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Codice Civile
Codice Penale

Convivenza divenuta oggettivamente intollerabile

Non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta oggettivamente intollerabile.

Pubblicato il 22 January 2022 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Cremona, Sezione Prima civile, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Giudici ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 20/2022 pubblicata il 21/01/2022

nel procedimento civile iscritto al numero R.G 2216 / 2020

tra

XXX,

ricorrente

e

YYY,

resistente contumace

e

con l’intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni

parte ricorrente: come da ricorso

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 03.11.2020, XXX – premesso di aver contratto matrimonio civile in 23.09.2008, in regime di separazione legale dei beni, con YYY, in Mondragone (CE) e che dal matrimonio non sono nati figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.

Il YYY non è comparso all’udienza presidenziale del 18.02.2021; non sussistendo la necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente ha rimesso le parti innanzi al G.I.

Nella fase processuale innanzi al G.I., il resistente non si è costituito, e stante la regolarità delle notifiche ne è stata dichiarata la contumacia; parte ricorrente ha chiesto mandarsi immediatamente la causa in decisione, e ha precisato le conclusioni come in epigrafe. Vanno preliminarmente affrontate le questioni inerenti la giurisdizione competente e la legge applicabile alla controversia.

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento CE n. 2201/2003 sono competenti a decidere sulle questioni inerenti la separazione coniugale (fra le altre) le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovava la residenza abituale dei coniugi o dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.

Ai sensi dell’art. 8 del regolamento CE n. 1259/2010, in mancanza di una scelta dei coniugi in ordine alla legge applicabile alla loro separazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento, la separazione personale è disciplinata, in primo luogo, dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale – lettera a)-; in secondo luogo, qualora uno dei coniugi non sia più in Italia al momento della litispendenza ma sia trascorso meno di un anno dall’allontanamento, dalla legge dello Stato dell’ultima residenza coniugale – lettera b)-.

Applicando tali regole al caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana a conoscere della controversia e la domanda sulla separazione va decisa in base al diritto italiano, considerato: che i coniugi non hanno scelto una legge da applicarsi alla loro separazione; che la residenza coniugale era fissata in Cremona; che qui la ricorrente ancora vive; che il YYY si è allontanato dall’Italia nel gennaio 2020, quindi da meno di un anno prima della litispendenza, datata 3.11.2020.

Nel merito, applicando il diritto italiano, la domanda di separazione va accolta.

Vale osservare che per la giurisprudenza (cfr. Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099) non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta oggettivamente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva anche di uno dei coniugi circa l’intollerabilità della convivenza, affinché sussista l’obbligo per il giudice di pronunciare la separazione: sul punto, parte ricorrente ha allegato la impossibilità di proseguire la convivenza con il resistente, è ciò che è sufficiente per l’accoglimento della domanda.

Non va disposta la condanna del resistente alla rifusione delle spese di giudizio, tenuto conto della natura necessaria della causa e della sua contumacia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

• dichiara la separazione personale dei coniugi XXX nata a NAPOLI il 28/05/1973 , e YYY, nato in TUNISIA 02/02/1978 ;

• dichiara non ripetibili le spese di lite;

Così deciso nella camera di consiglio in Cremona, il 9.12.2021

Il Giudice Estensore Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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