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Difformità e vizi, opera professionale del dentista

Diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell’opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale del dentista.

Pubblicato il 27 August 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 722/2021 pubblicata il 24/08/2021

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine dell’anno 2018

TRA

Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, cod. fisc., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in

– attore opponente-

CONTRO

XXX, cod. fisc.

-convenuto opposto–

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2018, dep. il 7.7.2018 dal Tribunale di Crotone, notificato il 6.8.2018, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 9.426,72 oltre spese e compensi legali.

CONCLUSIONI

All’udienza del 19.4.2021 la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi atti e verbali di causa, è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Sentenza redatta ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 17, I. 18 giugno 2009 n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009 (ex art. 58, comma 2,1. cit.).

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 5.9.2018, l’Inail proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2018, dep. il 7.7.2018 dal Tribunale di Crotone, notificato il 6.8.2018, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 9.426,72 oltre spese e compensi legali, a titolo di compenso per prestazione professionale come da convenzione con l’Inail.

A sostegno dell’opposizione deduceva: che in data 15.10.2014 il sig. ***, titolare di rendita Inail, a seguito di richiesta di prestazioni odontoiatriche, aveva scelto di essere curato presso lo studio del dott. XXX, specialista con convenzione Inail in scadenza al 31.12.2014; che il dott. XXX aveva redatto preventivo ed effettuato i lavori, emettendo poi fattura elettronica n. 34 del 6.7.2015 per € 9.364,05 al lordo delle ritenute; che il sig. ***, dopo la scadenza della convenzione con il dott. XXX e la stipula di altra convenzione con il dott. ***, era stato invitato da quest’ultimo per il collaudo dei lavori; che il collaudo, negativo, era stato trasmesso al dott. XXX, che era stato invitato a trasmettere nota di credito per l’annullamento della fattura; che il dott. XXX aveva dapprima reiterato la richiesta di pagamento (nelle date 14.12.2015 e 25.3.2016) e in data 30.5.2016 aveva chiesto quantomeno il rimborso delle spese vive, per € 5.600,00; che il dott. ***, interpellato per un parere di congruità, aveva attestato che il costo per i lavori eseguiti dal dott. XXX ammontava ad € 2.628,73; che seguivano tentativi di bonario componimento senza esito; che il decreto ingiuntivo, poi richiesto ed emesso in favore del XXX, non avrebbe potuto essere emesso sulla base delle sole fatture, senza l’estratto analitico delle scritture contabili; che la prestazione del dott. XXX non era tata eseguita a regola d’arte, come attestato anche dal paziente sig. ***.

Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.

Si costituiva in giudizio il dott. XXX con propria comparsa, chiedendo il rigetto dell’opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, in quanto: dopo la regolare effettuazione della prestazione, il sig. *** non aveva mai lamentato disagi né si era sottoposto alle visite di controllo programmate, tanto che egli aveva appreso delle problematiche riscontrate dallo stesso solo dopo che gli era stato comunicato l’esito negativo del collaudo; che egli aveva correttamente adempiuto la sua prestazione; che il paziente, nonostante avesse sottoscritto il modulo di consenso informato, non aveva poi effettuato alcun controllo.

Dopo l’espletamento della prova per testi e di c.t.u., la causa perveniva all’udienza del 19.4.2021, nella quale, precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

L’opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo

opposto va revocato ma parte opponente va condannata al pagamento degli importi di cui alla fattura rimasta impagata, con le opportune riduzioni con riferimento alle considerazioni che seguono.

 Va premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull’ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l’azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.

Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l’accertamento dell’esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).

Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) o da altre circostanze.

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che i rapporti tra le parti, sulla scorta delle reciproche deduzioni e con riguardo alla documentazione dalle stesse esibita, possono essere ricostruiti nei termini seguenti.

Tra Inail e il dott. XXX era vigente una convenzione (sottoscritta il 20.3.2014 e valida al 31.12.2014 – in atti), che prevedeva che il dott. XXX effettuasse le prestazioni consulenziali specialistiche per gli infortuni legati a traumi odontoiatrici, previa redazione di preventivo di spesa e relazione medico-legale, in favore degli assicurati inviati da Inail, secondo le modalità previste in convenzione, e che l’Inail corrispondesse al dott. XXX il pagamento del compenso.

Sulla base delle condizioni della predetta convenzione, il dott. XXX in data 28.11.2014 aveva sottoposto a visita odontoiatrica il sig. ***, inviato dall’Inail, aveva predisposto una relazione con indicazione degli interventi da eseguire e preparato il preventivo di spesa, che ammontava ad € 9.364,05. Il preventivo era inviato all’Inail il 17.12.2014 e con provvedimento del 6.3.2015 l’Inail accettava il preventivo e conferiva al dott. XXX l’incarico di fornire le prestazioni sanitarie ivi elencate al sig. ***.

Seguiva l’effettuazione delle prestazioni come concordate con conclusione in data 1.7.2015, cui seguiva l’emissione da parte del dott. XXX della fattura elettronica n. 34/2015 del 6.7.2015, inviata all’Inail.

In data 10.9.2015 il dott. *** sottoponeva a visita odontoiatrica di controllo e collaudo il sig. ***, con redazione della “relazione di collaudo odontoiatrico”, nella quale erano elencate discordanze ed incongruenze rispetto al piano cure concordato con il dott. XXX (il dott. *** scriveva “Sono state eseguite n. 7 capsule in L.P e ceramica non otto; non è presente la capsula sul 2.5; sono statu invertiti gli elementi 3.4-.3.5 con il 3.3-3.4 come elementi trattati protesicamente; non sono presenti gli elementi di fresaggio e controfresaggio sulle capsule dei lavori di protesi combinata superiore ed inferiore. Il paziente inoltre lamenta instabilità occlusale, accumulo di cibo al disotto delle protesi, traumi a carico della lingua e dei tessuti molli durante la masticazione o nell’inserzione dei manufatti protesici. Il Signor *** lamenta anche sensibilità al caldo ed al freddo nell’emiarcata superiore di sinistra, proveniente a suo avviso dagli elementi sottoposti a riabilitazione protesica. Tali elementi sembrerebbero determinare uno stato di sofferenza psicologica nella quotidianità del paziente. Viste le discordanze rispetto al piano cura preventivato e le problematiche sopra menzionate, si valuta la riabilitazione del Sig. *** non idonea per ripristinare una corretta funzione masticatoria. Il collaudo pertanto è negativo”.

Il dott. XXX formulava le sue osservazioni alla relazione di collaudo negativo in data 14.12.2015, evidenziando che il sig. *** non si era sottoposto alle programmate visite di controllo e non aveva restituito le protesi, offrendosi di porre rimedio ai disagi sofferti dal sig. *** e reiterando la richiesta di compensi. La richiesta di pagamento era reiterata in data 25.3.2016 mentre in data 30.5.2016 il dott. XXX proponeva a fini conciliativi di ricevere la somma di € 5.600,00.

Con “Parere di congruità spese odontotecniche su cure odontoiatriche eseguite dal dott. XXX con collaudo negativo secondo tariffario odontotecnico ASP” del 16.9.2016 il dott. *** quantificava in € 2.628,73 le spese sostenute dal dott. XXX.

Ebbene, sulla scorta della ricostruzione come operata ed in relazione alla documentazione esibita dalle parti, oltre che all’esito delle deposizioni testimoniali, deve rilevarsi che l’opposizione è parzialmente fondata e deve accogliersi per quanto di ragione.

In primo luogo, infatti, considerato che il dott. XXX ha svolto la propria prestazione professionale e che ha sostenuto spese, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dal c.t.u. e delle controdeduzioni di parte, deve rilevarsi che in effetti l’iter procedurale si svolse correttamente come previsto in convenzione, nel senso che il dott. XXX procedette a svolgere l’intervento odontoiatrico richiesto dal paziente inviato dall’Inail solo dopo la predisposizione del preventivo e l’accettazione da parte dell’Istituto.

Dopo il compimento della prestazione professionale, mentre il dott. XXX sostiene che il sig. *** non si sottopose ai controlli periodici e pertanto la valutazione del collaudo in termini negativi effettuata successivamente dal dott. *** fu determinata dal comportamento del paziente, l’Inail ritiene (come del resto risulta dal tenore della relazione di collaudo del dott. ***) che l’intervento del dott. XXX fu errato ab origine.

Ebbene, sul punto il teste sig. *** ha dichiarato che: nel corso del colloquio iniziale con il dott. XXX in data 25.3.2015 aveva rappresentato di essere iperteso e diabetico e che il dottore gli aveva riferito che per le sue patologie fosse più idoneo l’intervento con protesi mobile in luogo degli impianti; aveva sottoscritto il modulo di consenso informato, ove era specificato che per la conservazione di una buona salute dentale era necessario svolgere le sedute periodiche di controllo clinico-igiene come specificate dal dott. XXX; “alla fine del lavoro, il Dott. XXX non mi ha detto nulla, salvo che il lavoro era finito. Dopo due giorni, avendo avuto problemi, dopo la visita, il Dott. XXX mi ha detto di tornare da lui periodicamente. Così è stato nei giorni successivi: tornavo dal Dott. XXX ogni due giorni mai non c’è stato alcun cambiamento”; era tornato dal dott. XXX che gli aveva detto che poiché c’era l’osso sarebbe stato necessario svolgere altre indagini costose; in sede di collaudo del lavoro erano state riscontrate numerose problematiche e discordanze rispetto al piano di cura preventivato; durante la visita del 10.9.2015 per il collaudo erano state riscontrate lacerazioni a carico della base della lingua da trauma meccanico masticatorio provocate dalla protesi mobile inferiore, specificando che “l’impianto si muoveva” e che egli aveva avuto problemi per circa quindici giorni, poi aveva tolto l’impianto ed aveva rappresentato la situazione all’Inail ed al dott. ***, che gli aveva dato ragione.

La testimone *** ha confermato la circostanza, pervero pacifica, che il sig. *** aveva sottoscritto i moduli di consenso, dichiarando inoltre che aveva assistito alle raccomandazioni del dott. XXX rivolte al sig. *** di tornare per le visite di controllo, specificando ancora che “oltretutto, è normale, soprattutto quando si tratta di protesi mobile o combinata (e, cioè, con una parte fissa e una mobile), perché in questi casi è quasi sempre necessario fare dei ritocchi”. La sig.ra *** ha inoltre riferito di non ricordare se il sig. *** fosse tornato dopo la consegna del lavoro e che forse era tornato solo una volta per dire che non accettava di avere una componente mobile e che in tale occasione il dott. XXX gli aveva risposto che quello era il lavoro preventivato dall’Inail e che si era attenuto a quelle istruzioni. Ha riferito inoltre che successivamente il sig. *** non era più tornato. Ha infine precisato che “Confermo che il lavoro svolto dal Dott. XXX era conforme a quanto pattuito e preventivato con l’Inail. Se non ricordo male, rispetto a quanto preventivato on l’Inail, il Dott. XXX e il tecnico, in corso d’opera, decisero di non effettuare i previsti “fresaggi” e “controfresaggi” e, delle motivazioni di questa scelta, il Dott. XXX non poté dare conto all’Inail, poiché il paziente non si è fatto più vedere e perciò non vi è stato modo di compilare il prospetto previsto per questi casi, da far pervenire all’Inail” e che “l’igiene del cavo orale è sempre stato un problema del Signor ***, sin da quando era venuto la prima volta in studio. Il *** aveva anche un problema di “morso inverso” e, cioè, i denti inferiori tendono a sovrastare quelli superiori (contrariamente alla norma), il che comporta problemi nella gestione della protesi, risolvibili se il paziente torna a farsi controllare e consenti i ritocchi”.

Il dott. ***, anch’egli sentito come teste, ha confermato di aver riscontrato problematiche e discordanze, come rassegnate nella relazione di collaudo negativo, specificando “di avere rilevato delle lacerazioni a carico della base della lingua da trauma meccanico masticatorio, ma non sono in grado di riferirne la causa, potendo essere derivate dalla protesi dentale mobile, superiore e inferiore, dalla disinserzione della protesi, dalla semplice masticazione e nulla esclude che possano essere auto-procurate”.

L’odontotecnico dott. ***, sentito come teste, ha confermato che le prestazioni svolte sul paziente furono conformi rispetto a quelle pattuite.

Quanto all’esito della c.t.u., deve rilevarsi che il dott. ***, specialista nominato come c.t.u., ha preliminarmente osservato di aver svolto il suo lavoro sulla sola documentazione esibita, non avendo potuto visitare il sig. ***. Valutando gli atti, è giunto alla seguente conclusione: “sovrapponendo piano di cura e relazione di collaudo seppur supponendo che non vi sia esatta sovrapposizione fra gli stessi ed eliminando dallo stesso gli elementi di fresaggio e controfresaggio sulle capsule del lavori di protesi combinata superiore ed inferiore ed ancora evidenziando che sono intercorsi modifiche del piano di cura originario (comunicate dal dr. XXX al terzo pagante) ed ancora evidenziando il fatto che la mia valutazione è stata eseguita solo sui dati documentali in quanto la parte attrice ed il paziente risultano assenti si può ipotizzare un pagamento del lavoro del dr XXX sottraendo dalla sua fattura l’ipotetica assenza del fresaggio, controfresaggio e la capsula in porcellana mancante evidenziato nella relazione di collaudo, quindi sottrarre dalla somma di 9426,72 i 1700,98 di dette prestazioni liquidando la prestazione per un importo di 7725,74”.

Ebbene, sulla base delle precedenti indicazioni fattuali, deve rilevarsi che la giurisprudenza della S.C. ha precisato (Cass., 23.7.2002, n. 10741) che l’art. 2226 c.c., che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell’opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale del dentista che ha per oggetto, pur quando si estrinsechi nell’istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l’attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa (Cass., Sez. Un. 28.7.2005, n. 15781; Cass., 9.3.2006, n. 5091; Cass., 20.12.2013, n. 28575; Cass., 22.6.2015, n. 12871).

Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l’iter procedimentale come stabilito nella convenzione allora in vigore tra Inail e il dott. XXX sia stato regolarmente seguito, atteso che il dott. XXX aveva ricevuto il paziente inviato dall’Inail, aveva concordato con il paziente l’intervento da eseguire, tenendo conto delle sue patologie pregresse e della sua situazione personale, il preventivo era stato autorizzato dall’Istituto e la prestazione regolarmente eseguita, tanto da far sorgere il diritto del dott. XXX al pagamento della prestazione effettuata.

Le circostanze evidenziate nella relazione di collaudo negativo dal dott. *** oltre che quelle riferite nel corso della prova per testi non consentono al Tribunale di ritenere che sia stata raggiunta la prova che la prestazione professionale del dott. XXX sia stata svolta in modo errato; lo stesso dott. *** ha riferito di non poter essere sicuro della causa del malfunzionamento della protesi installata, che potrebbe comunque essere ricondotto alla cattiva gestione del paziente, che aveva mal sopportato la protesi, in quanto mobile, sin dall’inizio e che l’aveva tolta senza sottoporsi ai dovuti controlli.

Nel caso di specie, atteso che è pacifico che il dot. XXX abbia apposto le protesi mobili al paziente con il lavoro completato nei termini e nelle modalità del preventivo approvato dall’Istituto, si ritiene incombesse sull’attore opponente dimostrare l’esistenza dei difetti di realizzazione del manufatto protesico, essendo tale elemento in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova, e tale prova non è stata raggiunta.

Deve concordarsi, tuttavia, con la valutazione fatta dal c.t.u., che ha potuto esaminare la documentazione tecnica in atti, e che ha concluso per la sottrazione dal totale di € 9.426,72 di cui alla fattura della somma di € 1.700,98 relativa ad alcuni elementi mancanti. liquidando la prestazione per un importo di 7.725,74.

In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di €.

L’Inail deve essere pertanto condannato al pagamento della somma di € 7.725,74 oltre interessi con decorrenza dalla scadenza del pagamento della fattura e fino all’effettivo adempimento.

Considerato il parziale accoglimento dell’opposizione, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, ivi comprese le spese di c.t.u., già liquidate con decreto emesso in corso di causa.

Dev’essere infine rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall’opposto dott. XXX in quanto non è stata dimostrata la sussistenza di dolo o colpa grave a carico dell’Istituto opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2018, dep. il 7.7.2018 dal Tribunale di Crotone, notificato il 6.8.2018, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 9.426,72 oltre spese e compensi legali, proposta da Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, cod. fisc. 01165400589, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione ritualmente notificato contro XXX, cod. fisc., così provvede:

– In accoglimento parziale dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 505/2018, dep. il 7.7.2018 dal Tribunale di Crotone, notificato il 6.8.2018;

– condanna l’opponente Inail al pagamento in favore del dott. XXX del credito portato dalla fattura esibita, limitatamente alla somma di € 7.725,74 oltre interessi con decorrenza dalla scadenza del pagamento della fattura e fino all’effettivo adempimento;

– rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal dott.

XXX;

– compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

– compensa integralmente le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, emesso in corso di causa.

Così deciso in Crotone il 25 agosto 2021.

Il Giudice

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