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Eccessività della somma portata nel precetto

L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o l’inefficacia parziale per la somma eccedente.

Pubblicato il 17 September 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova 
Sezione Seconda

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 807/2021 pubblicata il 03/09/2021

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2020 promossa da:

XXX S.R.L. (C.F.:) con il patrocinio dell’avv.;

OPPONENTE contro

FALLIMENTO YYY (C.F.:) con il

patrocinio dell’avv.

OPPOSTO

Oggetto: 100001 – opposizione a precetto

CONCLUSIONI

Per l’opponente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace l’atto di precetto notificato il 3.2.2020. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva“.

Per l’opposto:

nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, respingersi le domande avversarie in quanto inammissibili ed infondate. Vittoria in spese, compensi di lite e rimborso forfetario.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 24-2-2020 la società XXX s.r.l. (già Donatello Intermediazione s.r.l.) esponeva 1) che, in data 3-2-2019, le era stata notificata dal Fallimento YYY l’ordinanza emessa il 22-6-2019 dal Tribunale di Mantova nella causa n. 238/19 ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. unitamente all’atto di precetto; 2) che l’atto di precetto conteneva l’intimazione a pagare la somma di € 72.387,00 per capitale, di € 5.441,24 per interessi calcolati ai sensi del d. lgs. 231/2002 dal 21-2-2019 al 30-1-2020, oltre alle spese di lite liquidate in € 9.938,21 e a quelle successive pari a € 618,10; 3) che l’ordinanza conteneva la condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c. dal 21-2-2019 al saldo senza alcun riferimento a quanto previsto dal quarto comma di tale norma mentre il precetto conteneva un erroneo addebito di interessi in quanto calcolati ai sensi del d. lgs. 231/2002 in € 5.441,24 anziché nella misura ordinaria che ammonterebbe a € 499,96: alla stregua di tali deduzioni l’istante chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’atto di precetto notificato il 3-2-2020.

Si costituiva il Fallimento YYY, il quale sosteneva 4) che l’ordinanza di condanna conteneva il riferimento all’art. 1284 c.c. nella sua interezza e che il giudice non ne aveva limitato l’applicazione al primo comma sicché l’accoglimento dell’assunto difensivo di controparte avrebbe avuto l’effetto di manipolare la statuizione, ciò che sarebbe stato possibile solo mediante l’impugnazione dell’ordinanza e invece precluso in sede di opposizione a precetto; 5) che la controversia definita dall’ordinanza emessa il 22-6-2019 nell’ambito del giudizio n. 238/19 concerneva il rapporto contrattuale intercorso tra YYY e la *** s.r.l. con il quale il primo si obbligava a pagare l’importo di € 74.470,00 che era stata versata in parte mediante datio in solutum di beni mobili ed in parte mediante cessione di un credito previdenziale sicché la domanda revocatoria proposta dal Fallimento ex art. 67 n. 2 l.f. e accolta con la predetta ordinanza concerneva un obbligo restitutorio che trovava la fonte in una obbligazione contrattuale ciò che giustificava l’applicazione dell’art. 1284 IV co. c.c.: alla luce di tali considerazioni la difesa dell’opposto instava per il rigetto dell’opposizione.

Senza l’espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione all’udienza del 18-5-2021, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni in epigrafe riportate.

L’opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

In primo luogo, va notato che l’ordinanza emessa dal Tribunale di Mantova il 22-6-2019 nell’ambito del giudizio n. 238/19 ha accolto la revocatoria proposta dal Fallimento YYY ai sensi dell’art. 67 co. 2 n. 2 l.f. e che in motivazione è prevista la condanna della Donatello Intermediazione s.r.l. anche al pagamento degli “interessi ex art. 1284 cc dal 21/2/19 momento della costituzione in mora (doc. 13), al saldo.” mentre in dispositivo si fa riferimento agli “interessi ex art. 1284 cc dal 21/2/19 al saldo effettivo;”.

In proposito deve evidenziarsi che nell’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale il giudice deve individuarne la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione potendo ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l’indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito (cfr. Cass. 5-6-2020 n. 10806; Cass. 25-2-2020 n. 5049).

Nel caso di specie va rilevato che nel titolo esecutivo è fatto riferimento agli interessi ex art. 1284 c.c. “dal 21/2/19 momento della costituzione in mora” sicché deve ritenersi che il giudice si sia riferito alla fattispecie di cui al primo comma di tale disposizione posto che non vi è alcun riferimento alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2002 in cui la decorrenza degli interessi moratori è automatica e prescinde dalla mora.

Merita aggiungere che in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, né può ritenersi consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l’impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva (cfr. Cass. 27-9-2017 n. 22457; Cass. 31-5-2013 n. 13811): nel caso di specie la norma invocata dalla difesa dell’opposto a fondamento della pretesa azionata è quella (speciale) di cui all’art. 17 co. 1 del decreto-legge n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014 che, se pure aggiunge un comma (il quarto) all’art. 1284 c.c., mantiene però la sua autonomia rispetto al testo codicistico.

Da ultimo va notato che il saggio d’interesse previsto dall’art. 1284 IV co. c.c. nel testo attualmente vigente si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge (come nel caso di specie), non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (cfr. Cass. 7-112018 n. 28409).

Ne consegue che gli interessi debbono essere calcolati al tasso di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c. e che, in difetto di specifica contestazione, essi ammontano a € 499,96.

Va peraltro rammentato che l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o l’inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-2013 n. 2160; Cass. 29-22008 n. 5515): ne consegue che il precetto notificato il 3-2-2019, deve ritenersi efficace per € 72.387,00 a titolo di capitale, per € 499,96 a titolo di interessi nonché per € 9.938,21 a titolo di spese di lite e per ulteriori € 618,10 per spese successive.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– in parziale accoglimento dell’opposizione dichiara l’efficacia del precetto notificato a (già *** s.r.l. ora XXX s.r.l. in data 3-2-2019 sino alla concorrenza di € 72.387,00 a titolo di capitale, di € 499,96 per interessi, di € 9.938,21 per spese di lite e di ulteriori € 618,10 per spese successive; – compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Mantova, 3 settembre 2021.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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