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Diritto all’oblio, diritto di cronaca e diritto della persona

Diritto all’oblio: esigenza di un contemperamento tra due diversi esercizi fondamentali, il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, ed il diritto della persona.

Diritto all’oblio: esigenza di un contemperamento tra due diversi esercizi fondamentali, il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, ed il diritto della persona.

Dal quadro normativo desumibile dalle norme nazionali (artt. 2 Cost., 10 c.c., 97 legge n. 633 del 1941) ed europee (artt. 8 e 10, comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza, e giurisprudenziale di riferimento, deve inferirsi che il diritto all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:

1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine;

3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese;

4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

In assenza di tali presupposti, la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all’oblio, come configurato dalle disposizioni normative

Cassazione Civile, Sezione Prima, Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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