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Codice Civile
Codice Penale

Divieto di proseguire, impianto semaforico rosso

Violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso rilevata a mezzo di apparecchiature elettroniche.

Pubblicato il 22 February 2020 in Codice della strada, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 143/2020 pubbl. il 20/02/2020

EX ARTT. 6 D.LGS. 150/2011 E 454 C.P.C.

nella causa iscritta al R.G. n. /2019 decisa all’udienza del 20.02.2020, promossa da:

XXX (CF) rappresentata e difesa dall’avv. e domiciliata in presso lo studio del difensore. attore

CONTRO

UNIONE DEI COMUNI YYY rappresentata e difesa

dall’AVV. E domiciliata in presso lo studio del difensore.

convenuto

Oggetto: appello.

All’udienza del 20 febbraio 2020, comparsi i procuratori delle parti e posta in discussione la causa, sulle conclusioni in atti precisate; letti gli atti ed i documenti e udita la discussione orale svolta;

visto l’art. 454 c.p.c. e visto l’art. 6 d.lgs. 150/2011;

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

XXX conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, il Comune di proponendo appello avverso la sentenza n. /19 del Giudice di Pace di Lugo pubblicata il 3.04.19 con cui era stato rigettato il ricorso in opposizione al verbale della Polizia Municipale YYY-Comune di n. emesso in data 15.09.18 per violazione dell’art. 146 comma 3 CdS.

Contestava l’appellante l’insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della impugnata sentenza nella valutazione degli elementi probatori di cui al giudizio di prime cure circa l’omologa e manutenzione dell’impianto rilevatore e dell’impianto semaforico nonché circa il tempo di accensione della luce semaforica gialla.

Contestava ancora l’appellante la compromissione del diritto di difesa e l’incertezza sull’ubicazione esatta dell’impianto semaforico indicato nel verbale del 15.09.18. Chiedeva pertanto l’appellante, previa sospensione, la integrale riforma della appellata sentenza n. /2019 e l’annullamento del verbale di contravvenzione opposto.

Costituitasi in giudizio la Unione dei Comuni YYY-Comune di contestava in fatto e diritto la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto.

La causa senza svolgimento di attività istruttoria veniva rimessa in decisione all’udienza del 20.02.20.

Il proposto appello in quanto infondato deve essere respinto.

Infatti risulta chiaro dal verbale di violazione all’art. 146 CdS notificato all’appellante in data 17.10.18 come il luogo di rilevazione della commessa infrazione coincida con l’unico attraversamento ciclo-pedonale regolato da impianto semaforico sito nella via in risultando il secondo attraversamento posto nella medesima via e regolato da semaforo esclusivamente pedonale.

La circostanza esclude palesemente la contestata incertezza dell’ubicazione del semaforo ove sarebbe avvenuta l’infrazione contestata alla XXX.

Quanto alla contestata carenza motivazionale della sentenza di primo grado circa l’omologa e manutenzione dell’impianto semaforico si osserva l’irrilevanza della contestazione stessa in ordine alla fattispecie oggetto di causa.

Infatti in caso di violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso rilevata a mezzo di apparecchiature elettroniche “l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione, o funzionalità dello strumento stesso o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento senza che possa farsi leva in senso contrario su considerazioni di tipo meramente congetturale” quale un asserito conflitto di interessi dell’azienda competente all’omologa e manutenzione dell’impianto semaforico in quanto anche produttrice dello stesso addotto da parte appellante (Cass. 11574/2017; Cass- 10458/2019).

Valide prove della regolare manutenzione e funzionalità dell’impianto semaforico oggetto di causa risultano pertanto il certificato di omologazione ed il verbale di collaudo e di verifica periodica depositati dall’appellato in primo grado.

Nessuna prova contraria risulta invece essere stata fornita da parte appellante.

In merito al contestato vizio motivazionale della sentenza di primo grado circa l’erronea valutazione del tempo di accensione della luce gialla dell’impianto se ne afferma l’infondatezza e l’irrilevanza.

Infatti nell’accertamento relativo alla violazione dell’art. 146 CdS ciò che rileva è la prova, nel rilievo fotografico, della posizione dell’autovettura all’atto del superamento della linea di arresto, con la lanterna proiettante la luce rossa, e la seconda fotografia scattata più o meno al centro dell’incrocio.

Orbene dalla documentazione fotografica in atti emerge come la luce semaforica rossa nel caso di specie fosse già scattata ancor prima che l’autovettura avesse superato la linea di arresto sita all’incrocio.

Pertanto pienamente comprovata deve ritenersi la contestata violazione nei confronti di XXX.

Irrilevante appare infine la contestazione inerente l’asserita compressione del diritto di difesa della XXX per essere state le controdeduzioni dell’Unione dei Comuni YYY inviate alla Cancelleria del Giudice di Pace tramite posta elettronica certificata.

Infatti a riguardo la Corte di Cassazione ha affermato la natura di mera irritualità dell’atto di costituzione in giudizio di una pubblica amministrazione avanti al Giudice di Pace inviato in Cancelleria a mezzo posta, anziché depositato formalmente, idoneo comunque a raggiungere lo scopo con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 comma 3 cpc (Cass. 12509/2015).

Nel caso di specie l’invio per posta elettronica della memoria di costituzione risulta avere raggiunto lo scopo, avendo il cancelliere ricevuto l’atto e avendo valutato regolare il suo contenuto e il suo deposito, e pertanto ogni irregolarità risulta sanata.

Tutti i motivi d’appello appaiono pertanto infondati e lo stesso deve quindi essere rigettato con integrale conferma della sentenza n. /2019 del Giudice di Pace di Lugo.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione di quanto statuito dall’art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 introdotto dall’art. 1 comma 17 L.228712 (Legge di stabilità 2013) nei riguardi di XXX.

PQM

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RGn. /2019 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

– rigetta in quanto infondato l’appello proposto da XXX e conferma integralmente la sentenza n. /2019 del Giudice di Pace di Lugo;

– condanna XXX a rifondere in favore di Unione dei Comuni YYY-Comune di le spese di lite che liquida in € 1.100,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge; – sussistono i presupposti per l’applicazione di quanto statuito dall’art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 introdotto dall’art. 1 comma 17 L.228712 (Legge di stabilità 2013) nei riguardi di XXX.

Ravenna, 20 febbraio 2020

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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