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Codice Civile
Codice Penale

Regio Decreto 30/03/1942 n. 318 – Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

Art. 1

abrogato Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 2

abrogato Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 4

abrogato Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art.5

abrogato Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 6

L’acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell’autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto. Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 7

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede. Capo I […]

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Art. 8

La convocazione dell’assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Se non è vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso […]

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Art. 9

Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo. In tal caso l’autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l’azione di annullamento della deliberazione. Capo I – […]

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Art. 10

abrogato Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 11

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l’associazione è sciolta , il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si […]

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Art. 12

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali . Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Capo I – Disposizioni […]

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Art. 13

I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta , e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale. Se gli amministratori […]

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Art. 14

Entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell’attivo e del passivo dell’ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche. Il medesimo avviso […]

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Art. 15

Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano. I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei […]

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Art. 16

Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti. Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 18

La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell’articolo 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui […]

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Art. 19

Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all’autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale. Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 20

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche. Il provvedimento di cancellazione è annotato d’ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale. Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 21

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona giuridica. Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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Art. 22

abrogato Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –

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