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Cessione in blocco dei crediti, art. 58 TUB

Cessione in blocco dei crediti avvenuta ai sensi dell’art. 58 TUB, produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Pubblicato il 12 December 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2322/2021 pubblicata il 10/12/2021

nella causa civile iscritta al n. 2692 del R.G.A.C. dell’anno 2019 vertente

TRA

XXX, con il patrocinio dell’avv.;

OPPONENTE

E

YYY S.R.L., e per essa ZZZ SRL, con il patrocinio dell’avv.;

OPPOSTO

NONCHE’

KKK SRL, rappresentata per mandato speciale da RRR SRL, N.Q. di cessionaria del credito, con il patrocinio degli avv.

INTERVENTORE VOLONTARIO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata XXX ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza e notificatogli in data 15.05.2019 con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 8.116,14, oltre interessi e spese del monitorio, in favore dell’opposta in virtù del contratto di finanziamento stipulato con *** per somme non rimborsate.

Ha dedotto, in particolare, l’opponente la mancanza di prova del credito azionato poiché fondato solo su un estratto conto prodotto in copia in sede di procedimento monitorio in difetto di produzione della certificazione di cui all’art. 50 T.U.B. e del contratto di finanziamento che ha negato di avere mai sottoscritto; la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla società ricorrente, l’omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e l’indeterminatezza e errato calcolo degli interessi.

XXX ha chiesto quindi al Tribunale di “annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme ingiunte” ovvero, in subordine, “ridurre il credito alla giusta entità, da quantificare anche a mezzo di richiedenda CTU contabile”.

Costituitasi in giudizio, parte opposta, chiesta la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo gravato, ha resistito all’avversa domanda chiedendone il rigetto.

Accordata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 05.12.2019, è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito azionato mediante l’opposta ingiunzione la società KKK spv, rappresentata per mandato speciale da RRR spa.

Non essendo state depositate memorie istruttorie, su richiesta delle parti la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

L’opposizione è infondata e deve essere disattesa.

Diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, infatti, il creditore ha fornito prova della sua pretesa depositando già in sede di ricorso per ingiunzione: 1) il contratto di finanziamento concluso tra l’XXX ed *** in data 09.05.2011, sottoscritto dall’opponente e contenete la specifica indicazione sia del an (9.93%) che del TAEG (12.36%); 2) l’estratto dei movimenti relativi al rapporto di finanziamento da cui risultano i pagamenti e le rate insolute.

A fronte della prova della fonte del suo diritto, del tutto superflua è la produzione dell’estratto conto certificato di cui all’art. 50 TUB trattandosi di documento sulla cui base l’istituto di credito è legittimato a chiedere l’emissione di ingiunzione di pagamento anche senza produrre, come invece è accaduto nel caso di specie, contratto ed altra documentazione afferente al rapporto azionato.

L’opposta ha inoltre allegato al ricorso per monitorio copia della carta di identità dell’opponete, del suo codice fiscale, del CUD 2011 e della busta paga del mese di aprile 2011 ditalchè assolutamemte non credibile è la deduzione dell’XXX di non avere mai stipulato alcun contratto di finanziamento con ***.

Si tratta, peraltro, di documentazione che l’opponente non ha mai disconosciuto e nemmeno contestato.

Risulta poi per tabulas che l’opposto ha comunicato con raccomandata A/R del 20.12.2012 (la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza) all’opponente la decadenza dal beneficio del termine (v. allegati al ricorso monitorio) ditalchè anche la relativa contestazione è destituita di fondamento.

Destituita di fondamento è anche l’eccezione relativa alla indeterminabilità e indeterminatezza del tasso di interesse applicato al rapporto.

Come anticipato, il contratto di finanziamento, contrariamente a quanto allegato dall’XXX, reca infatti la specifica indicazione del tasso di interesse passivo applicato al rapporto mentre la contestazione relativa ad un loro errato calcolo è del tutto generica non consentendo, come tale, alcun vaglio né approfondimento istruttorio.

Quanto, infine, al difetto di titolarità del credito in capo a YYY, si rileva preliminarmente che l’opponente ha versato in atti la comunicazione della cessione del credito di *** all’odierna società opponente, avvenuta con missiva del 27.01.2015 (v. allegati al ricorso monitorio).

Si osserva poi che in tema di cessione in blocco dei crediti avvenuta, come nella specie, ai sensi dell’art. 58 TUB è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 15884/19).

Nel caso in esame, l’avviso reca indicazione che la cessione ha riguardato tutti i crediti pecuniari di *** che alla data del 30.11.2014 avessero i requisiti indicati nella cessione stessa tra i quali rientra, secondo la prospettazione dell’opponente, quello in oggetto.

Si rileva, peraltro, che nell’ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, l’art. 58, comma 2 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020; cfr. anche Cass. Civ., n. 13954 del 16.6.2006: la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti).

Ne consegue che può essere pacificamente riconosciuta la legittimazione attiva di YYY anche in virtù ed in forza del provvedimento monitorio oggetto di opposizione.

A sua volta, KKK, nell’intervenire in giudizio ex art. 111 c.p.c. a seguito della cessione del credito in suo favore da parte di YYY, ha depositato la Gazzetta Ufficiale n. 141 (Parte Seconda) del 30 Novembre 2019 (doc. n. 2 della costituzione) da cui risulta la cessione in blocco dei crediti di YYY tra i quali l’interventore ha allegato rientrare quello odierno.

La lettura dei requisiti dei crediti ceduti dà conto peraltro della circostanza.

Per tutte queste ragioni, dunque, l’opposizione deve essere rigettata e l’opponente condannato al pagamento delle spese legali sostenute dall’opposto che liquida come da dispositivo applicando lo scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 25.000,00 alla tariffa minima in ragione dell’ordinarietà delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria non essendo state depositate nemmeno memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: – rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo gravato di cui dichiara la definitiva esecutorietà;

– condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall’opposta, e per essa dall’interventore, che liquida in euro 1.618,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

Cosenza, 10/12/2021

IL GIUDICE Dott.ssa

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