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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VI – DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Art. 168 ter c.p. - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova -

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

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Art. 168 bis c.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato -

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

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Art. 162 ter c.p. - Estinzione del reato per condotte riparatorie -

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

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Art. 161 bis c.p. - Cessazione del corso della prescrizione -

Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.

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Art. 150 c.p. - Morte del reo prima della condanna -

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

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Art. 151 c.p. - Amnistia -

L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie. La estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

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Art. 152 c.p. - Remissione della querela -

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

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Art. 153 c.p. - Esercizio del diritto di remissione. Incapaci -

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante. I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.

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Art. 154 c.p. - Più querelanti: remissione di uno solo -

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

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Art. 155 c.p. - Accettazione della remissione -

La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

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Art. 156 c.p. - Estinzione del diritto di remissione -

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. (

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Art. 157 c.p. - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere -

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale, stabilita dalla legge e, comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e, quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e, la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguaro soltanto alla pena detentiva.

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Art. 158 c.p. - Decorrenza del termine della prescrizione -

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

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Art. 159 c.p. - Sospensione del corso della prescrizione -

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. (

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Art. 160 c.p. - Interruzione del corso della prescrizione -

Interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.

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Art. 161 c.p. - Effetti della sospensione e della interruzione -

L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

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Art. 162 c.p. - Oblazione nelle contravvenzioni -

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

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Art. 162 bis c.p. - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative -

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

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Art. 163 c.p. - Sospensione condizionale della pena -

In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria, congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

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Art. 164 c.p. - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena -

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163. (

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