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Codice Civile
Codice Penale

Aumento delle esigenze del figlio

Aumento delle esigenze del figlio, notoriamente legato alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalità.

Pubblicato il 28 December 2021 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1696/2021 pubbl. il 23/12/2021

Nella causa civile promossa nella causa civile iscritta al n. 493 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2019 e promossa da

XXX, rappresentato e difeso dall’avv.; ricorrente contro YYY, rappresentata e difesa dall’avv. convenuto

OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI.

CONCLUSIONI:

PER IL RICORRENTE: “come da foglio depositato telematicamente il 13.7.2021, ad eccezione della lettera A che, alla luce dell’accordo raggiunto, deve intendersi rinunciata”;

PER LA CONVENUTA: “come da foglio depositato telematicamente il 29.09.2021, ad eccezione delle conclusioni dei punti n. 1 e 2 relativi all’assegno divorzile che, alla luce dell’accordo raggiunto, devono intendersi rinunciate”.

* * * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 24.01.2019 XXX ha chiesto:

– la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con YYY;

– la revoca dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della moglie, pari a 500 euro mensili, considerato che la signora avrebbe riacquistato una propria indipendenza economica;

– una rideterminazione del contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei due figli;

– la conferma delle modalità di visita concordate in sede di separazione.

2. YYY si è regolarmente costituita ed ha aderito alla domanda sullo status, opponendosi tuttavia alla richiesta di rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli. Ha inoltre chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile.

3. All’udienza presidenziale del 16.04.2019 non sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, ma il Presidente ha ribadito “che le visite e i periodi di permanenza dei figli con il padre saranno regolati sulla base del calendario di lavoro che il padre riceverà dal proprio datore e provvederà a trasmettere alla madre; eventuali cambi del turno saranno tempestivamente comunicati e la madre si impegna a garantire i diritti e i doveri del padre a stare con i figli anche adeguando la propria organizzazione di vita nei limiti del possibile”.

4. All’udienza del 31.10.2019 di fronte al Giudice istruttore le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.

5. Con sentenza non definitiva n. 1895/2019, pubblicata l’11.11.2019, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione della causa di fronte al Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.

6. La causa è stata istruita con prove orali e documentali.

All’udienza del 18.11.2020 è stato disposto l’ascolto della figlia minore ***.

All’esito dell’udienza del 13.01.2021 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che tuttavia non è stata accettata dalle parti.

Alla successiva udienza del 3.06.2021 la signora YYY, avendo reperito un’occupazione lavorativa si è dichiarata disponibile a rinunciare all’assegno di mantenimento/divorzile. Il Giudice istruttore, tenuto conto della sopravvenienza, ha formulato una nuova proposta conciliativa che è stata accolta dalla signora YYY, ma non dal signor XXX, che l’ha ritenuta troppo gravosa relativamente alla gestione degli spostamenti dei figli.

Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 30.09.2021 in occasione della quale, in seguito alla rinuncia da parte della convenuta alla richiesta di assegno divorzile, il ricorrente a sua volta ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo al mantenimento della moglie fino al mese di maggio 2021. Le parti, inoltre, hanno precisato di voler compensare stragiudizialmente le somme versate dal XXX nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 con i rimborsi dallo stesso dovuti a titolo di spese straordinarie.

All’esito dell’udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all’ art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Va preliminarmente evidenziato che l’intestato Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1895/2019, ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande.

Va poi rilevato che alla luce dell’accordo raggiunto dalle parti all’udienza del 30.09.2021 è cessata la materia del contendere in relazione all’assegno divorzile, considerato che la signora YYY ha rinunciato definitivamente alla domanda, mentre il signor XXX ha rinunciato alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di mantenimento della moglie fino al mese di maggio 2021.

Pertanto, le questioni che verranno esaminate nel presente provvedimento sono le seguenti:

– modalità di affidamento, collocamento e visita dei minori;

– mantenimento ordinario dei due figli;

disciplina delle spese straordinarie;

AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E VISITA DEI MINORI.

8. Non sussistono criticità tali per derogare alla regola generale dell’affidamento condiviso dei minori *** e ***, sulla quale peraltro entrambi i genitori sono d’accordo. Con riferimento alle modalità di visita le parti in sede di separazione consensuale le parti avevano previsto la seguente regolamentazione (doc. 4 fascicolo ricorrente):

“In ogni caso si conviene che, il Padre, durante il periodo scolastico, potrà vedere e tenere con sé i figli per due week-end al mese, se possibile, anche non alternati in ragione dei turni lavorativi, dall’uscita di scuola del sabato (o del venerdì qualora coincida con giorno di riposo o comunque giornata non lavorativa) alle ore 21.30 della domenica per ritornare dalla madre dopo aver consumato i pasti.

Durante il periodo non scolastico, ove possibile, nei due week-end i figli staranno col padre dalle ore 9.00 del venerdì qualora coincida con giorno di riposo o comunque giornata non lavorativa e comunque dalle ore 9.00 del sabato, fino alle ore 23.00 della domenica successiva.

Inoltre, durante il periodo scolastico, i figli staranno col padre per non meno di due giorni infrasettimanali da individuarsi in base ai turni lavorativi del sig. XXX, con preferenza nei giorni di riposo ovvero di lavoro notturno, dall’uscita di scuola fino alle ore 21.30 per ritornare dalla madre dopo aver consumato i pasti.

Durante il periodo non scolastico, invece, i figli staranno col padre per non meno di due giorni infrasettimanali da individuarsi in base ai turni lavorativi del sig. XXX, con preferenza nei giorni di riposo ovvero di lavoro notturno, dalle ore 9.00 alle ore 23.00. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni continuativi, con interruzione – nel periodo – del diritto di visita dell’altro. L’individuazione delle settimane feriali dovrà avvenire in tempi confacenti le esigenze aziendali del datore di lavoro del sig. XXX ed eventualmente della sig.ra YYY e quindi entro il mese di maggio di ciascun anno.

Per le vacanze Natalizie i figli staranno, ad anni alterni, dall’uscita di scuola del 24/12 al

30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/1 con l’altro.

Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, comprendenti alternativamente la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell’Angelo con l’altro”.

Giova anzitutto premettere che il ricorrente è un lavoratore subordinato sottoposto a turni anche notturni e festivi, sicché non è possibile stabilire con precisione le visite e i periodi di permanenza dei figli con il padre che, pertanto, dovranno essere regolati sulla base del calendario di lavoro di quest’ultimo, il quale, così come concordato dalle stesse parti in sede di separazione, dovrà comunicare alla signora YYY i propri orari lavorativi entro il giorno 15 del mese precedente o, qualora non sia possibile entro tale data, non appena gli verrà comunicato dal datore di lavoro.

Entrambi i genitori hanno sostanzialmente chiesto la conferma degli accordi raggiunti in sede di separazione.

Con particolare riferimento alla posizione del signor XXX va rilevato che le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo sono analoghe a quelle della separazione, mentre nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 13.7.2021 sono state domandate alcune modifiche, ovvero la possibilità di tenere con sé i figli nel fine settimana di sua spettanza dall’uscita di scuola del sabato (o del venerdì qualora coincida con giorno di riposo o comunque giornata non lavorativa) fino al lunedì o martedì successivo, anziché fino alle 21.30 della domenica, e non meno di tre giorni infrasettimanali.

Il Collegio ritiene opportuno confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, considerato che:

– tale regime, caratterizzandosi per una ripartizione dei tempi di permanenza quasi paritetica, consente ai minori di conservare un significativo rapporto con entrambi i genitori, i quali vedono garantito il diritto ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo;

– l’eventuale recepimento delle modifiche richieste dal ricorrente rispetto al fine settimana, comportando il prolungamento della permanenza dei figli dal padre fino al lunedì o al martedì, potrebbe rendere particolarmente articolata la gestione degli ulteriori due giorni infrasettimanali che, nell’impossibilità di predisporre un rigido calendario di visite, dovrebbero essere individuati delle parti, che tuttavia proprio nella disciplina delle visite hanno evidenziato una significativa conflittualità;

– non risulta che gli accordi raggiunti in sede di separazione abbiano costituito fonte di pregiudizio per la crescita di *** e ***;

– l’ascolto della minore ***, avvenuto all’udienza del 20.11.2020, non ha evidenziato la necessità di apportare delle modifiche all’attuale regolamentazione (in ragione dell’età non vi sono i presupposti normativi per procedere all’ascolto del minore ***, né i genitori hanno rappresentato particolari criticità o esigenze dello stesso tali da giustificare l’ascolto del minore che ha soltanto 10 anni).

In ogni caso, tenuto conto delle criticità emerse dalla lettura degli scritti difensivi, al fine di evitare possibili situazioni di contrasto occorre poi precisare che:

– i fine settimana dovranno essere alternati, con deroga soltanto nell’ipotesi in cui il calendario lavorativo del signor XXX non consentirà di rispettare tale principio;

– durane la settimana il padre starà con i figli per due pomeriggi quando i minori trascorreranno con lui il fine settimana e tre pomeriggi quando il week end staranno con la madre (tale opzione è stata condivisa anche dalla signora YYY, come risulta dalla lettura di pagina 6 delle conclusioni depositate il 29.9.2021). Qualora i pomeriggi saranno consecutivi, i minori potranno anche pernottare dal padre che avrà cura di accompagnarli a scuola la mattina seguente;

– qualora la signora YYY dovesse tornare dai parenti a Vicovaro o manifestasse l’intenzione di trascorre un fine settimana con i figli fuori del luogo di abitazione, nella scelta dei pomeriggi infrasettimanali il ricorrente dovrà escludere il venerdì.

È poi emersa un’ulteriore criticità legata all’individuazione del genitore tenuto ad occuparsi degli spostamenti dei figli.

In particolare il ricorrente ha chiesto di prevedere che il genitore collocatario dei figli avrà l’onere di condurli presso il domicilio dell’altro genitore al termine del proprio turno e nello stesso modo si comporterà il genitore che riceve i figli per il proprio turno, rilevando che nessuna norma stabilisce che il genitore non collocatario debba essere l’unico onerato ad andare a prendere e riportare i figli all’inizio ed alla fine del proprio “turno”.

La signora YYY, viceversa, ha chiesto di porre a carico del signor XXX l’onere di prendere i figli dalla casa materna e/o da scuola e riportarli/riaccompagnarli al termine del proprio periodo di visita presso la casa materna e/o scuola, rilevando in particolare che il ricorrente può fare affidamento sull’aiuto dei suoi famigliari (madre e sorella), mentre lei ha solo la zia materna, che ha 89 anni e peraltro necessità di assistenza, mentre gli altri familiari risiedono tutti a Vicovaro.

Il Collegio ritiene opportuno individuare delle regole ben precise così da eliminare qualsiasi forma di frizione tra i genitori. Ciò significa che:

– i figli dovranno essere accompagnati alle loro attività scolastiche, sportive e sociali dal genitore che in quel momento sta esercitando il diritto di visita;

– per non determinare irragionevoli disparità di trattamento sarà il genitore che termina il proprio “turno” ad accompagnare i figli dall’altro genitore. Tuttavia, qualora ciò coincidesse con un momento della giornata nel quale la signora YYY sta lavorando, non potendo la stessa beneficiare di ulteriori aiuti esterni, sarà onere del signor XXX, che peraltro può avvalersi del supporto dei suoi familiari, provvedere agli spostamenti dei figli.

MANTENIMENTO DEI MINORI.

9. Il ricorrente nel ricorso introduttivo si è dichiarato disponibile a corrispondere per la figlia *** 350 euro mensili e per il figlio *** 250 euro mensili, mentre nel foglio di precisazione delle conclusioni ha ridotto gli importi ad euro 250 mensili per *** ed euro 200 per ***, rilevando in particolare che i figli trascorrano con i genitori un periodo di tempo pressoché paritario e che la situazione economica della signora YYY è sensibilmente migliorato rispetto all’epoca della separazione.

9.1 La convenuta invece, ha chiesto il versamento di 809,60 euro mensili complessivi, evidenziando che sussisterebbe tuttora una notevole disparità tra la propria situazione economico patrimoniale e quella del ricorrente.

9.2 Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli, l’art. 337 ter c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l’assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.

Relativamente alla situazione patrimoniale del ricorrente va rilevato che il signor XXX lavora con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della raffineria Api di Falconara Marittima, con la qualifica di impiegato Livello 2C1.

Dalla documentazione agli atti (doc. allegati al ricorso, alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. e doc. depositati il 31.05.2021), risulta che: – nel 2015 ha percepito un reddito da lavoro di 47.135,72 euro;

– nel 2016 ha percepito un reddito da lavoro di 46.620,51 euro;

– nel 2017 ha percepito un reddito imponibile di 43.164 euro, con imposta netta di 11.052 euro;

– nel 2018 ha percepito un reddito annuo imponibile di 52.691,96 con imposta netta di 15.269,71 (l’imposta netta si ricava dalla busta paga di dicembre 2018, ultima riga riquadro “Imponibile fiscale”);

– nell’anno 2019 ha percepito un reddito annuo imponibile di 53.459,85 euro, con imposta netta di euro 15.602,40 (cfr. busta paga di dicembre 2019, ultima riga riquadro “Imponibile fiscale”);

– nel 2020 ha percepito un reddito da lavoro di 52.651,95, con imposta netta di 15.252,29; – nel maggio 2021 ha percepito uno stipendio netto di 3.103,00 euro.

Il ricorrente, poi, è titolare di:

– 90.397,66 euro presso la *** s.p.a., di cui euro 90.000,00 investiti in prodotti finanziari ed euro 397,66 disponibili nel conto corrente (doc. 4 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.);

– 30.738,56 euro presso la *** s.p.a. di cui 30.000,00 euro investiti in prodotti finanziari e 738,56 euro disponibili nel conto corrente (doc. 5 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.);

– un conto corrente bancario acceso presso la *** ove risulta alla data del 31.12.2019 una disponibilità di 15.636,14 euro (doc. 3 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.);

– polizza vita nr. presso la ***, dove sono stati versati 18.086 euro, la cui scadenza è prevista al 25.3.2023 (doc. 8 allegato alla terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).

Il signor XXX è inoltre proprietario esclusivo di un appartamento di 133 mq sito al piano terra dell’immobile ubicato in, nonché comproprietario per circa ¼ di un magazzino di 122 mq e di un garage di 24 mq sempre ubicati nel medesimo immobile (doc. 9 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6c.p.c.) di due autovetture (Volkswagen Golf targata e Fiat Panda targata) e di un motociclo Honda XL 600 targato (doc. 10, 11 e 13 allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).

9.3 Con riguardo, invece, alla situazione economica della signora YYY, si rileva che la convenuta dall’introduzione del giudizio ha svolto diverse attività. Attualmente lavora, con contratto a tempo determinato part time la cui scadenza è prevista per il 31.01.2022, presso un punto vendita della società *** s.r.l. di Falconara Marittima.

Dalle buste paga allegate alla comparsa conclusionale (doc. 52) risulta che a settembre ha percepito uno stipendio netto di 903 euro, mentre ad ottobre di 1.238,00.

La signora inoltre è titolare di:

– un conto corrente postale sul quale, alla data del 31.12.2019 risultava presente un saldo di

34,28 euro (doc. 32 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.);

– una carta prepagata postepay Evolution che alla data del 27.02.2020 presentava un saldo disponibile di 8,95 euro (doc. 33 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.); – un libretto di risparmio postale nr. sul quale alla data del 31.01.2020 vi era un saldo di 1.965,17 euro (doc. 34 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).

La signora YYY risulta inoltre proprietaria di due unità immobiliari di cui:

– un appartamento del valore di 31.300 euro sito a Vicovaro, ottenuto all’esito di una divisione ereditaria (doc. 36 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.); – un appartamento sito a, che si trova al piano superiore rispetto all’abitazione dove attualmente la signora vive insieme ai figli (e di cui beneficia a titolo di comodato gratuito), acquistato dopo la separazione grazie alla somma di 55.000,00 euro, pari alla metà dei risparmi accantonati dai coniugi nel corso del matrimonio.

Secondo la prospettazione del ricorrente l’appartamento di Vicovaro nel periodo estivo verrebbe concesso in locazione nei periodi estivi.

Tale allegazione, tuttavia, non ha trovato conferma nell’istruttoria svolta, in quanto la teste *** ha riferito che la casa non è mai stata affittata. L’attendibilità della deposizione trova peraltro una conferma nelle fotografie prodotte dalla convenuta (doc. 40 allegato alla terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.), che rappresentano l’interno dell’appartamento, evidenziando la necessità di interventi di ristrutturazione e, dunque, una oggettiva difficoltà di sfruttamento economico anche rispetto al mercato delle locazioni stagionali.

Con riferimento all’appartamento di Falconara, invece, appare assolutamente ragionevole la spiegazione dell’acquisto fornita dalla signora YYY, secondo cui l’immobile è stato acquistato in considerazione del fatto che la proprietaria, ovvero la zia Enrica Beldomenico, in considerazione dei vari problemi di salute avrà la necessità di trasferirsi stabilmente nell’ex casa familiare, che la signora aveva concesso ai coniugi in comodato.

La signora è proprietaria di un’autovettura Fiat 500 a metano.

9.4 A questo punto va rilevato che effettivamente i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore sono quasi paritetici, tanto che il ricorrente ha anche ipotizzato, peraltro per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale, la revoca totale del mantenimento, prospettando la possibilità che ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze dei figli nei tempi di permanenza presso di sé.

La richiesta di revoca del contributo non può essere accolta considerato che nelle situazioni in cui in concreto i tempi di gestione dei figli da parte dei genitori siano pressoché identici, al di là della residenza anagrafica degli stessi, qualora le condizioni economico reddituali dei genitori siano analoghe, ciascuno provvederà autonomamente, nel corso del periodo di permanenza dei figli presso di sé, al loro mantenimento ordinario.

Viceversa, qualora via sia una considerevole sperequazione, per realizzare quel principio di proporzionalità che la disposizione impone, deve necessariamente essere posto a carico del genitore economicamente più solido un assegno perequativo, così da garantire al minore la possibilità di godere di analoghe condizioni di vita, sia con il padre che con la madre. Sarebbe, infatti, lesivo del diritto alla bigenitorialità regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, casa di particolari dimensioni, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall’altro non possa nemmeno avere utilità minime.

Si tratta di una lesione della bigenitorialità perché in questo modo il minore, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.

Ebbene nel caso che ci occupa, l’analitica ricostruzione delle condizioni economico patrimoniali dei due genitori evidenzia una considerevole sproporzione che giustifica la previsione di un contributo mensile a carico del signor XXX, che appare equo determinare nella stessa somma che le parti avevano concordato in sede di separazione, ovvero euro 800 mensili complessivi (euro 400 per ciascun figlio).

Sul punto va precisato che, nonostante la signora YYY rispetto all’epoca della separazione abbia effettivamente migliorato la propria situazione patrimoniale per effetto delle occupazioni che negli anni è riuscita a reperire, sussistono vari elementi che giustificano la conferma di tale importo, ovvero:

– il reddito percepito dal ricorrente negli ultimi due anni è aumentato rispetto a quello dell’anno della separazione e dell’anno precedente;

– il signor XXX non sarà più tenuto a versare la somma di euro 500 a titolo di mantenimento della ex moglie;

– entrambi i figli sono cresciuti ed hanno maggiori necessità senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, fornire specifiche prove (cfr. Cass. n. 400 del 13/01/2010, secondo cui “l’aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, di tal che tale dazione pecuniaria può, come nella specie, essere quantificata espungendo le necessità della prole che comportano spese straordinarie, eventualmente anche d’istruzione, suscettibili di essere autonomamente regolate secondo il diverso regime dell’anticipazione prò quota o della ripetizione sempre prò quota dei relativi esborsi (in tema cfr Cass. 200302196), senza che ciò determini sovrapposizione o duplicazione di spesa per l’onerato, b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr Cass. 200717055)”);

– le spese per l’abbigliamento non possono più essere considerate spese straordinarie, per le ragioni spiegate nel successivo paragrafo.

9.5 Per effetto della predetta sproporzione, inoltre, le spese straordinarie, così come previste dal protocollo del Tribunale di Ancona, conformemente a quanto le parti avevano concordato in sede di separazione vengono poste per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre.

In sede di separazione le parti avevano precisato che tra le spese straordinarie erano da considerare anche due cambi di abbigliamento all’anno per ciascun figlio.

Il signor XXX, che nel ricorso introduttivo aveva manifestato la volontà di confermare tale regime, all’udienza di precisazione delle conclusioni ha eliminato tale voce di spesa. Tale richiesta deve essere accolta in quanto il Collegio non può introdurre un’eccezione all’elencazione delle spese straordinarie contenuta nel Protocollo considerato che, altrimenti, verrebbe meno la funzione tipica dell’istituto, ossia garantire uniformità di trattamento in tutti i procedimenti, alla quale si può derogare soltanto in caso di esplicito accordo tra le parti, che tuttavia non sussiste nel caso di specie.

10. Il ricorrente nella memoria di replica ha chiesto ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della seguente frase contenuta a pagina 19 della comparsa conclusionale avversaria: “con evidenti ripercussioni negative sui figli che si sentono oppressi dal padre ma che hanno paura di manifestare le loro idee visto il carattere dell’uomo”, prospettando che si tratterebbe di gratuite ed inutili affermazioni che, oltre ad essere sconvenienti ed inutili ai fini della tesi difensiva avversaria, risulterebbero offensive della propria integrità morale, tanto che ha avanzato anche richiesta di risarcimento del danno.

A tal proposito giova ricordare che le espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c. consistono in tutte quelle frasi, attinenti, o meno, all’oggetto della controversia, che superano il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. L’offensività e la sconvenienza costituiscono nozioni ben distinte. Mentre, infatti, l’offensività è lesività del valore e dei meriti di qualcuno, la sconvenienza è una lesività di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell’ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate.

Nel caso che ci occupa le espressioni utilizzate dalla convenuta anzitutto non risultano offensive, ma non appaiono nemmeno sconvenienti, in quanto sono funzionali alle esigenze difensive di spiegare le ragioni di una regolamentazione dei tempi di visita e permanenza dei minori presso il padre il più possibile rigida, sicché sono giustificate dalla materia del contendere e, tenuto conto dell’oggetto del giudizio, hanno continenza con l’attività processuale svolta.

Anche la convenuta ha formulato una richiesta ex art. 89 c.p.c., volta alla cancellazione della frase “La YYY non fa niente per niente”, contenuta a pagina pag. 18 della memoria integrativa.

Anche in questo caso l’istanza va rigettata in quanto il tenore delle parole oltre a non essere offensivo è strettamente connesso alla tesi difensiva del ricorrente.

11. La situazione di reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. A tal proposito, infatti, va rilevato che, in seguito all’accordo raggiunto dalle parti in ordine all’assegno divorzile, l’oggetto della decisione è stato limitato alla disciplina del mantenimento e delle visite dei minori.

Ebbene, mentre il ricorrente è rimasto soccombente rispetto alla quantificazione del mantenimento ordinario, la signora YYY è risultata soccombente in relazione alla gestione delle spese di abbigliamento ed alla gestione degli spostamenti dei minori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:

dispone l’affidamento condiviso dei due figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre; dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nel rispetto di quanto previsto al paragrafo n 8; dispone che XXX corrisponda ad YYY, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 800 (euro 400,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie così come previste nel Protocollo del Tribunale di Ancona; compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21.12.2021.

Il giudice estensore

Il Presidente

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