La tassa è dovuta per la occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. Tale principio rileva anche in materie di tia, non solo perché codesta rappresenta una mera variante della tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo, ma soprattutto perché in tal senso depone lo specifico regime delineato dall’art.
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