Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da NOME COGNOME, ha dichiarato che dal 3.1.1981 al 28.2.2015 la medesima aveva lavorato di fatto alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE, con fittizio contratto di co.co.co. dal 1.3.1983 al 28.2.2015; ha inoltre condannato il datore di lavoro al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE medesima, RAGIONE_SOCIALE somma di € 99.155,56 a titolo di indennità di anzianità, RAGIONE_SOCIALE somma di € 2.287,89 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di € 10.023,16 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; ha infine condannato l’RAGIONE_SOCIALE a costituire presso l’RAGIONE_SOCIALE la rendita vitalizia di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1338/1962 in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello ed ha confermato la sentenza impugnata; quanto alla rendita vitalizia di cui alla legge n. 1338/1962 ha precisato che i compensi a cui parametrare la contribuzione prescritta sono quelli percepiti nel corso del rapporto, così come elencati nella relazione del
19.5.2018 RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIONOME, allegata alle note depositate dall’appellata il 5.6.2018.
La Corte territoriale ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di difetto di giurisdizione (per il periodo anteriore al luglio 1998), di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, di nullità RAGIONE_SOCIALE domanda per mancato richiamo del contratto collettivo applicabile, nonché l’eccezione di nullità per genericità RAGIONE_SOCIALE domanda sul quantum dei crediti rivendicati, formulate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ha parimenti ritenuto infondate le eccezioni relative alla prescrizione dei crediti azionati e alla violazione del divieto di stabilizzazione di rapporti senza pubblico concorso ed ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla sua decorrenza, nonché in ordine alla quantificazione dei crediti.
Per la cassazione di tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha solo depositato procura e non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione decennale in relazione all’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE subordinazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere unicamente affrontato la questione RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei crediti azionati, e non quella RAGIONE_SOCIALE prescrizione dell’azione di accertamento del carattere subordinato del rapporto.
Evidenzia che la questione era stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, e tempestivamente riproposta nel giudizio di appello.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge (artt. 2935 e 2946 cod. civ.) per mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale in relazione all’accertamento RAGIONE_SOCIALE subordinazione, 360 n. 3), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sull’eccezione di prescrizione dell’azione di accertamento del carattere subordinato del rapporto.
Sostiene che l’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE subordinazione è autonomamente prescrittibile, con la conseguenza che nella fattispecie le domande accolte (azionabili solo alla cessazione del rapporto) avrebbero dovuto essere limitate, quanto alla base di calcolo, all’ultimo decennio .
Lamenta l’iniquità RAGIONE_SOCIALE condotta RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che ha lavorato per 36 anni presso l’ente ricorrente ed ha percepito un trattamento economico ben superiore a quello che le sarebbe spettato in base alla contrattazione collettiva, avvedendosi al termine del rapporto RAGIONE_SOCIALE circostanza che lo schema giuridico al quale era stato ricondotto il rapporto non era corretto.
Richiama la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che nel caso in esame la prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto si era svolto con tutte le garanzie tipiche del lavoro pubblico e si era concretamente atteggiato come un rapporto connotato dalla massima stabilità.
3. Il primo motivo è inammissibile.
Non sussiste l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE subordinazione.
Il ricorso riporta infatti le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da cui risulta che la RAGIONE_SOCIALE non ha chiesto in via principale l’accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ma si è limitata a chiedere in via incidentale la previa qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, chiedendo la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze di retribuzione.
Dalla sentenza impugnata risulta che l’RAGIONE_SOCIALE ha appellato la sentenza di primo grado per il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione
decennale dell’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE subordinazione e dell’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; ha inoltre evidenziato che la domanda proposta ex art. 2126 cod. civ. riguarda il trattamento economico spettante alla lavoratrice alla conclusione del rapporto ed ha ritenuto che il termine di prescrizione dei relativi crediti non potesse decorrere nel corso del rapporto, in quanto i suddetti crediti erano sorti in seguito e a causa RAGIONE_SOCIALE conclusione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed in quanto la prestazione non era qualificata come subordinata (ha richiamato sul punto giurisprudenza di legittimità).
Non sussiste dunque la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che s ull’eccezione di prescrizione la Corte ha pronunciato; non si è in presenza di una omessa pronuncia bensì di una pronuncia implicita di rigetto dell’argomentazione secondo cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE subordinazione è soggetto ad autonoma prescrizione.
Questa Corte ha peraltro chiarito che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito; ne consegue che il vizio di omessa pronuncia configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. n. 12652/2020).
4. Il secondo motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamento del carattere subordinato del rapporto non costituisce oggetto di un’azione soggetta a prescrizione; si estinguono i singoli diritti, e non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una certa situazione, dalla quale possono poi derivare
diritti (Cass. S.U. n. 4812/1986; Cass. n. Cass. n. 10824/1997; Cass. n. 9814/1998 e Cass. n. 16263/2004).
Nella fattispecie, pertanto, poiché pacificamente la natura subordinata era stata posta a fondamento dell’azione volta all’attribuzione di emolumenti che potevano essere chiesti solo al termine del rapporto, la prescrizione non era maturata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non occorre statuire sulle spese quanto al rapporto processuale con l’RAGIONE_SOCIALE perché l’istituto non ha svolto attività difensiva.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2024.
La Presidente NOME COGNOME