fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Fallimento del debitore, improcedibilità revocatoria

Il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l’improcedibilità dell’azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati

Ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA n. 657/2020 pubblicata il 06/05/2020

Nella causa civile in grado d’appello n. /2017 vertente tra

XXX, YYY,

Rappresentati e difesi dall’avv.; appellanti nei confronti di ZZZ;

Rappresentato e difeso dall’avv.;

CURATELA DEL FALLIMENTO XXX, in persona del curatore pro tempore, Rappresentata a e difesa dall’avv.; appellato Avente ad oggetto: revocatoria ordinaria.

Conclusioni come da verbale dell’udienza del 12 novembre 2019.

FATTO E DIRITTO

Con l’impugnata sentenza, il tribunale di Vasto (decidendo le cause riunite aventi ad oggetto la medesima azione revocatoria, promosse dal ZZZ e dalla Curatela del Fallimento XXX ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale rogato dal notaio *** di Vasto il 22/11/2011 Rep., Racc., nei confronti della curatela del Fallimento di XXX, condannando i convenuti XXX e YYY al rimborso delle spese e competenze di causa sia al ZZZ che all’Erario per quel che riguardava la Curatela.

Con l’interposto appello, XXX e YYY hanno censurato la sentenza e convenuto in giudizio dinanzi a questa corte la curatela fallimentare nonché il ZZZ, per chiedere che «in totale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarato pienamente legittimo l’operato degli odierni appellanti, con vittoria di spese del doppio grado».

2. Resistevano sia il ZZZ che la Curatela Fallimentare, chiedendo il rigetto dell’appello.

3. All’udienza del 12 novembre 2019 le parti concludevano come da verbale e la causa veniva riservata a decisione, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

4. Ai fini della valutazione di ammissibilità dell’appello, vanno considerate distintamente le posizioni processuali dei due appellanti, nell’ambito delle due cause riunite. Infatti, mentre YYY, coniuge che ha partecipato all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, è legittimamente parte in entrambe le cause (le quali, come noto, nonostante la riunione mantengono la loro autonomia), il XXX non ha interesse ad interloquire in quella che è stata proposta dalla curatela del suo fallimento ex art. 66 l. fall.. In quella causa, infatti la curatela ha agito dinanzi al tribunale competente per chiedere la declaratoria di inefficacia del medesimo atto di disposizione rispetto al quale già aveva agito il creditore individuale; e, in tale causa, in conformità con l’orientamento prevalente della giurisprudenza, il curatore agisce nella duplice veste di rappresentante dei creditori (come l’art. 66 l. fall. gli consente di fare) e di rappresentante del fallito (come prevede l’art. 43 della stessa l. fall.). L’art. 66 II comma l. fall. peraltro prevede espressamente che l’azione è proposta «sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro».

4.1. In conseguenza di quanto esposto nella premessa, si desume che il debitore in proprio debba considerarsi privo di interesse ad impugnare la sentenza, posto che, proprio in conseguenza della invocata declaratoria di improcedibilità della causa proposta dal creditore individuale, a seguito del fallimento, non abbia invece nessuna possibilità di interlocuzione nella causa che resta procedibile, cioè quella avviata dal curatore, dal quale è rappresentato. L’appello proposto dal debitore in proprio deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c. «in materia di interesse ad agire o a resistere in giudizio deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta che può derivare alla parte dall’eventuale accoglimento della domanda, dell’eccezione o del gravame»), in quanto mai potrebbe essere possibile l’esame delle censure di merito dallo stesso formulate. Sono assorbite da queste considerazioni tutte le ulteriori problematiche che potrebbero porsi in relazione alla fattispecie.

5. Diverso discorso va fatto per la posizione della sig. YYY, la quale conserva la posizione di parte in entrambe le cause ed è certamente legittimata a far valere sia la questione dell’improcedibilità della prima causa che – nel merito della seconda – le censure relative alla revocabilità dell’atto dispositivo.

5.1. In questo ambito, l’appello va però accolto limitatamente alla declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dal ZZZ (creditore individuale). A questo proposito, va infatti sottolineato che, in presenza di azione autonoma proposta ex art. 66 l. fall. dal curatore e tenuto anche conto del divieto di avviare e/o proseguire azioni esecutive individuali da parte dei creditori, posto dall’art,. 51 l. fall., fondatamente la sig. YYY ha sostenuto che la prima azione revocatoria e il relativo processo, cui fu riunito da parte del tribunale di Vasto, quello intrapreso dal curatore, sia divenuta improcedibile. In diritto è pacifico che nella procedura fallimentare, secondo il disposto dell’art. 66 L. F., il curatore possa esercitare anche l’azione revocatoria ordinaria, chiedendo che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (articoli da 2901 a 2904 c.c.). Ma, secondo la prevalente giurisprudenza, in tal caso, qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e – in pendenza del relativo giudizio – a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio (cass. Sez. U, Sentenza n. 29420 del 17/12/2008). Più precisamente, come è stato scritto, il curatore, in veste si sostituto processuale della massa, ha facoltà sia di subentrare nel relativo processo sia di proporre ex novo la medesima azione, ex art. 66 l. Fall.; in entrambi i casi la legittimazione processuale dell’organo concorsuale è esclusiva, non potendo cumularsi a quella del creditore singolare, data la finalità tipica ed essenziale dell’azione revocatoria di consentire il soddisfacimento esecutivo a vantaggio di tutti i creditori concorsuali. Di conseguenza, la domanda individualmente proposta dal creditore, divenuto privo di interesse e di titolo per proseguire il giudizio, va dichiarata improcedibile, ancorché trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Cass., S.U., ult. cit.). Per quel che qui interessa, le sezioni unite hanno altresì precisato che il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l’improcedibilità dell’azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore nel solo caso, che qui non ricorre, che il curatore non manifesti la volontà di subentrare in detta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione, altra analoga azione a norma dell’art. 66 l. fall. (Cass., S.U., 17.12.2008, n. 29421). Orbene, nel caso di specie, è accaduto, appunto che il curatore, avendo agito a tutela della massa dopo l’azione individuale del creditore, senza subentrare in quel giudizio abbia però chiesto la declaratoria di inefficacia rispetto al medesimo bene immobile. Onde evitare quindi la sussistenza di giudicati confliggenti – nell’eventuale sede esecutiva – questa corte reputa corretto procedere, applicando la tesi prevalente e già richiamata, pronunciare l’improcedibilità dell’azione individuale proposta dal ZZZ.

6. Nel merito, tuttavia, l’appello della YYY è inammissibile ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità del motivo. Infatti, con un unico motivo l’appellante ha censurato la sentenza per avere troppo sbrigativamente valutato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, senza considerare che invece vi era ampia prova della sufficienza del patrimonio residuo al soddisfacimento delle esigenze del credito vantato dal ZZZ. Il motivo pertanto richiama genericamente la ritenuta assenza di presupposti dell’azione revocatoria, ma poi si concentra (altrettanto genericamente, come vedremo) su uno solo di essi, vale a dire sulla prova della affermata adeguatezza del patrimonio residuo a soddisfare la garanzia patrimoniale rispetto al credito vantato dal ZZZ.

Non si avvede, l’appellante che, dichiarata, su suo impulso, l’improcedibilità dell’azione individuale proposta dal ZZZ, l’azione proposta dal curatore ex art. 66 l. fall. è a tutela dei crediti della massa cosicché il motivo (che comunque sarebbe infondato anche se riferito al solo credito fatto valere inizialmente dal ZZZ) è inadeguato a provocare una riforma della sentenza nel senso invocato dall’appellante.

6.1. Giova comunque rammentare che ai fini della sussistenza dell’”eventus damni”, la costituzione di fondo patrimoniale, disciplinato nell’art.167 cc, sia stata qualificata come atto a titolo gratuito (Cass. n. 3568/2015, n. 19376 del 03/08/2017 tra le tante). Ora, giurisprudenza consolidata della suprema corte, a norma dell’art. 2901 comma 1 cc, afferma che il pregiudizio tutelabile con l’azione revocatoria non sia limitato alla sola totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo invece sufficiente che si renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. n. 1896/2012). Il giudizio va condiviso, precisandosi che sulla anteriorità del credito rispetto alla data dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale non è stato formulato alcun motivo di appello, per cui su tale aspetto della domanda si sarebbe comunque formato il giudicato.

6.3. Neppure attinto da motivi d’appello è il passaggio della sentenza che ravvisa la prova della sussistenza del secondo presupposto, costituito dalla “scientia damni”, ovvero dalla consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie al momento dell’atto dispositivo nella circostanza che la sig. YYY fosse verosimilmente ben consapevole della situazione debitoria del marito, sia per il rapporto di coniugio che per il fatto di essere socia, con lui, della XXX *** s.r.l. (cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 17/01/2007). Anche tale motivazione, condivisibile, non è stata attinta da alcun motivo d’appello.

6.4. La censura mossa e sopra descritta, priva come è di utili argomentazioni su rilevanti aspetti della motivazione, appare pertanto nel complesso non sufficiente ad attingere validamente la motivazione della sentenza impugnata.

7. Dichiarata l’improcedibilità della domanda di revocatoria ordinaria proposta da ZZZ, nel merito della domanda proposta dalla curatela fallimentare l’appello va dichiarato inammissibile.

8. Spese di primo e secondo grado (tranne la fase istruttoria, che non si è tenuta) a carico degli appellanti (sostanzialmente soccombenti) per la causa avviata dal ZZZ – per la quale c’è parziale riforma – in favore della curatela (e quindi dell’erario, in ragione della sua ammissione in primo grado al gratuito patrocinio, che riverbera i suoi effetti anche in questa sede di appello ex art. 75 TU 115/2002) e del ZZZ, in ragione dell’applicazione dei principi di soccombenza e causalità nel merito della domanda.

9. Spese del solo secondo grado invece per l’appello avverso la stessa sentenza nella causa avviata dalla curatela fallimentare, che viene integralmente confermata.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Dichiara la sopravvenuta improcedibilità della domanda proposta da ZZZ nella causa n. /2012 R.G. Tribunale di Vasto;

2) Condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore dell’erario e del ZZZ delle spese del doppio grado che liquida in € 4850,00 per il primo grado in € 3.777 per il secondo (esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario delle spese;

3) Dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione, l’appello proposto – nella distinta causa già iscritta al n. 799/2014 del R.G. del Tribunale di Vasto – da XXX e YYY, avverso la sentenza impugnata che, in parte qua, conferma;

4) Condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore del ZZZ e dell’Erario delle spese di secondo grado, che liquida in € 3.777, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario delle spese;

Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 10/3/2020

Il Presidente rel. est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati