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Codice Civile
Codice Penale

Attività giornalistica, qualificazione del rapporto di lavoro

Attività giornalistica, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia.

Pubblicato il 29 July 2021 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

1^ Sezione Lavoro

n. /19 R. Gen.

Il Giudice designato dr. nella causa

TRA

XXX, elettivamente domiciliato in Roma,

ricorrente

E

YYY s.r.l.

convenuta contumace

all’udienza del 22.7.2021 ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 6977/2021 pubblicata il 22/07/2021

DISPOSITIVO

dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica dal 10.11.2016 al 16.1.2019; condanna YYY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di XXX della somma di € 27.801,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna la società convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

XXX e YYY s.r.l. (compagine proprietaria ed editrice de “YYY”, quotidiano digitale e testata giornalistica registrata) hanno stipulato, in data 16.12.2016, un accordo di “co-partecipazione”, con il quale lo XXX si impegnava – nel contesto di una cooperazione svolta in modo autonomo e libero, resa senza carattere di continuità di prestazione e vincolo di dipendenza rispetto alla società – a far pervenire alla redazione, ogni settimana, due servizi giornalistici di approfondimento dall’attualità politica, economica, sociale e culturale italiana, nonché a svolgere, sempre ogni settimana, attività redazionale varia. Ciò, a fronte di una “valorizzazione” forfettaria dell’attività lavorativa quantificata in € 1.260,00, con un aumento di € 15,00 per ogni eventuale servizio giornalistico ulteriore rispetto a quelli sopra richiamati (o, in caso di servizi giornalistici in numero inferiore rispetto a quelli pattuiti, con una decurtazione sempre di € 15,00 per ciascun servizio). L’accordo aggiungeva che la valorizzazione forfettaria di € 1.260,00 sarebbe stata riconosciuta “in quota di partecipazione all’interno del capitale sociale della società editrice” (sempre con gli aumenti o le decurtazioni di € 15,00 di cui sopra). Infine si pattuiva che “per quanto attiene il pregresso (6 servizi realizzati dal 10 novembre 2016 al 7 dicembre 2016), la valorizzazione in termini di partecipazione al capitale sociale sarà pari a € 105,00”.

Lo XXX ha sostenuto che, in difformità rispetto alla qualificazione formale dell’accordo, tra le parti si fosse instaurato, per più motivi,  un ordinario rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, avendo egli svolto l’attività di pubblicista con orario part-time nella misura del 61,11% (dalle 9,00 alle 18,00 nei giorni di lunedì e venerdì; e dalle 9,00 alle 13,00 il mercoledì). Ha quindi rivendicato nei confronti della società il pagamento della complessiva somma di € 27.801,88, oltre accessori,  sulla base dei conteggi allegati e per i titoli ivi indicati.

Nonostante la ritualità della notifica (effettuata via pec, all’indirizzo della società convenuta, estratto dal registro inipec), quest’ultima non si è costituita in giudizio.

Ammesso (ma non espletato) l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta ed espletata prova per testimoni, all’udienza odierna la causa è stata decisa.

All’esito del giudizio, la domanda dello XXX deve ritenersi fondata.

Va in primo luogo ricordato che la qualificazione del rapporto di lavoro in esame in termini di autonomia e di non subordinazione è circostanza non decisiva poiché comunque deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento dello stesso dalle quali è possibile ricavare se l’esecuzione di esso sia stata o meno coerente con l’espressa volontà iniziale e cioè con il cd. nomen iuris (per tutte, Cass. 1.3.2018, n. 4884 e Cass. 21.10.2014, n. 22289).

Va poi aggiunto che in materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del vincolo, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa. La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (per tutte, Cass. 7.10.2013, n. 22785 e Cass. 7.9.2006, n. 19231).

Detto ciò, i numerosi articoli giornalistici scritti dal ricorrente per il quotidiano digitale YYY (dal novembre 2016 al gennaio 2019) sono documentati in atti e quanto alle modalità della prestazione resa dallo XXX i testimoni ascoltati hanno riferito quanto segue.

Ogni mattina, da casa, lo XXX telefonava alla direttrice del giornale per prendere accordi sull’articolo che doveva scrivere; egli ha lavorato da casa nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, utilizzando computer e telefono; durante la giornata capitava che lo XXX si sentisse per telefono con la direttrice della testata YYY e alla fine della giornata il pezzo scritto veniva pubblicato; detta attività è durata per due anni abbondanti, dalla fine del 2016 all’inizio del 2019.

Ulteriori elementi di conferma dei fatti allegati dal ricorrente si ricavano inoltre dalla circostanza della mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta (alla quale il relativo verbale ammissivo è stato ritualmente notificato, sempre via pec).

Il complesso delle circostanze sopra richiamate consente di ritenere che tra le parti si sia instaurato un rapporto di lavoro di natura giornalistica, secondo lo schema della subordinazione.

Come già anticipato, per la peculiare natura creativa ed intellettuale dell’attività giornalistica, ai fini della individuazione del vincolo della subordinazione, rileva specificamente l’inserimento continuativo, organico e stabile del lavoratore nell’organizzazione d’impresa, nonché il fatto che il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l’avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all’entità degli interventi del committente in corso d’opera (così, cfr. anche Cass. 20.8.2003, n. 12252).

Ebbene, tenuto conto di detti principi, va osservato che nel caso di specie risulta dimostrata la continuità delle prestazioni rese dallo XXX, i plurimi  contatti telefonici con la direttrice della testata nei tre giorni in cui lo XXX ha svolto dette prestazioni (lunedì, mercoledì e venerdì), la messa a disposizione da parte dello XXX delle proprie energie lavorative ai fini dell’organizzazione della testata convenuta, e infine l’affidamento del datore di lavoro sulla disponibilità permanente del lavoratore, preposto in via stabile ad un determinato settore di informazione (politica estera).

Accertato pertanto che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro di natura giornalistica di carattere subordinato (dal 10.11.2016 al 16.1.2019), l’attività svolta dallo XXX va ricondotta a quella di giornalista pubblicista, ex art. 36 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, applicabile al rapporto in esame come parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione complessivamente dovuta e per l’applicazione degli istituti ivi previsti.

Secondo gli esatti conteggi allegati al ricorso (effettuati proprio sulla tabelle retributive previste per un pubblicista e per l’orario part-time sopra indicato), al ricorrente spettano complessivi € 27.801,08, a titolo di retribuzione mensile, mensilità aggiuntiva, festività, indennità per ferie non godute e Tfr.

La società convenuta va pertanto condannata a pagare allo XXX detto complessivo importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.

Roma, 22.7.2021.

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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