fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Figlio maggiorenne, obbligo al mantenimento

Obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente, raggiungimento di una autosufficienza economica.

Pubblicato il 12 January 2021 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Velletri Sezione Prima Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
la seguente

SENTENZA n. 18/2021 pubblicata il 04/01/2021

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di RG indicato in epigrafe  promossa da XXX nato a e residente in, rappresentato e difeso dall’Avv., giusta delega a margine del ricorso introduttivo, ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv.;

PARTE ATTRICE RICORRENTE

RESISTENTE IN VIA RICONVENZIONALE  contro

YYY, nata a ed ivi residente in via rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione  e risposta depositata in atti;

PARTE CONVENUTA RESISTENTE

RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE

E con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri

OGGETTO: cessazione degli effetti civili di matrimonio

CONCLUSIONI:

All’udienza a trattazione scritta del 3 giugno 2020 le parti precisano le conclusioni come in atti. Per il ricorrente: affinché Voglia l’Ill.mo Tribunale di Latina (rectius Velletri) adito:

A) la pronuncia, eventualmente anche con sentenza parziale, della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. XXX e la Sig.ra YYY in in data 08.06.1996, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di al n., parte, dell’anno , ed ordinare la relativa trascrizione all’Ufficiale dello Stato Civile competente; B) modificare i provvedimenti economici assunti in sede di separazione tenendo conto dei redditi prodotti dalle parti della capacità di produrre reddito della resistente e dell’indipendenza economica raggiunta dal figlio maggiorenne.

Per la resistente: Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Velletri:

Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario in, il  dal Sig. XXX, nato a e YYY, nata a, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di all’anno, atto n., parte, serie, alle seguenti condizioni:

1.  I coniugi vivranno definitivamente separati con l’obbligo del mutuo rispetto;

2.  la figlia minore *** viene affidata congiuntamente ai genitori con collocazione presso la madre;

3.  il padre conserverà il diritto di visita così come disciplinato nel verbale di comparizione dei coniugi in sede di separazione;

4.  Il sig. XXX verserà a titolo di contributo per il mantenimento la somma complessiva di € 550,00, così ripartita: € 200,00 per la figlia minore Giada, € 200,00 per la Sig.ra YYY, € 150,00 per il figlio maggiorenne ***, con aggiornamento annuale agli indici ISTAT e corresponsione del 50% delle spese straordinarie e scolastiche, imponendo al datore di lavoro del Sig. XXX, ossia la ***, con sede in, il pagamento in forma diretta dell’assegno in favore della Sig.ra YYY, considerate le inadempienze perpetrate dallo stesso nel corso degli anni.

5.  In subordine, qualora l’Ill.mo Tribunale adito dovesse disattendere la condizione di cui al precedente punto 4, confermare le condizioni economiche di cui alla sentenza di separazione.

Con vittoria di spese e onorari come per legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.05.2018 il sig. XXX ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig. YYY in data, in e registrato presso l’Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune, atto n., Parte, anno, alle condizioni tutte di seguito indicate e, segnatamente:

“Lo scrivente chiede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario in, il dal Sig. XXX, nato a il  e YYY, nata a il, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di all’anno, atto n., parte, serie, venga pronunciata alle seguenti condizioni, a modifica degli accordi di separazione;

1.  I coniugi vivranno definitivamente separati con l’obbligo del mutuo rispetto;

2.  la figlia minore *** viene affidata congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre;

3.  il padre conserverà il diritto di visita così come disciplinato nel verbale di comparizione dei coniugi in sede di separazione;

4.  per quanto riguarda i reciproci rapporti Voglia disporre che ciascuno sarà autonomo ed indipendente. Il Sig. XXX, anche in considerazione della circostanza che il figlio *** è ormai adulto ed economicamente autonomo, verserà a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia minore *** l’importo mensile di Euro 300,00;”.

Si è ritualmente costituita la resistente con memoria difensiva ritualmente depositata aderendo alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore e la conferma del mantenimento stabilito in sede di separazione con riferimento ai due figli ormai maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

All’udienza Presidenziale del 17.09.2018, il Presidente f.f., sentite le parti rendeva i provvedimenti temporanei ed urgenti confermando le statuizioni di cui alla separazione consensuale intervenuta tra i coniugi in data 13.01.2006, contestualmente nominando Giudice istruttore se stesso, fissando davanti a questi l’udienza di comparizione e trattazione per la data del 10.04.2019.

Alla predetta udienza, il Tribunale riservava la decisione e all’esito pronunciava sentenza parziale di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 1037/2019, pubblicata il 31.05.2019.

La causa a seguito delle memorie integrative e di quelle ex articolo 183 comma 6° c.p.c. veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni stante la irrilevanza ed inammissibilità delle prove richieste dalle parti, con ordine di esibizione al Centro per l’impiego del certificato C2 ai fini della dimostrazione della situazione lavorativa di ***.

Infine, in data 3 giugno 2020 20 novembre 2019, le parti precisavano le conclusioni in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

La presente controversia ha ad oggetto esclusivamente il riconoscimento di assegno divorzile formulata dalla resistente, nonché il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli entrambi maggiorenni: in particolare, la res litigiosa è limitata al solo figlio ***, in quanto ritenuto economicamente autosufficiente dall’odierno ricorrente.

Infatti, la questione dell’affidamento della figlia all’epoca dell’introduzione del giudizio ancora minorenne è venuta nelle more del giudizio meno avendo la stessa raggiunto la maggiore età.

In ordine allo status il Collegio prende atto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1037/2019, pubblicata il 31.05.2019.

Deve, pertanto, confermarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.

 Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni

Per quanto concerne il mantenimento dei figli le odierne parti controvertono soltanto in ordine al riconoscimento del mantenimento per il figlio maggiorenne ***; in particolare l’odierno ricorrente chiede la revoca del mantenimento asserendo che il figlio maggiorenne sia diventato economicamente autosufficiente. Ritiene al riguardo il Collegio la domanda infondata per i seguenti motivi.

In proposito la giurisprudenza è assolutamente consolidata nel ritenere che l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di una condizione di autosufficienza economica, ravvisabile nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; precisandosi, da parte della Suprema Corte, che per ravvisare tale condizione occorre un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (da ultimo, v. Cass. sez. 6, ord. n. 5088 del 5/03/2018); che, ancora, la Cassazione ha ulteriormente precisato come l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, sicché l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (Cass. sez. 1, n. 18974 dell’8/08/2013 e n. 12952 del 22/06/2016; sez. 6, ord. n. 17738 del 7/09/2015; n. 6509 del 14/03/2017).

La giurisprudenza di legittimità è pure assolutamente pacifica e consolidata nell’affermare, da un punto di vista processuale, che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto per il venir meno dell’obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne grava sul genitore obbligato che ne chieda la revoca, o la riduzione (Cass. sez. 1 n. 11828 del 21/05/2009, in motivazione; n. 1773 dell’8/02/2012; sez. 6, n. 2171 del 15/02/2012).

Nella specie, come detto, i presupposti per il venire meno del mantenimento del figlio maggiorenne non sono stati nemmeno allegati dal ricorrente che ha, viceversa, chiesto esclusivamente la revoca con riguardo al figlio ***, limitandosi genericamente ad allegare una sua autosufficienza economica, senza neppure indicare che tipo di lavoro asseritamente svolgerebbe.

Pertanto, ritiene il Collegio di dover confermare l’assegno di mantenimento concordato fra le parti in sede di separazione per entrambi i figli come richiesto dalla resistente per un importo complessivo pari ad € 400,00 mensili.

Assegno divorzile

Parte ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile per sé, atteso lo squilibrio economico esistente fra le parti da quantificarsi nella stessa misura indicata in sede di separazione.

Come è noto la Cassazione (Cass. Sez. U , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018) in tema di assegno divorzile ha di recente affermato che “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.”.

La Suprema Corte nel conferire “preminenza alla funzione equilibratrice -perequativa dell’assegno di divorzio” ha sottolineato la necessità di accertare, nel caso vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente”.

Più di recente la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 09/08/2019) ha altresì precisato che “Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che ne faccia richiesta, o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest’ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.”. Ciò posto, ai fini della decisione sulla domanda di assegno divorzile deve, in primo luogo, essere accertato se sussista uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti; solo in caso affermativo, deve essere valutata la riconducibilità di tale squilibrio alle scelte della coppia e la determinazione dell’assegno deve essere effettuata tenendo conto di tutti i criteri stabiliti dall’art. 5, co. 6 L. Div., tenendo sempre presente il criterio della oggettiva impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge più debole dal punto di vista economico.  Orbene, ritiene il Collegio che la situazione economica della ricorrente giustifichi il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore in considerazione della non autosufficienza economica alla luce del pacifico stato di disoccupazione derivante da scelte concordate dai coniugi nella vigenza del vincolo matrimoniale che hanno fatto sì che la Bianchi si dedicasse interamente alla famiglia e alla crescita dei figli non avendo una specifica professionalità da impiegare nel mondo del lavoro.

Invero, lo stato attuale di disoccupazione è la conseguenza delle scelte endofamiliari che pacificamente hanno determinato un assetto familiare fondato sulla presenza continua della madre all’interno del nucleo familiare con occupazione a tempo pieno nelle mansioni di casalinga.

Conseguentemente, in una logica perequativo/assistenziale non appare incongruo assegnare alla ex coniuge un assegno divorzile che può essere quantificato nella misura di € 150, mensili, come richiesto dalla resistente.

In conclusione, ritiene il Collegio sussistere i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile e del mantenimento per entrambi i figli , nella misura complessiva di € 550,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), atteso il pacifico squilibrio economico fra le parti e la complessiva situazione economica della Bianchi.

Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1.    Prende atto della sentenza parziale n. 1037/2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso fra le parti;

2.    dispone che XXX versi a YYY a titolo di assegno divorzile la somma di € 150,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario su c/c intestato alla YYY oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT;

3.    dispone che XXX versi a YYY a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma complessiva mensile pari ad € 400,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario su c/c intestato alla YYY oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Velletri;

4.    condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte resistente in € 5.800,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese iva e cap.

Così deciso in Velletri in camera di consiglio in data 30 dicembre 2020

IL PRESIDENTE rel.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati