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Codice Civile
Codice Penale

Accollo liberatorio, dichiarazione del creditore

Accollo liberatorio, accertamento dell’esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario.

Pubblicato il 26 July 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del dr., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 12721/2021 pubblicata il 22/07/2021

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. /2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 29/4/2021 e promosso da:

XXX nato a, che lo rappresentano e difendono, con pari e disgiunti poteri, giusta delega allegata all’atto di citazione

OPPONENTE contro

YYY S.R.L. con sede a, ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con Decreto del Tribunale di Terni, rep. n. del 2 ottobre 2015, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del G.D. del 29/04/2018, dall’avv., giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta

OPPOSTA

OGGETTO: mutuoaccollo – opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

per la parte opponente: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. XXX nei confronti dell’opposta per le ragioni illustrate ed eccepite con il presente atto, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

Accertare e dichiarare altresì che la società YYY S.r.l. in concordato preventivo è debitrice nei confronti del sig. XXX dell’importo di € 66.250,00 oltre interessi o del diverso maggiore o minore importo che verrà accertato, e per l’effetto, condannare l’opposta al pagamento del predetto ***orto in favore del sig. XXX, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.

Condannare la parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto”

per l’opposta: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata: in via preliminare, concedere ai sensi dell’art. 648 comma 1 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, decreto n. 17986/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 06/08/2018;

in via principale, rigettare l’opposizione proposta dal sig. XXX avverso il decreto ingiuntivo n. 17986/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 06/08/2018, con conseguente conferma dello stesso; in via subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, accertare e dichiarare che la società YYY srl è creditrice del sig. XXX della complessiva somma di € 418.272,09 oltre interessi al tasso del 5% annuo dal primo gennaio 2019 sino al saldo, o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o liquidata in via equitativa, oltre interessi al tasso convenzionale del 5% o, in subordine, al tasso legale; in ogni caso, rigettare l’avversa domanda riconvenzionale perché infondata e non provata. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 7/11/2018 XXX conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale YYY s.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 17986/2018, N.R.G. 35823/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 6/8/2018 con cui gli era stato era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 404.900,92, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di restituzione di somme erogate con finanziamento a favore del socio, invocandone la declaratoria di nullità e chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi il proprio credito di € 66.250,00 nei confronti dell’ingiungente, vinte le spese di lite.

L’opponente deduceva:

– che nel 2006, unitamente ad altri soggetti, aveva costituito la società *** al fine di effettuare investimenti immobiliari;

– che nello stesso anno la società aveva acquistato dei terreni con l’intento di costruire immobili da destinare ad uso commerciale e residenziale e, una volta ottenuta la concessione edilizia nel 2008, i soci della *** nel 2009 avevano costituito la società YYY s.r.l. per la gestione degli appalti concessi a terzi;

– che, dopo aver intrapreso i lavori di edificazione commerciale ed immobiliare, nel 2010 e nel 2011 la società si era trovata in una situazione di esercizio tale da consentire l’erogazione di prestiti ai propri soci a fronte del riconoscimento di tassi di interesse vantaggiosi per la mutuante; – che nel 2012 aveva deciso di uscire dagli organi amministrativi e dalla compagine di entrambe le società e il 29/11/2012 aveva sottoscritto una scrittura privata con cui si era impegnato a cedere le proprie quote di partecipazione alle società *** e YYY s.r.l. al socio ***, per il corrispettivo complessivo di € 50.000,00; – che, con la scrittura privata di cui sopra, firmata anche dal presidente e da tutti i soci de YYY s.r.l., che avevano dichiarato di non avere nulla da eccepire, inoltre, *** si era accollato il debito di XXX verso YYY s.r.l., per l’ammontare di € 297.613,93, a fronte dell’impegno di quest’ultimo di prestare fideiussione personale verso la S.p.A. **** per ottenere il finanziamento di € 400.000,00 in favore della ***;

– che, prestata la fideiussione e concesso il finanziamento di € 400.000,00 alla ***, si erano verificate le condizioni dedotte dalle parti per l’efficacia liberatoria dell’accollo; – di essere creditore de YYY s.r.l. delle seguenti somme:

€ 25.000,00 versati in occasione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo quali costi della procedura;

€ 1.250,00 anticipati personalmente per il pagamento di diritti camerali al fine di consentire l’invio alla Camera di Commercio delle proprie dimissioni, dato l’inadempimento degli amministratori, che non vi avevano provveduto;

€ 40.000,00 versati a deconto dei maggiori crediti vantati dalla *** s.r.l. e dalla ditta **** nei confronti de YYY.

Tanto premesso, l’attore concludeva come in epigrafe, ritenendo l’accollo liberatorio nei propri confronti.

YYY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 26/2/2019, chiedeva il rigetto dell’opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali; in subordine, YYY s.r.l. chiedeva accertarsi il proprio credito nei confronti di XXX in misura pari ad € 418.272,09, oltre agli interessi al tasso del 5% annuo dal 1°/1/2019 al saldo, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

L’opposta contestava le avverse eccezioni e deduzioni, ritenendo che nella fattispecie non ricorresse alcuna delle due ipotesi di accollo liberatorio previste dall’ordinamento giuridico, segnatamente l’adesione all’accollo da parte del creditore, sempre che la liberazione del debitore originario sia condizione espressa della stipulazione, e la dichiarazione espressa di liberare il debitore originario.

YYY s.r.l. evidenziava, inoltre, che la condotta delle parti successiva all’accollo ne evidenziava la natura non liberatoria, avendo la società opposta, nel ricorso ex art. 160 L.F. proposto in data 3/10/2013, espressamente affermato di vantare un credito nei confronti di XXX di “circa” € 305.000,00.

Relativamente alla riconvenzionale proposta dall’opponente, YYY s.r.l. eccepiva:

– la mancanza di prova dell’accordo sulla restituzione della somma di € 25.000,00 versata per spese di giustizia;

– la mancanza di prova del pagamento di € 1.250,00, che risultava da una dichiarazione priva di efficacia probatoria;

– che il pagamento di € 40.000,00 era supportato, in base alla prospettazione attorea, dalle copie fotostatiche di tre assegni emessi a favore di tre ditte senza alcun riferimento all’odierna opposta. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 18/4/2019, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 29/4/2021, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive. ***

Con il primo motivo XXX contesta il credito ex averso azionato in sede monitoria, deducendo che, con la scrittura privata del 29/11/2012, si era impegnato a cedere le proprie quote della s.r.l. YYY al socio ***, che si era accollato il debito che XXX aveva contratto con l’ingiungente, con la liberazione dell’odierno opponente. La doglianza è priva di pregio.

Risulta per tabulas la seguente ricostruzione dei fatti: il 1°/6/2010 l’assemblea dei soci della s.r.l. YYY, stante l’avanzo finanziario di € 1.000.000,00 ad un anno, deliberava un’operazione di finanziamento diretto ai soci: si trattava di un finanziamento fruttifero, con tasso d’interesse inizialmente stabilito in misura pari al 3,50%, per un importo massimo di € 1.000.000 e per la durata massima di 12 mesi.

I soci si obbligavano, qualora fossero sopraggiunte esigenze particolari o straordinarie di liquidità della società, alla restituzione anticipata del tantundem fino alla concorrenza delle esigenze societarie, in proporzione alla somma mutuata.

In esecuzione della suddetta deliberazione risultavano erogati nel 2010 nei confronti dei soci finanziamenti per complessivi € 775.000,00 e, in particolare, era stato erogato un finanziamento di € 169.621,37 al socio XXX, come comprovato dalla relativa scheda contabile della società.

Nell’assemblea dei soci del 30/5/2011 veniva deliberata all’unanimità la proroga del finanziamento ai soci per ulteriori 12 mesi, con contestuale approvazione di una variazione del tasso di interesse applicato dal 3,50% iniziale previsto nel 2010 al 5% annuo a partire dalla fine dell’esercizio del 2011 e nel corso dell’anno 2011 veniva erogato un ulteriore finanziamento di € 130.000,00 al socio XXX mediante dieci versamenti di € 13.000,00 ciascuno dal 14/02/2011 al 24/11/2011.

I finanziamenti percepiti furono parzialmente restituiti dai soci nel corso dell’anno 2011, allorché, con deliberazione dell’assemblea dei soci del 29/4/2012, fu statuito di destinare il dividendo del 2011 (€ 287.859,00) a parziale estinzione del finanziamento ricevuto.

Conseguentemente, alla data del 15/05/2011, il debito del socio XXX si ridusse ad € 54.216,02 e alla data del 31/12/2011 il debito aveva pertanto prodotto interessi per € 6.826,49, quindi a quella data il debito del socio XXX ammontava ad € 252.231,84.

All’inizio del 2012, sempre in virtù di quanto stabilito nell’assemblea del 30/5/2011, fu erogato al socio XXX un ulteriore finanziamento di € 45.382,09, come emerge dalla differenza tra l’apertura del conto l’1/1/2012 e la chiusura il 31/12/2012, al netto degli interessi maturati, pari ad € 10.258,55.

Il 31/12/2012, a seguito del maturare degli interessi pattuiti, il debito di XXX ammontava ad € 312.269,00 e, con successiva delibera adottata all’unanimità dall’assemblea dei soci del 13/6/2012, considerate le mutate condizioni economico – patrimoniali della s.r.l. YYY, che rendevano necessario rientrare nella disponibilità delle somme erogate ai soci con i finanziamenti in commento, venne approvato il seguente piano di smobilizzo dell’investimento in questione “in proporzione al debito maturato da ciascun socio”: – € 500.000,00 entro il 15/12/2012; – € 300.000,00 entro il 30/4/2013; – quanto al residuo debito, compresa la quota di interessi maturati e, maturandi, entro il 30/6/2013, ma alla citata deliberazione non ha fatto seguito alcuna attività dei soci percettori di finanziamenti.

In occasione della successiva assemblea dell’odierna opposta del 14/11/2013 i soci presenti, accertata la situazione di difficoltà economica della società, approvarono e ratificarono senza eccezioni l’avvenuta presentazione di una domanda di concordato preventivo, reiterando il loro impegno alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, tanto che nel ricorso ex art. 160 L.F. del 3/10/2013 la s.r.l. YYY indicava i crediti vantati verso i soci al valore di realizzo integrale, stante la disponibilità manifestata dai soci alla restituzione spontanea del finanziamento e trattandosi di soggetti capaci di adempiere.

In particolare, il credito vantato dalla società nei confronti di XXX era quantificato in “circa” € 305.000,00.

Ebbene, a fronte dei documenti allegati dall’opposta, il principale motivo di opposizione proposto da XXX non coglie nel segno, poiché l’accollo stipulato tra quest’ultimo e *** il 29/11/2012, contestualmente alla cessione delle quote delle società *** e YYY s.r.l., non ha carattere liberatorio in favore dell’odierno opponente.

In particolare, ai sensi dell’art. 5 della scrittura privata del 5/12/2012, la liberazione di XXX dalle obbligazioni di garanzia assunte verso la s.r.l. YYY postulava una deliberazione dell’assemblea dei soci di quest’ultima, da approvare contestualmente alla manifestazione di gradimento del nuovo debitore accollante ed alla prestazione della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti della S.p.A. ***, che non risulta essere intervenuta nella fattispecie.

Invero, la dichiarazione sottoscritta il 5/12/2012 dal presidente e dai soci della società YYY s.r.l. era del seguente tenore: “il Presidente della società “YYY srl” e i soci della stessa prendono atto e nulla hanno da eccepire della scrittura privata fra il socio XXX e il socio *** sottoscritto il 29/11/2012 nella quale quest’ultimo si accolla l’intero debito di XXX nei confronti della Società”. Ebbene, da tale dichiarazione non emerge in modo inequivoco la manifestazione di volontà della società creditrice di liberare XXX per effetto dell’accollo del debito da parte di ***, essendo stata prevista all’uopo la necessità di una deliberazione ad hoc dell’assemblea dei soci.

Non rileva in contrario che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, nell’ accollo liberatorio, l’accertamento dell’esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell’art. 1273, secondo comma, cod. civ., va compiuto previa verifica dell’esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il creditore abbia espresso un’autorizzazione preventiva al debitore a stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la liberazione stessa presuppone il riscontro che l’accollo sia stato poi effettivamente concluso alle condizioni previste in detta autorizzazione (cfr. Cass. civ. n. 1352 del 31/01/2012).

Nella specie, con la citata scrittura portante l’accollo era espressamente previsto che la liberazione del debitore XXX era subordinato ad una deliberazione della società creditrice, che non vi è stata nel caso in esame.

Nondimeno, è parzialmente fondata l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente, limitatamente alla somma di € 25.000,00.

Ed infatti, risulta per tabulas che XXX ha versato presso la cancelleria del Tribunale di Terni la somma di € 25.000,00 mediante assegno circolare, a titolo di spese di giustizia, al fine di evitare il fallimento dell’odierna opposta, pertanto trattasi di somma che l’opponente ha diritto di ripetere nei confronti della controparte.

Al contrario, gli altri crediti vantati dall’opponente non sono supportati da idonea, atteso che: – non vi è prova del pagamento di € 1.250,00 da parte di XXX a favore della società opposta, essendo la dichiarazione all’uopo versata in atti dall’opponente priva di efficacia probatoria; – il pagamento di € 40.000,00 è supportato dalle sole copie fotostatiche di tre assegni emessi a favore di tre società, senza riferimenti specifici all’odierna opposta.

Ne consegue, in parziale accoglimento dell’opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 17986, N.R.G. 35823/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 6/8/2018 e la condanna della s.r.l. YYY al pagamento in favore di XXX della somma di € 379.900,92, oltre agli interessi convenzionali al tasso del 5% annuo dall’1/5/2018 al saldo.

Va, invece, respinta la domanda riconvenzionale proposta da XXX, stante la sovrabbondanza del credito dell’opposta rispetto al credito accertato a favore dell’ingiunto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza dell’opponente.

P.Q.M.

visto l’art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 7/11/2018 da XXX avverso YYY s.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:

ACCOGLIE parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 17986, N.R.G. 35823/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 6/8/2018;

DICHIARA tenuto e, per l’effetto, CONDANNA XXX al pagamento in favore della s.r.l. YYY della somma di € 379.900,92, oltre agli interessi al tasso del 5% annuo dall’1/5/2018 al saldo;

RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da XXX avverso YYY s.r.l.; CONDANNA XXX al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 22/7/2021.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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