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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VIII – DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Art. 322 ter 1 c.p. - Custodia giudiziale dei beni sequestrati -

I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322 ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

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Art. 199 c.p. - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge -

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

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Art. 200 c.p. - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone -

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

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Art. 201 c.p. - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero -

Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

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Art. 202 c.p. - Applicabilità delle misure di sicurezza -

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

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Art. 203 c.p. - Pericolosità sociale -

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.

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Art. 204 c.p. - Accertamento di pericolosità.Pericolosità sociale presunta

Abrogato Capo I – DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI –

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Art. 205 c.p. - Provvedimento del giudice -

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

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Art. 206 c.p. - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza -

Durante la istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in unospedale psichiatrico giudiziale, o in una casa di cura e di custodia. Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

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Art. 207 c.p. - Revoca delle misure di sicurezza personali -

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

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Art. 208 c.p. - Riesame della pericolosità -

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

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Art. 209 c.p. - Persona giudicata per più fatti -

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza. Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.

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Art. 210 c.p. - Effetti della estinzione del reato o della pena -

La estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione. L’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni.

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Art. 211 c.p. - Esecuzione delle misure di sicurezza -

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

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Art. 211 bis c.p. - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo, si applicano gli articoli 146 e 147.

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Art. 212 c.p. - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza -

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena. Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, cessa l’esecuzione di dette misure.

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Art. 213 c.p. - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro -

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati. Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

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Art. 214 c.p. - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive -

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un opsedale pschiatrico giudiziario o in una casa di cura e di cura o di custodia.

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Art. 215 c.p. - Specie -

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza non detentive: 1) la libertà vigilata: 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province; 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.

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Art. 216 c.p. - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro -

Capo I – DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI Sezione II – DISPOSIZIONI SPECIALI –

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