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“Apprendistato”

Il contratto di apprendistato ha come finalità principale, quella di riconoscere e garantire, da parte del datore di lavoro, una formazione di tipo professionale all’apprendista lavoratore. Il Dlgs n. 276 del 2003, comunemente conosciuto come legge Biagi individua e distingue tre diverse tipologie contrattuali:a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, […]

Pubblicato il 02 January 2007 in Diritto del Lavoro

Il contratto di apprendistato ha come finalità principale, quella di riconoscere e garantire, da parte del datore di lavoro, una formazione di tipo professionale all’apprendista lavoratore. Il Dlgs n. 276 del 2003, comunemente conosciuto come legge Biagi individua e distingue tre diverse tipologie contrattuali:a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, art 48; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, art 49; c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, art 50. Prima di analizzare nel merito le tre diverse forme contrattuali indicate, è necessario spendere qualche breve cenno sulla disciplina dettata dalla legge cui il datore è obbligatoriamente tenuto ad uniformarsi. Infatti, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso. Qualora il datore, non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre; la presente regola, non si applica alle imprese artigiane. L’art 48 “ Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione” stabilisce che: possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. La tipologia di apprendistato in questione, ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale. Nello specifico, la durata contrattuale è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonchè del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge n. 53 del 2003. Trova disciplina in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile; d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge, n. 53 del 2003; b) previsione di ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale;d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; f) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. L’art 49 “ Apprendistato professionalizzante” stabilisce che: possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. Il contratto di apprendistato professionalizzante e’ disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata; e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. L’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, art 50, riconosce un’assuzione in tutti i settori di attività con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e’ finalizzato il contratto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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