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Simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria

L’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio.

Pubblicato il 20 July 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1414/2020 pubblicata il 17/07/2020

nella causa iscritta al n. /2013 R.G., avente ad oggetto domanda di simulazione e/o revocatoria ordinaria rispettivamente ex artt. 1414 ss. e 2901 ss. c.c., vertente

TRA

BANCA XXX S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv., come da procura generale alle liti autenticata per Notar con atto del 31.10.2007 con rep. n. e racc. n. depositata in copia unitamente all’atto di citazione introduttivo del giudizio, PARTE ATTRICE

E

YYY, rappresentata e difesa dall’Avv. nonché elettivamente domiciliata in presso il suo studio, come da rispettive e relative procure alle liti in margine alla comparsa di costituzione e risposta in atti, CONVENUTA

E

ZZZ

CONVENUTO CONTUMACE

E

KKK S.c.p.A., in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in, come da procura alle liti in calce al relativo atto di intervento nel presente giudizio depositato telematicamente in data 28.09.2016

TERZO INTERVENUTO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato a tutte le parti convenute in giudizio Banca XXX s.p.a. chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuta simulazione ex artt. 1414 ss. c.c. ovvero l’inefficacia ex artt. 2901 ss. c.c. dell’atto di compravendita datato 02.07.2009 a rogito Notar con rep. n. trascritto il 07.07.2009 al n. reg. part. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di, intercorso tra YYY e ***, nonché dell’atto di compravendita datato 31.08.2009 a rogito Notar con rep. n. trascritto il 01.09.2009 al n. reg. part. sempre presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ed intercorso tra YYY e ZZZ e, in ogni caso, condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento nei propri confronti degli asseriti connessi danni da quantificarsi in corso di causa, con ogni ulteriore conseguenziale statuizione di legge. I convenuti YYY e *** si costituivano in giudizio contestando, la prima, la fondatezza delle avverse pretese ed insistendo per il loro rigetto e, il secondo, deducendo in particolare l’intervenuta retrocessione del bene immobile oggetto del contratto di compravendita intercorso con la stessa YYY, anch’esso impugnato per effetto di apposito atto di risoluzione per mutuo consenso siglato in data 12.11.2015 tra loro medesimi a rogito Notar con rep. n. e racc. n. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di il 20.11.2015 al n. reg. part. ed annotato altresì in pari data al n. reg. part..

Il convenuto ZZZ, pur regolarmente evocato in giudizio non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all’udienza del 04.02.2014.

In data 28.09.2016 si è costituita telematicamente ex art. 111 c.p.c. KKK s.c.p.a. quale successore a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già di titolarità della Banca XXX s.p.a., ivi compresi i rapporti giuridici oggetto di causa, rinunciando alla domanda ed agli atti del giudizio limitatamente alla pretesa afferente l’asserita intervenuta simulazione ovvero afferente l’azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 ss. c.c. in relazione all’atto di compravendita a rogito Notar del 02.07.2009 con rep. n. e racc. n. promossa ai danni dei convenuti YYY e ***, ivi incluse le relative spese di lite nei loro stessi confronti.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all’udienza del 03.11.2016 e con sentenza non definitiva veniva dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. limitatamente alle domande in relazione alla posizione di Banca XXX s.p.a. (in persona del legale rappresentante p.t.), KKK s.c.p.a. (in persona del legale rappresentante p.t.), *** e YYY rispetto all’atto di compravendita per Notar del 02.07.2009 con rep. n. e racc. n..

Ne deriva che il giudizio è proseguito con riferimento all’atto di compravendita datato 31.08.2009 a rogito Notar con rep. n. trascritto il 01.09.2009 al n. reg. part. sempre presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ed intercorso tra YYY e ZZZ.

Ciò detto va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra.

L’unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all’altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l’attrice a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una “species iuris” piuttosto che l’altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell’eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l’ulteriore richiesta (Cfr. Cass. n. 21083/2016).

Ciò posto, in punto di diritto si osserva che legittimati ad agire con l’azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.).

A differenza, poi, dell’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che presuppone l’eventus damni, e per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis, per la proponibilità dell’azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l’apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso (Cfr. Cass n. 2559/1980) ed indipendentemente dall’epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (Cfr. Cass. n. 1127/1987, per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non è anteriore all’atto simulato).

Peraltro, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall’istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cfr. Cass. n. 1991, n. 1690/1991).

La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni.

Invero, il giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (Cfr. Cass. n. 171/1980).

Tanto precisato in punto di diritto, va detto che nel caso in esame nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione ad agire rispetto all’azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto di vendita.

Difatti, risulta documentalmente provata la qualità di creditrice dell’attrice, nonché documentata la vendita e il successivo contratto di retrovendita.

Il carattere pregiudizievole di tale atto dispositivo emerge, poi, in modo chiaro dalla circostanza che un cespite immobiliare è in grado di offrire al creditore maggiori garanzie in relazione all’attuazione coattiva del credito, diversamente dal denaro che per sua natura è maggiormente occultabile e distraibile.

Tale atto dispositivo, infatti, ha in sostanza determinato una variazione qualitativa del patrimonio della convenuta YYY idonea a determinare una situazione di pericolo per le ragioni creditorie dell’attrice in considerazioni della facilità con cui il denaro, può essere sottratto dal debitore all’aggressione del creditore a differenza dei beni immobili (sul punto, anche Tribunale di Livorno n. 517/2016, per cui, in tema di contratto di compravendita, ai fini della revoca ex art. 2901 c.c. il presupposto oggettivo del cd. “eventus damni” è integrato anche dal mero fatto che l’atto di disposizione renda la realizzazione del credito incerta e difficoltosa).

In particolare, se è vero che il regime probatorio per i terzi che propongono l’azione di simulazione sia molto più ampio e favorevole di quello stabilito per le parti, è altrettanto evidente che parte attrice, la quale nel caso di specie è senz’altro da considerarsi terzo rispetto al contratto impugnato, non ha svolto attività istruttoria a conforto delle sue deduzioni di simulazione del contratto in oggetto che, pertanto, restano sfornite di prova.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tali casi per l’accertamento della simulazione dedotta occorre provare non solo la preordinazione dell’atto alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica, bensì anche che lo stesso atto negoziale sia stato soltanto apparente (Cfr. Cass. n. 13345/2015).

Nel caso si specie, invece, in relazione al carattere apparente della vendita, parte attrice ha provveduto ad un’allegazione generica e non supportata dal alcuna prova, soprattutto in ordine alla partecipazione alla simulazione da parte del terzo sig. ZZZ.

Gli elementi indicati dall’attrice, poi, se possono essere valorizzati ai fine della prova del carattere pregiudizievole della vendita in oggetto, tuttavia, non sono da soli sufficienti a rappresentare la dedotta simulazione e a provare la volontà di tutte le parti di realizzare solo apparentemente il trasferimento della proprietà del bene.

L’unico elemento offerto da parte attrice è, infatti, il mancato pagamento del prezzo.

A tal fine, va detto che, in effetti, tale prova è mancata, visto che la convenuta nulla ha provato in merito.

Sono state, poi, denegate le richieste istruttorie sul punto articolate da parte attrice, in quanto l’onere probatorio rispetto al pagamento del prezzo della vendita era rimesso esclusivamente ai convenuti stipulati e tale prova è mancata.

Va ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 5326/2017) qualora l’azione di simulazione proposta, nel caso ivi giudicato, dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. n. 1413/2006, Cass. n. 22454/2014, Cass. n. 12955/2014).

Va, a tal fine, detto che alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto, dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di pagare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

In tema di azione diretta a far valere la simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare, possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto da una serie di circostanze quali, ad esempio, l’esiguità del prezzo pagato per l’acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, il mancato trasferimento della residenza nell’immobile da parte dell’acquirente.

In tal senso, la valutazione in ordine al pagamento del prezzo era l’unica posta a sostegno dell’azione da parte dell’attrice, mentre la sussistenza della simulazione deve fondarsi su di un complesso di elementi presuntivi.

In conclusione, dal complesso degli scarni elementi forniti dalla parte gravata dal relativo onere della prova non può ritenersi dimostrato l’accordo simulatorio tra i contraenti volto a non porre in essere alcun negozio.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tali casi per l’accertamento della simulazione dedotta occorre provare non solo la preordinazione dell’atto alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica, bensì anche che lo stesso atto negoziale sia stato soltanto apparente (Cfr. Cass. n. 13345/2015).

Nel caso si specie, invece, in relazione al carattere apparente della vendita, parte attrice ha provveduto ad un’allegazione generica e non supportata da alcuna prova.

La Banca si è, infatti, limitata ad affermare che il carattere simulatorio dell’atto può desumersi dal mancato pagamento del prezzo.

In realtà, tale elemento non è da solo sufficiente a rappresentare la dedotta simulazione.

Conseguentemente, la domanda di parte attrice di accertamento della simulazione assoluta, deve essere respinta.

Quanto, invece, alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. del predetto atto dispositivo, si ritiene che essa meriti accoglimento per i seguenti motivi.

Preliminarmente, in punto di diritto deve osservarsi come l’azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni – sia preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all’atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.

Attraverso detto tipo di tutela, integrante un’azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell’esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest’ultimo, un concreto pregiudizio dell’interesse creditorio, mentre, successivamente all’eventuale dichiarazione di inefficacia dell’atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).

Più in concreto, per quel che qui interessa, il primo presupposto dell’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cfr. Cass n. 238/1982; Cass n. 1050/1996) né la formazione di un titolo esecutivo ed essendo al contrario sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cfr. Cass. n. 12678/2001).

Anche in tal caso, infatti, l’attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall’atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cfr. Cass n. 1220/1986; Cass. n. 2400/1990; Cass. n. 1050/1996; Cass. n. 8013/1996; Cass. n. 1712/1998; Cass. n. 591/1999; Cass. n. 12144/1999).

Ancora, è stato ribadito dalla prevalente giurisprudenza che l’interpretazione estensiva dell’art. 2901 c.c., in base alla quale non vi è distinzione tra le varie categorie di crediti e le loro fonti, trova conferma nella funzione propria dell’azione revocatoria ordinaria, che non persegue scopi restitutori (a differenza di quella fallimentare) né nei confronti del debitore né nei confronti del creditore istante, ma tende unicamente, come già detto, a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a quelli meramente eventuali.

Da tali principi deriva che risulta senza dubbio sussistente nel caso di specie il primo requisito dell’azione revocatoria.

Difatti, risulta documentalmente provata la qualità di creditrice della Banca attrice nei confronti della convenuta YYY.

Altrettanto documentato è il credito vantato da parte attrice nei confronti della società garantita. Quanto, invece, agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, appare evidente l’applicabilità dell’art. 2901 c.c. alla vendita in oggetto, trattandosi di atto di disposizione del patrimonio del debitore.

Sotto il profilo oggettivo dell’azione revocatoria, va detto che presupposto per l’azione è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l’atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.

In particolare, va osservato come secondo giurisprudenza ai fini dell’azione revocatoria l’eventus damni sussiste non solo quando l’atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (Cfr. Cass. n. 8930/1987).

Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che il contratto di compravendita concluso relativo alla quota di proprietà pari ai 2/3 sull’intero dell’immobile sito in *** per il prezzo di euro 100.000,00 possa essere considerato come atto idoneo a determinare una situazione di pericolo attuale con riferimento alla pretesa creditoria di parte attrice.

Ciò di desume dalle seguenti circostanze.

In primo luogo, si osserva che un cespite immobiliare è senza dubbio in grado di offrire al creditore maggiori garanzie per quanto concerne la soddisfazione coattiva del credito, diversamente dal denaro che è facilmente occultabile e distraibile.

Difatti, tale operazione economica ha dato vita ad una variazione qualitativa del patrimonio del debitore senza dubbio pregiudizievole per le ragioni creditorie della banca attrice, avuto riguardo alla facilità con cui il debitore può sottrarre il denaro alle aggressioni dei creditori rispetto ai beni immobili (sul punto, anche Tribunale di Livorno n. 517/2016, per cui, in tema di contratto di compravendita, ai fini della revoca ex art. 2901 c.c. il presupposto oggettivo del cd. “eventus damni” è integrato anche dal mero fatto che l’atto di disposizione renda la realizzazione del credito incerta e difficoltosa).

Inoltre, sul punto, va detto che in presenza di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare – in applicazione del principio di vicinanza della prova – l’assoluta capienza del suo patrimonio.

Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l’onere di provare la insussistenza dell’eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca (Cfr. Cass. n. 21808/2015).

Nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia dedotto elementi idonei a rappresentare il carattere pregiudizievole dell’atto dispositivo nei termini sopra esposti.

Di contro, la convenuta YYY non ha in alcun modo provato la capienza del suo patrimonio e si è limitata ad una difesa piuttosto generica.

Cosicché, deve ritenersi provata la sussistenza dell’eventus damni nel caso di specie.

Quanto all’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, in ragione del rapporto temporale tra l’atto pregiudizievole ed il credito, a tutela del quale viene esperita l’azione revocatoria, l’art. 2901 c.c. pone due diverse ipotesi che assumono una diversa rilevanza sotto il profilo soggettivo.

In primo luogo, il credito può essere anteriore rispetto all’atto revocando ed in tal caso, ai fini dell’accoglimento della domanda, sarà sufficiente che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie e, nel caso di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio. Tuttavia, l’anteriorità di cui si è detto deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato con sentenza (Cfr. Cass. n. 1050/1996; Cass. n. 8013/1996; Cass. n. 1712/1998). Nel diverso caso, pure contemplato dall’art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l’atto medesimo fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e che, nel caso di atto oneroso, che il terzo fosse partecipe di tale dolosa preordinazione.

La prova di tale presupposto, che costituisce uno stato psicologico, può essere data anche attraverso presunzioni (Cfr. Cass. n. 3937/1983).

Infine, per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore, (da provarsi eventualmente tramite presunzioni, cfr. Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 7452/2000), o la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore. Tuttavia, deve precisarsi che, in tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito sorto prima dell’atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d’inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall’atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell’attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cfr. Cass. n. 5824/1985; Cass. n. 2303-71996; Cass. n. 6676/1998; Cass. n. 5741/2004).

Il caso in esame è da ricondurre alla prima delle ipotesi sopra illustrate, essendo stata assunta l’obbligazione di garanzia da YYY anteriormente alla compravendita.

Invero, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”).

L’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cfr. Cass. n. 762/2016). Stante quindi la preesistenza del credito alla realizzazione della compravendita in oggetto, occorre accertare la consapevolezza in capo alle parti contrattuali al momento della vendita del carattere pregiudizievole dell’atto dispositivo rispetto alle regioni creditorie della creditrice, la cui prova, come si è detto può essere data anche tramite presunzioni.

Con riferimento alla posizione del debitore, nessun dubbio sussiste in ordine alla consapevolezza dello stesso, al momento della conclusione del contratto di compravendita del 2009, del carattere pregiudizievole dell’atto rispetto alla pretesa creditoria della Banca, avuto riguardo tanto alla esposizione debitoria gravante (euro 217.000,00) quanto alla conoscenza della difficili condizioni economiche in cui versava la società garantita *** s.a.s. al momento dell’assunzione della garanzia e della successiva vendita immobiliare.

Inoltre, la cronologia degli eventi, e, in particolare la circostanza che dopo tre anni dall’assunzione dell’obbligazione fideiussoria si verificava il fallimento della società garantita, conferma che non solo che nel 2009 la società garantita si trovasse in condizioni economiche difficili, bensì anche che la convenuta YYY fosse consapevole che le condizioni economiche della società garantita avrebbero reso esigibile in poco tempo nei propri confronti la pretesa creditoria della Banca. Tali elementi, quindi, rendono incontestabile la consapevolezza in capo alla predetta del carattere pregiudizievole dell’atto rispetto alla pretesa creditoria della Banca.

Riguardo, invece, allo stato soggettivo all’acquirente, non può dubitarsi della consapevolezza in capo alla stessa del carattere pregiudizievole della operazione economica realizzata.

A tal fine va detto che alcuna prova del pagamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita è stata data dalla parte, per cui è evidente che si sia trattata di una vendita effettuata al fine di eliminare la garanzia patrimoniale attorea.

Inoltre, non risulta provato che l’immobile sia mai entrato nella disponibilità dell’acquirente, anche in quanto gravato da diritto di usufrutto in favore di un terzo.

Peraltro, risulta che la medesima convenuta, nel medesimo periodo, si sia spogliata degli unici beni di cui era proprietaria.

Per tutto quanto osservato fino a questo punto, risulta fondata la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. atto di compravendita del 31.08.2009 a rogito Notar con rep. n. trascritto il 01.09.2009 al n. reg. part. concluso tra ZZZ e YYY.

La condanna alle spese di lite segue la soccombenza ed esse sono liquidate, sulla base del d.m. 55/14, tenuto conto del valore e complessità della controversia e dell’attività istruttoria svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa, così provvede:

– rigetta la domanda di simulazione formulata da parte attrice,

– in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di parte intervenuta l’atto di compravendita del 31.08.2009 a rogito Notar con rep. n. trascritto il 01.09.2009 al n. reg. part. concluso tra ZZZ e YYY,

– condanna YYY e ZZZ, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.,

– dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore con esonero da responsabilità.

Latina, 18.07.2020

Il Giudice

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