 2004,2024 le allegazioni della donna, che aveva dedotto la pregressa intollerabilità della convivenza per fatto imputabile al marito, ritenendo provata, per le ragioni in fatto sopra indicate, semplicemente la ritenuta impossibilità di vivere ancora insieme, percepita dalla moglie e non contrastata dal marito.
Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. Parte ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha desunto il venire meno dellraffectio coniugalls anche in capo al RAGIONE_SOCIALE S.G. RAGIONE_SOCIALE prima del 6 giugno 2016 (data in cui la Sig.ra NOME ha lasciato la casa coniugale) da due sue condotte successive.
In primo luogo, Il ricorrente ha d’appello ha dato rilievo al fatto che il evidenziato che la Corte S.G. aveva sottoscritto il documento con il quale i coniugi avevano concordato alcuni aspetti di una loro separazione consensuale, prevedendo anche la corresponsione da parte del marito di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con ciò dimostrando di non avere preso neppure in considerazione una eventuale responsabilità di quest’ultima per la fine della unione coniugale (in quanto le aveva riconosciuto un diritto che, se vi fossero stati presupposti per l’addebito, non le sarebbe spettato).
In secondo luogo, il ricorrente ha rilevato che la Corte di merito ha stigmatizzato la circostanza che il S.G. aveva atteso oltre un anno prima di instaurare la procedura di separazione giudiziale, con ciò manifestando un palese disinteresse per l’abbandono da parte della moglie.
3.2. Si tratta, tuttavia, di valutazioni in fatto di comportamenti della parte, e non di valutazioni giuridiche dell’efficacia degli at sicché la censura, pur prospettata come violazione di legge, si risolve in una critica ad un giudizio che attiene al merito come tale non sindacabile in cassazione se non per assenza di motivazione
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Numero sezionale 5118,2023 (nelle diverse forme in cui I può manifestare), nella specie non Numero ‘di raccolta generale 11032/2024 form ulata. RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 24,04,2024
. Il terzo motivo è infondato.
4 . 1 . Come già evidenziato, la condizione di intollerabilità della convivenza può essere intesa anche in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitt riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015; v. anche v ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
In tale ottica, questa Corte ha di recente ritenuto dimostrata tale preesistente intollerabilità della convivenza dalla presentazion stessa del ricorso per separazione e dal successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Non si tratta di un’interpretazione che abroga la previsione normativa del dovere di coabitazione, perché, comunque, l’allontanamento presuppone l’accertamento di una condizione anche personale, non necessariamente condivisa tra i coniugi, che risulti comunque da dati obiettivi e, ovviamente, non sia la conseguenza della violazione di un altro obbligo matrimoniale da parte di chi compia tale scelta.
La coabitazione, infatti, non è convivenza, perché quest’ultima si connota per una condivisione di vita che non è richiesta nella prima.
La coabitazione, ove la convivenza sia divenuta intollerabile anche per una sola persona della coppia, perde di significato
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coniugale, per il declino dei diritti e doveri reciproci che m a no no ilat p Acazione 2004,2024 il rapporto matrimoniale, e non può essere imposta come mero artificio esteriore.
4.3. Nel caso di specie la Corte d’appello ha dato applicazione ai principi enunciati, dando rilievo alla missiva inviata dal lega della moglie prima dell’allontanamento della casa coniugale, in cui quest’ultima ha manifestato la volontà di separarsi, la quale costituisce una obiettiva e inequivoca rappresentazione dell’impossibilità per la donna di continuare a vivere con il marito, seguita, dopo pochi mesi dall’allontanamento, dalla sottoscrizione da parte di entrambi i coniugi di un accordo che regolava le condizioni di separazione e prevedeva un assegno di mantenimento in favore della donna, cui si è aggiunta anche la constatazione, da parte del giudice di appello, che non una parola si leggeva negli att difensivi del marito su eventuali condizioni della vita matrimoniale che avrebbero potuto rendere imprevedibile la scelta della donna (v. supra e p. 7 e ss. della sentenza impugnata).
5. Il quarto motivo è infondato.
Parte ricorrente ha dedotto che il coniuge che domanda l’addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l’incidenza causale dell’altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge, che ha posto in essere tale condotta, dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell’altro coniuge ovvero è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò.
Parte ricorrente non ha tenuto conto che, come sopra evidenziato, anche nel caso di allontanamento dalla casa coniugale, l’anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di obbligo, quale causa di esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l’intollerabilit della prosecuzione della convivenza, integra un’eccezione in senso
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umero se ionale 5118,2023 lato ed è dunque rilevabile d’ufficio, purché sia allega ta n 512 r . i’ a l c coa apa g r e elle 11032,2024 a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acqutigitedical 24,04,2024 processo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Nel caso di specie, nello stesso ricorso per cassazione sono riportate le allegazioni della RAGIONE_SOCIALE. che hanno rappresentato situazioni di estrema gravità, verificatisi negli anni di matrimonio ed anche prima della decisione di allontanarsi, che hanno reso impossibile per la donna la prosecuzione della convivenza e il giudice ha dato rilievo ad alcuni elementi per confermare tale obiettiva condizione.
Ogni censura attiene alla valutazione di merito in questa sede non sindacabile.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presuppost processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto pe l’impugnazione proposta, se dovuto.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenut dalla controricorrente, che liquida in C 5.000,00 per compenso, oltre C 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per i versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo
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di contributo unificato, pari a quello richiesto per rimpuqnazione Numero diTaccolta generale 11032,2024 proposta, se dovuto; RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 24/04,2024
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 novembre 2023.