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Codice Civile
Codice Penale

Titolo V – DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Art. 416 bis 1 c.p. - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose -

Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

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Art. 414 bis c.p. - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

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Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere -

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.

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Art. 415 c.p. - Istigazione a disobbedire alle leggi -

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. * *(

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Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

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Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso -

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

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Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

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Art. 417 c.p. - Misura di sicurezza -

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza. – – –

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Art. 418 c.p. - Assistenza agli associati -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.

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Art. 419 c.p. - Devastazione e saccheggio -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

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Art. 420 c.p. - Attentato a impianti di pubblica utilità -

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. – – –

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Art. 421 c.p. - Pubblica intimidazione -

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno. – – –

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