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Negozio in frode alla legge, finalità vietata in assoluto

Negozio in frode alla legge, persegue una finalità vietata in assoluto dall’ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume.

Pubblicato il 26 June 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
– SEZIONE CIVILE –

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 582/2021 pubblicata il 21/06/2021

nelle cause iscritte al n. r.g. /2015 ed al n. r.g. /2015,

PENDENTI TRA

XXX (C.F.) e YYY (C.F.), elett.te domiciliati;

– ATTORI NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.R.G. /2015 –

E

ZZZ (C.F.), elett.te domiciliato a;

– OPPONENTE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.R.G. /2015 –

– CONVENUTO NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.R.G. /2015 –

NONCHÉ

KKK (C.F. ) e JJJ (C.F.) entrambi elett.te domiciliati;

– OPPOSTI NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.R.G. /2015 –

– CONVENUTI NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.R.G. /2015 –

OGGETTO:

• DEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.R.G. /2015: Opposizione a decreto ingiuntivo;

• DEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.R.G. /2015: Domande di riduzione, restituzione e divisione ereditaria.

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.03.2021 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 comma 2 c.p.c., è stata posta in decisione.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il Collegio ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare

alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.

Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato nel corso del giudizio.

In fatto

1. – Con l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. /2015 ZZZ ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2014, emesso in data 12.11.2014, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare, in qualità di coerede del fideiussore *** ed a titolo di regresso tra i coobbligati al rimborso del mutuo bancario erogato alla debitrice principale *** s.r.l., l’importo pari ad € 17.315,00 in favore del fratello JJJ ed € 15.485,00 in favore della sorella KKK, oltre accessori e spese di giudizio.

Eccependo, in particolare, la nullità del provvedimento monitorio ovvero la carenza dei presupposti per la sua concessione, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

«1) Sospendere preliminarmente il giudizio e/o disporne la riunione con il giudizio n. 2323/2014 nonché con eventuali giudizi nel frattempo introitati e pendenti tra gli eredi dott. ***;

2) accertare che la somma per cui è ingiunzione è già stata richiesta e ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 611/2014 emesso in danno della *** s.r.l. e che quindi non risulta dovuta;

3) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all’art. 633 e segg. c.p.c.;

4) accertare l’insussistenza di qualsivoglia credito dei ricorrenti nei confronti dell’ingiunto opponente e di conseguenza revocare il decreto opposto;

5) accertare e dichiarare la violazione da parte dei ricorrenti dei principi di correttezza e buona fede e condannare essi opposti al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura di legge».

2. – Si sono quindi costituiti in giudizio gli opposti JJJ e KKK, i quali, contestando la fondatezza delle doglianze avversarie, hanno così concluso:

«1) Rigettare la proposta opposizione e, per l’effetto, condannare il Sig. ZZZ al pagamento in favore della Sig.ra KKK e del Sig. JJJ delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, maggiorate degli interessi;

2) con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari».

3. – Con l’atto introduttivo del successivo giudizio iscritto al n.r.g. /2015 XXX e YYY, lamentando di essere stati lesi nella propria quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie e donative del padre *** nonché denunciando la lesione della quota di riserva cui quest’ultimo aveva diritto rispetto all’eredità della seconda moglie Concetta Sicilia, hanno evocato in giudizio i propri fratelli consanguinei ZZZ, KKK e JJJ onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:

«1) Accertare e dichiarare la simulazione e comunque la lesione della quota di legittima degli attori e quindi la collazione nel patrimonio ereditario e precisamente delle seguenti donazioni effettuate dal de cuius sul suo patrimonio o a lui direttamente riconducibili:

– in favore di KKK ed avente ad oggetto la somma di € 206.900,00 o quella diversa accertanda, corrisposta a mezzo assegni e disposizioni bancarie perché avvenute in lesione della quota di legittima degli attori;

– in favore di JJJ ed avente ad oggetto la somma di € 206.900,00 o quella diversa accertanda, corrisposta a mezzo assegni e disposizioni bancarie perché avvenute in lesione della quota di legittima degli attori;

– in favore di *** e per il tramite di quest’ultima, in favore di KKK e di JJJ ed avente ad oggetto nr. 33.333 azioni ordinarie della società *** e *** s.p.a. per un valore effettivo al momento dell’apertura della successione di € 1.455.318,88 (o quello diverso maggiore o minore accertando) con atto e per i fatti descritti in premessa.

2) In subordine, accertare e dichiarare che tale atto, in quanto effettuato in conto di anticipata successione del donante, sia revocato per il venir meno della causa con fittizia restituzione nel patrimonio del de cuius del valore del bene donato:

– in favore di *** e, per il tramite di quest’ultima, in favore di KKK e di JJJ ed avente ad oggetto nr. 43.329 azioni ordinarie della società *** Società per Azioni per un valore effettivo al momento dell’apertura della successione di € 745.258,80 (o quello diverso maggiore o minore accertando) con atto e per i fatti descritti in premessa;

– in favore di JJJ ed avente ad oggetto la quota pari al 25% dell’intero capitale della *** Società Agricola s.r.l. per un valore di € 250.000,00 (o quello diverso maggiore o minore accertando) al momento dell’apertura della successione, con atto e per i fatti descritti in premessa;

– in favore di KKK ed avente ad oggetto la quota pari al 25% dell’intero capitale della *** Società Agricola s.r.l. per un valore di € 250.000,00 (o quello diverso maggiore o minore accertando), con atto e per i fatti descritti in premessa.

3) In via subordinata e gradata accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima in favore del sig. *** e relativa all’apertura della successione della sig.ra *** ed avente ad oggetto il 25% delle nr. 33.333 azioni ordinarie della società *** e *** s.p.a. siccome avvenuta in conto di successione mai avvenuta per il decesso poziore del donante, e comunque per lesione della quota di legittima del marito rispetto a quanto ricevuto dai figli, nonché il 25% dell’atto di donazione avvenuto, anch’esso in lesione della quota di legittima, rep. per Notaio del 19.03.2007 ed avente ad oggetto gli immobili nel comune di stimati in premessa in euro 1.000.000,00 al momento dell’apertura della successione.

4) Formare fittiziamente la massa ereditaria con le disposizioni testamentarie e riunendo le donazioni di cui sopra e così dichiararla nella composizione di € 12.295.840,00, oltre interessi e frutti civili dalla data di apertura della successione, o quella diversa ritenuta di giustizia ed accertanda all’esito di CTU.

5) Disporre la formazione della quota disponibile e quella di riserva dei legittimari, in ragione, quest’ultima, di 2/10 (due decimi) della indisponibile e, accertando che gli odierni attori hanno ricevuto la minor somma, disporre in favore degli attori ed a carico dei convenuti le giuste e legittime integrazioni della quota di legittima in adesione al principio della riduzione siano esse in natura o in corrispondenti valori monetari.

Disponendo a tal fine la riduzione delle donazioni in ossequio ai principi dettati dal codice civile per il soddisfacimento del credito vantato dagli attori previa formazione dei lotti e delle quote di cui diffusamente sopra (pag. 21) e così riconoscere in favore di YYY la somma di € 470.753,23 ed in favore di XXX la somma di € 335.769,33 o quelle diverse ritenute di giustizia a carico e con riduzione delle donazioni a termini di legge, oltre interessi e frutti civili dalla data di apertura della successione.

6) In ogni caso procedere alla divisione ereditaria del patrimonio di cui innanzi “riunito” e allo scioglimento di quanto ancora eventualmente accertato in comune ed in comproprietà tra le parti con riserva di richiesta di attribuzione ed a tal fine accertare e dichiarare in favore di YYY, pro quota verso tutti i coeredi, un credito della complessiva somma di € 216.021,48, il cui corrispondente debito era stato assunto da de cuius nel testamento relativamente al pagamento del mutuo gravante sull’immobile dell’attrice e quindi trasmesso agli eredi pro quota in ragione quindi, dividendolo per cinque eredi, di € 43.204,29 cui dovranno essere condannati al pagamento in favore dell’attrice.

7) Mandare al competente Conservatore dei RR.II. di Crotone per la trascrizione dell’emananda sentenza ed avente ad oggetto i seguenti immobili:

– sito in Comune di;

– sito in Comune di.

8) Mandare al competente Registro delle Imprese di Catanzaro ed al Consiglio di Amministrazione di trascrivere e annotare la domanda e l’emananda sentenza su:

– nr. 21.665 azioni ordinarie di proprietà del sig. JJJ della società *** Società Agricola s.p.a. con sede in;

– nr. 21.664 azioni ordinarie di proprietà della sig.ra KKK della società *** Società Agricola s.p.a. con sede in;

– nr. 51.000 azioni ordinarie di proprietà del sig. JJJ della società *** e *** s.p.a. con sede in;

– nr. 51.000 azioni ordinarie di proprietà del sig.ta KKK della società *** e *** s.p.a. con sede in;

– sul 25% delle quote del capitale sociale della *** Agricola s.r.l. di proprietà di JJJ;

– sul 25% delle quote del capitale sociale della *** Agricola s.r.l. di proprietà di KKK.

9) Condannare in convenuti alla refusione delle spese e compensi di lite oltre spese forfettarie e accessori di legge».

4. – Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti.

4.1. – In particolare, ZZZ, dolendosi dell’analoga lesione dei propri diritti di riserva, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

«1) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti collegati, come nella sezione apposita indicati sub 1 e segg. da intendersi in queste conclusioni richiamati, posti in essere in frode alla legge, dal de cuius di concerto con la coniuge e/o con i figli KKK e JJJ e, per l’effetto, disporre il rientro diretto nell’asse ereditario dei seguenti beni-azioni con effetto ex tunc:

a) 33.333 azioni ordinarie della società *** e *** s.p.a.;

b) 43.329 azioni ordinarie della società *** Società per Azioni;

c) 50 % dell’intero capitale della *** s.r.l.;

d) 25% dei beni immobili come da elenco trasferiti ai figli dalla *** a mezzo donazione rogata dal notaio e valori mobiliari alla stessa riconducibili sempre nella misura del 25%.

 Di conseguenza escludere, formata la massa, dalla imputazione nella disponibile di cui il testatore poteva eventualmente disporre, i beni/azioni di cui sopra trattandosi, non di donazioni / né compravendite attesa la dichiarazione di nullità con effetto ex tunc, ma di relictum soggetto a divisione in quanto non previsto in testamento e in comproprietà tra essi coeredi e da suddividere secondo legge anche ai fini della determinata secondo calcoli disponibile e di quanto in precedenza ricevuto.

 2) In subordine alla domanda di cui sopra, accertare e dichiarare che i seguenti atti di donazione/compravendita per come richiamati nella narrativa da intendersi qui riportati, sono atti simulati, dissimulanti una donazione diretta o indiretta da parte del de cuius, accertandone e dichiarandone l’annullamento e/o l’inefficacia nei confronti del convenuto ZZZ e conseguentemente disporne la riduzione ordinando la restituzione o in via vicaria richiamandone il valore:

– in favore di *** e per il tramite di quest’ultima, in favore di KKK e di JJJ la donazione avente ad oggetto n. 43.329 azioni ordinarie della società *** s.p.a. per un valore effettivo al momento dell’apertura della successione di €. 707.750,00 cadauno (o quello diverso minore o maggiore che sarà accertato);

– in favore di *** e per il tramite di quest’ultima, in favore di KKK e JJJ la donazione avente ad oggetto n. 33.333 azioni ordinarie della società *** e *** s.p.a. per un valore effettivo al momento dell’apertura della successione di € 2.166.645,00 complessivo (o quello diverso maggiore o minore che sarà accertato);

– in favore di JJJ la compravendita/donazione avente ad oggetto la quota pari al 25% dell’intero capitale della *** s.r.l. per un valore di €. 198.097,00 (o quella diverso maggiore o minore che sarà accertato) al momento dell’apertura della successione;

– in favore di KKK la compravendita/donazione avente ad oggetto la quota parte pari al 25% dell’intero capitale della *** s.r.l. per un valore di € 198.097,00 (o quello diverso maggiore o minore che sarà accertato).

3) In via vicaria, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate sub 1) e sub 2) in via principale, sui trasferimenti delle quote della *** e *** s.p.a. e *** s.p.a., accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima in favore del sig. *** e relativa all’apertura della successione della sig.ra *** sua coniuge avente ad oggetto il 25% di 33.333 azioni ordinarie della società *** e *** s.p.a. per lesione della quota di legittima del marito rispetto a quanto ricevuto dai figli e dunque € 541.661,25, nonché accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima sul 25% di n. 43.329 azioni ordinarie della società *** s.p.a. per un valore effettivo al momento dell’apertura della successione di € 176.937,50.

4) Richiamare, vista l’azione di riduzione esercitata, in uno in luogo del de cuius ***, e con gli attori dall’odierno convenuto, nell’asse ereditario del de cuius ***, il 25% dell’atto di donazione avvenuto, in lesione della quota di legittima a lui spettante, rep. per Notaio ed avente ad oggetto gli immobili nel Comune di e stimati in premessa in € 1.000.000,00 al momento dell’apertura della successione e dunque € 250.000,00 oltre il valore di beni e gioielli da valutare.

5) Ridurre e disporre la restituzione delle seguenti ulteriori donazioni di somme:

– in favore di KKK avente ad oggetto la somma di € 206.900,00 o quella diversa accertanda, corrisposta a mezzo di assegni e disposizioni bancarie perché avvenuta in lesione della quota di legittima degli attori;

– in favore di JJJ avente ad oggetto la somma di € 206.900,00 o quella diversa accertanda, corrisposta a mezzo di assegni e disposizioni bancarie perché avvenute in lesione della quota di legittima degli attori;

– in favore di XXX *** avente ad oggetto € 250.000,00;

– in favore di YYY avente ad oggetto € 300.000,00;

– eventuali ulteriori donazioni che dovessero essere accertate in corso di giudizio.

6) Formare fittiziamente la massa ereditaria con le disposizioni testamentarie richiamando i beni e/o le azioni degli atti dichiarati nulli (nel qual caso da formare il relictum non imputabile alla disponibile di cui il de cuius poteva liberamente disporre) o in subordine riunendo le donazioni dirette e indirette e quanto altro ivi compresi i conferimenti obbligatori come per legge da parte di ciascuno dei coeredi e così dichiararla nella composizione, oltre interessi e frutti civili da determinarsi dalla data di apertura della successione, di € 14.952.593 o quella diversa maggiore ritenuta di giustizia e accertanda.

7) Sottrarre, previo accertamento dell’esistenza e consistenza, il passivo dell’eredità decurtato del credito IRPEF per come indicato in narrativa e dirlo pari ad € 250.000,00 o comunque nella misura che dovesse emergere all’esito della CTU o dell’assunzione probatoria.

8) Disporre la formazione della quota disponibile e quella di riserva dei legittimari, in ragione, quest’ultima, di 2/3 dell’intera massa e, accertando che il convenuto ZZZ ha ricevuto la minor somma di € 937.664,00, disporre in suo favore e a carico delle controparti le giuste e legittime integrazioni della quota di legittima in adesione al principio della riduzione per come sancito dalla legge e ordinare la restituzione agli altri coeredi legittimari.

9) In ogni caso procedere alla divisione ereditaria del patrimonio di cui innanzi “riunito” e allo scioglimento di quanto ancora eventualmente accertato in comunione ed in comproprietà tra le parti con riserva di richiesta di attribuzione, ed a tal fine accertare e dichiarare in favore di ZZZ, pro quota verso tutto i coeredi, per la complessiva somma di € 1.106.015,00 salve le eventuali compensazioni con importi già versati quale passività della successione sempre previo accertamento o ulteriori dare- avere tra esse controparti.

10) Disporre così le eventuali compensazioni tra le parti rispetto ad eventuali debiti ereditari pagati da coerede con somme personali mentre in caso di pagamento di debiti con relitto o con denaro ascrivibile o riconducibile al de cuius rideterminare gli importi assegnati alle parti.

11) Mandare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari Agenzia del Territorio di Crotone per la trascrizione dell’emananda sentenza sui beni immobili per cui è pronuncia così come mandare al competente registro delle Imprese di Catanzaro ed al Consiglio di Amministrazione delle società di trascrivere e annotare la domanda per come proposta in via riconvenzionale e l’emananda sentenza sulle azioni oggetto di giudizio.

12) Condannare i convenuti alla refusione delle spese e compensi di lite oltre spese forfettarie e accessori di legge».

4.2. – I convenuti KKK e JJJ hanno invece eccepito l’infondatezza sia delle domande formulate dagli attori che di quelle trasversali avanzate da ZZZ e rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni:

«1) Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o l’illegittimità e comunque la infondatezza delle domande, tutte, sollevate dagli attori e dal convenuto ZZZ, per tutti i motivi indicati in narrativa;

 2) con condanna dei medesimi al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.A. e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori».

5. – Disposta dal precedente G.I. la riunione dei due giudizi, espletata l’istruttoria mediante acquisizione documentale e consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza del 10.03.2021 la causa è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per quello delle memorie di replica.

In diritto

I. IN RITO.

1. – Preliminarmente, in rito, va dato atto che i nuovi procuratori costituitisi nell’interesse di XXX *** e YYY, all’esito dell’ordinanza del 20.01.2019 e questa volta muniti di apposita procura speciale conferita in data 11.03.2019, hanno rinnovato la dichiarazione di rinuncia dei propri assistiti a tutte le azioni spiegate con l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 2332/2015.

Pur non essendo indispensabile ai fini dell’estinzione del giudizio, tale rinuncia è stata comunque accettata dai convenuti JJJ e KKK, i quali hanno altresì aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite.

In parte qua va quindi dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse degli attori alla prosecuzione del giudizio.

2. – Il convenuto ZZZ ha invece insistito nell’accoglimento delle proprie domande riconvenzionali così come formulate in sede di comparsa costitutiva tempestivamente depositata in data 23.03.2016 e precisate nella successiva memoria di cui all’art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

Rilevato che la loro disamina assume natura pregiudiziale rispetto all’accertamento del credito ingiunto fatto valere nei suoi confronti dai coeredi, ragioni di ordine logico, sistematico ed espositivo impongono di anteporre l’esame delle questioni successorie oggetto del giudizio iscritto al n.r.g. 2332/2015 rispetto a quelle afferenti al giudizio di opposizione iscritto al n.r.g. 103/2015.

II. NEL MERITO.

II.1. Sulla domanda principale di nullità degli atti dispositivi compiuti dal de cuius.

1. – L’odierno convenuto ha invocato, in via principale, la nullità di tutti gli atti di disposizione patrimoniale, posti in essere sia inter vivos che mortis causa, con cui il padre *** avrebbe inteso avvantaggiare i figli di secondo letto JJJ e KKK «in esecuzione di un unico disegno in frode alla normativa (imperativa) che dispone la quota di riserva anche in favore degli altri discendenti ZZZ, XXX e YYY» (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9 e ss.).

2. – La domanda non merita accoglimento.

3. – La sanzione della nullità di cui agli artt. 1418 comma 1 e 1344 c.c. è infatti suscettibile di essere comminata solo nell’ipotesi di violazione – rispettivamente diretta o indiretta – di “norme imperative”, tali essendo solo quelle contemplate da fonti di rango primario che sanciscono un divieto inderogabile posto a tutela di interessi pubblici o generali.

Soltanto ove ricorrano tali presupposti può «reputarsi» che il contratto, sebbene formalmente lecito, perché riconducibile ad uno dei contratti tipizzati dal legislatore, abbia tuttavia una causa illecita, essendo destinato a perseguire indirettamente il fine ultimo di frodare la legge (tipico è il caso della compravendita in frode al divieto di patto commissorio).

4. – Diversa è invece l’ipotesi del negozio in frode ai terzi e/o ai creditori, in cui, venendo in rilievo la violazione di norme poste a presidio di interessi particolari e disponibili, sono invocabili soltanto gli specifici strumenti di tutela che l’ordinamento appresta in favore dei rispettivi titolari (cfr., ex multis, Cass., sez. I, 29.05.2003 n. 8600: «Il negozio in frode alla legge è quello che persegue una finalità vietata in assoluto dall’ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa. L’intento di recare pregiudizio ad altri soggetti non rientra di per sé nella descritta fattispecie, sia perché il negozio in frode alla legge è ipotesi del tutto distinta da quella del negozio in frode ai terzi, sia perché non si rinviene nell’ordinamento una norma che stabilisca in via generale, come per il primo tipo di contratto, l’invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi, ai quali ultimi, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale»; cfr., più di recente, Cass., sez. I, 04.10.2010 n. 20576; Cass., sez. II, 11.10.2013 n. 23158; Cass., sez. III, 31.10.2014 n. 31.10.2014 n. 23158: «In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficaci»).

Così, a mero titolo esemplificativo, il contratto in frode al terzo titolare della prelazione ereditaria non è nullo, ma esposto all’esercizio del diritto di riscatto di cui all’art. 732 c.c.; il contratto in frode al terzo titolare di una prelazione convenzionale non è invalido, ma legittima il prelazionario pretermesso a richiedere il risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c.; il contratto in frode ai creditori non è nullo, ma soggetto soltanto a declaratoria di inefficacia all’esito del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.

5. – Ne consegue, per quanto in questa sede più specificamente rileva, che il rimedio esperibile dal legittimario che denunci la violazione delle norme dettate in tema di successione necessaria non è l’azione di nullità, ma solo ed esclusivamente l’azione di riduzione, quale domanda di accertamento costitutivo con cui si chiede l’accertamento della lesione della legittima e la conseguente pronuncia di inopponibilità delle disposizioni lesive (cfr. Cass., sez. II, 30.07.2002 n. 11286: «Le norme relative all’intangibilità della quota riservata ai legittimari, non ponendo il divieto assoluto dell’atto lesivo ma comminandone l’inefficacia nei confronti del soggetto tutelato ove questi intenda avvalersene, non rientrano nella categoria delle norme imperative inderogabili la cui violazione rende illecito il negozio»).

Coerentemente con tali premesse, l’accoglimento della domanda di riduzione non inficia la validità degli atti dispositivi posto in essere dal de cuius, i quali, pur restando titoli idonei all’acquisto del bene da parte del beneficiario, diventano però inopponibili al legittimario leso o pretermesso (cfr. Cass., sez. I, 11.06.2003 n. 9424; Cass., sez. II, 27.10.2008 n. 25834: «Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’integrazione della quota di riserva, attraverso l’esercizio del diritto potestativo dell’erede legittimario di chiederne la riduzione»).

6. – Se quindi non è predicabile la nullità della “complessa” operazione negoziale nei termini indicati dall’odierno attore in riconvenzionale, non possono neppure ritenersi nulli, per difetto di causa, i “singoli” atti dispositivi con cui tale proposito fraudolento sarebbe stato asseritamente perseguito dal disponente.

Invero, con specifico riferimento alle donazioni effettuate da *** in favore della seconda moglie Concetta Sicilia, la clausola ivi contenuta secondo cui l’atto di liberalità era compiuto «a titolo di anticipata successione e in proporzione alla quota ereditaria a lei spettante per legge» non incide sulla natura e gli effetti del negozio, che restano quelli di un atto inter vivos con effetti traslativi immediati (cfr. Trib. Monza, sez. IV, 19.11.2007), com’è confermato dalla circostanza che dei medesimi beni la beneficiaria ha poi disposto in favore dei propri figli.

Irrilevante è la circostanza che costei sia deceduta in data antecedente al marito, atteso che solo in presenza della clausola di riversibilità di cui all’art. 791 c.c. la donazione è risolutivamente condizionata alla premorienza del donatario, con conseguente automatico regresso dei beni nel patrimonio del donante.

In difetto di una tale clausola pattizia, invece, gli effetti dell’atto donativo restano insensibili alle vicende personali del beneficiario.

 II.2. Sulle domande subordinate di simulazione, riduzione e divisione.

1. – Tanto chiarito in punto di invalidità negoziale, vanno quindi esaminate le domande formulate dal convenuto in via subordinata.

2. – A tal fine assume vero e proprio rilievo “centrale” l’azione di riduzione, che, propedeutica rispetto alla successiva divisione, postula il preventivo accertamento di eventuali donazioni simulate.

2.1. – Invero, l’azione di simulazione, quando è esercitata dall’attore nella sua veste di legittimario, viene a porsi in un vero e proprio “rapporto di strumentalità” rispetto all’azione di riduzione, così consentendo l’accesso ad un più esteso regime probatorio, sottratto ai limiti che l’art. 1417 c.c. riserva alle sole parti del contratto ed ai loro eredi (cfr. Cass., sez. II, 30.07.2002 n. 11286; Cass., sez. II, 14.03.2008 n. 7048: «Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal “de cuius” per dissimulare una donazione, l’erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione»).

2.2. – L’azione di riduzione è infatti lo specifico rimedio processuale con cui il legittimario, tramite la declaratoria di “inefficacia relativa” delle disposizioni testamentarie e delle donazioni pregiudizievoli per la sua quota di riserva, può far valere sul valore dei beni oggetto di tali atti dispositivi le “proprie” ed “autonome” ragioni successorie.

2.3. – Costui deve quindi, anzitutto, domandare la riduzione del testamento e delle donazioni (anche indirette o simulate), e solo ove tale domanda sia ritualmente proposta e coltivata con successo potrà essere presa in esame la domanda di divisione, la quale, pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce tuttavia un posterius rispetto a quella volta ad ottenere la pronuncia di inefficacia delle liberalità donative e/o testamentarie che si rivelino lesive della quota di riserva.

Difatti, soltanto all’esito dell’accoglimento della domanda di riduzione viene a stabilirsi una comunione tra i legittimari lesi e/o pretermessi ed il beneficiario delle predette attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni, che, oggetto del lascito testamentario o donativo, sono ricondotti – in virtù di una fictio iuris – nel patrimonio ereditario (cfr. Cass., sez. II, 09.06.1962 n. 1443).

3. – Precisati quindi, nei termini testé descritti, i rapporti tra le tre diverse azioni, va in questa sede ribadito che il legittimario che proponga l’azione di riduzione ha lo specifico onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e – soprattutto – quello della quota di legittima violata dal testatore (cfr. Cass., sez. II, 19.01.2017 n. 1357; cfr. altresì Cass., sez. II, 14.10.2016 n. 20830, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non assolto l’onere di allegazione mediante la mera acquisizione delle risultanze degli estratti conto bancari del de cuius).

3.1. – L’assolvimento di detto onere deve essere valutato in termini particolarmente rigorosi allorché l’attore deduca di essere soltanto “leso” nella propria quota di legittima, incidendo in questo caso i criteri di calcolo assunti a fondamento della domanda sulla stessa esistenza del pregiudizio denunciato.

3.2. – Una mera attenuazione di tale rigore assertivo e probatorio si giustifica soltanto ove il legittimario deduca di essere stato totalmente “pretermesso” dal patrimonio ereditario, asserendo di non aver ricevuto alcunché dal de cuius per aver questi integralmente disposto delle proprie sostanze – per testamento o donazioni – in favore di altri (cfr. Cass., sez. VI-2, ord. 03.03.2017 n. 5458; Cass., sez. II, 30.07.2019 n. 20535: «Il principio secondo il quale l’erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva non trova applicazione quando l’esistenza della lesione deriva dal fatto che l’erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge. Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell’azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori né con atto inter vivos né a titolo successorio, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum»).

4. – Nell’ipotesi di mera “lesione” della legittima, invece, incombe sull’attore l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi richiesti ai fini della c.d. riunione fittizia di cui all’art. 556 cod. civ.

4.1. – Come precisato in dottrina, tale disposizione – nonostante il tenore della rubrica – stabilisce le operazioni necessarie per determinare, non già la disponibile (calcolata solo indirettamente), bensì le singole quote di legittima, che consistono in quote di eredità ragguagliate al valore di una porzione del patrimonio complessivo netto del de cuius.

L’avente diritto alla singola quota di tale patrimonio non può genericamente dolersi della mera violazione del “diritto oggettivo”, ossia del superamento del limite normativo entro cui il testatore può liberamente disporre delle proprie sostanze secondo le disposizioni dettate in tema di successione necessaria, potendo invece lamentare la sola lesione del proprio “diritto soggettivo” ad ottenere una quota di eredità.

Le due ipotesi, come noto, non sono integralmente sovrapponibili, ben potendo il testatore aver violato i limiti della quota disponibile, senza per ciò solo ed automaticamente pregiudicare i diritti di tutti gli eredi necessari.

Di qui la conseguenza che ciascun legittimario è titolare di un’autonoma azione, il cui vittorioso esperimento presuppone che sia indicata e provata l’effettiva esistenza ed entità della lesione arrecata alla sua quota di legittima.

4.2. – Per tali ragioni è onere dell’attore chiarire in limine litis il valore e l’ordine cronologico dei vari atti di disposizione compiuti dal defunto (non potendo l’azione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, e cominciando comunque dall’ultima per poi risalire via via alle anteriori), in modo da consentire tanto al convenuto quanto al giudice di conoscere immediatamente in quali termini sia chiesta la reintegrazione, senza che le eventuali originarie lacune assertive possano essere colmate dalla successiva attività istruttoria (cfr. Cass, sez. II, 10.04.2017 n. 9192; cfr. altresì Cass., sez. VI-2, ord. 25.09.2017 n. 22325: «In tema di azione di riduzione, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un’indagine estesa all’intero patrimonio del “de cuius” giacché, quand’anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall’art. 553 c.c.». Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato una domanda di riduzione con cui era stata denunciata la lesione della quota di riserva calcolata con riferimento al solo patrimonio mobiliare del de cuius e non anche a quello immobiliare).

4.3. – Grava pertanto sull’attore, nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all’art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., fornire un’adeguata ricostruzione patrimoniale che consenta di ravvisare in termini concreti, all’esito di un confronto fra quanto già conseguito e quanto avrebbe invece diritto di ricevere come erede necessario, la lesione della sua quota di legittima.

4.4. – La prospettazione attorea può ritenersi adeguata ed attendibile solo ove eseguita in conformità a tutte le operazioni descritte dal citato art. 556 c.c., consistenti segnatamente nella: a) formazione della massa dei beni relitti; b) detrazione dei debiti e pesi ereditari; c) riunione fittizia dei beni di cui il de cuius ha disposto a titolo di donazione; d) imputazione delle liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante.

4.5. – In particolare, limitando l’analisi a quanto in questa sede risulta più strettamente rilevante, dalla massa dei beni relitti devono essere detratti tutti i debiti contratti dal defunto, con esclusione delle sole obbligazioni naturali e dei legati, siano essi di specie (che rientrano nel relictum) o obbligatori (costituendo un debito proprio degli eredi).

Quantificato correttamente l’importo dei debiti, lo stesso va poi detratto dal patrimonio relitto.

Da ciò discende che, qualora l’ammontare dei debiti azzeri o superi l’entità del relictum, la quota di legittima andrà calcolata sulle sole eventuali donazioni, senza tener conto dei debiti residui[1].

5. – Solo l’esauriente indicazione di tutti i predetti elementi consente di stabilire “se” ed “in quale misura” sia avvenuta la lesione della quota di riserva, non potendo pretendersi che sia il c.t.u. a sostituirsi alla parte nell’assolvimento degli oneri sulla stessa incombenti (cfr. Cass., sez. II, ord. 31.08.2018 n. 21503; Cass., sez. II, 10.04.2017 n. 9192; Cass., sez. II, 30.06.2011 n. 14473; Cass, sez. II, 12.09.2002 n. 13310).

5.1. – L’intensità dell’onere assertivo gravante sull’attore si riverbera, per quanto sin qui esposto, anche sul succedaneo profilo probatorio, essendo imprescindibile che entro il termine di cui all’art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. siano prodotti in giudizio i seguenti documenti:

i) certificato di morte del de cuius; ii) stato di famiglia integrale del defunto; iii) titolo di provenienza dei beni relitti; iv) iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione; v) iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda; vi) copia del testamento e degli atti di donazione; vii) per i fabbricati, documentazione attestante la regolarità urbanistica (tra gli altri, ad esempio, permesso di costruire o concessione in sanatoria); viii) la denuncia di successione.

5.2. – Inconferenti sono, dunque, le risultanze della c.t.u. allorché non sia stato preliminarmente assolto il menzionato onere di tempestiva allegazione e compiuta prova di tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione della lesione della quota riservata ai legittimari (cfr. Cass. sez. II, 10.04.2017 n. 9192: «Non è decisivo soffermarsi sul dato che la lesione di legittima sia stata poi dimostrata mediante le avvenute produzione documentali e riscontrata dal CTU…in quanto la sentenza impugnata, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha considerato prioritariamente non assolto l’onere di (tempestiva) allegazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della lesione della quota riservata ai legittimari (valore della massa ereditaria, valore della legittima, entità della lesione stessa), dovendo poi soltanto quanto dapprima allegato trovare riscontro nel materiale probatorio legittimamente acquisito al processo»).

6. – Poste le superiori premesse, con specifico riguardo alla fattispecie qui in esame deve osservarsi quanto segue.

7. – Anzitutto, non soddisfa i requisiti sopra indicati la domanda di riduzione con cui ZZZ denuncia la lesione, non già dei propri diritti successori rispetto all’eredità del padre, ma della quota di riserva cui quest’ultimo aveva diritto rispetto all’eredità della sua seconda moglie Concetta Sicilia, premortagli «nel mese di maggio del 2007» (cfr. comparsa costitutiva, pag. 19).

7.1. – Va sul punto precisato che non è qui in discussione l’ammissibilità della trasmissione iure hereditario del diritto di agire in riduzione, trattandosi di una situazione giuridica soggettiva di natura patrimoniale, sia pure ad iniziativa processuale, che cade certamente in successione in favore degli eredi del legittimario (cfr. art. 557 c.c.).

7.2. – Ciò che tuttavia merita di essere chiarito è che costoro, proprio perché subentrano nella titolarità di quello stesso diritto, nel momento in cui intendono esercitarlo sono gravati dai medesimi oneri di allegazione e prova facenti capo al loro dante causa.

7.3. – Nella specie, tali oneri non possono ritenersi adeguatamente assolti.

Le doglianze attoree risultano difatti incentrate sulle sole donazioni compiute in vita da ***, senza che siano stati invece indicati e provati tutti gli elementi utili a ricostruire, in modo esaustivo, la composizione familiare e la consistenza patrimoniale della disponente al momento del suo decesso (cfr. comparsa costitutiva, pag. 19).

Ad esempio, non risultano versati in atti – tra gli altri – il suo certificato di morte, lo stato di famiglia integrale della defunta, la denuncia di successione.

Inoltre, nell’atto di donazione del 19.03.2007, a rogito del Notaio, si legge che le porzioni del fabbricato sito a , alcune delle quali neppure di proprietà esclusiva della disponente, venivano donate ai figli «in conto della quota di legittima» e «per l’eventuale supero sulla disponibile», non potendosi quindi escludere la proprietà di altri beni oggetto di successione legittima (cfr. doc. 3 e 4 fascicolo attoreo).

7.4. – Se poi si considera che le azioni societarie dalla stessa trasferiti ai figli JJJ e KKK le erano state donate dallo stesso marito ***, deceduto a distanza di oltre cinque anni in data 26.10.2012, e che in sede di testamento pubblico del 14.01.2008 questi ha espressamente manifestato la chiara volontà di garantire a tali discendenti una posizione societaria di maggioranza (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo: «Agli stessi miei figli JJJ e KKK lascio, in parti eguali fra loro, parte della mia partecipazione nel capitale sociale della *** e *** s.p.a., per una quota pari al 34,34% del capitale sociale; sicché tale quota, sommata alla quota già da me donata a mia moglie ***, raggiunge il 51% dell’intero capitale sociale»), ben possono ritenersi integrati gli estremi di una rinuncia all’azione di riduzione (cfr. Cass., sez. II, 05.01.2018 n. 168: «In tema di successioni, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l’apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione»).

8. – Per tali ragioni, occorre focalizzare l’attenzione sulla sola quota di riserva cui ha diritto l’odierno attore in riconvenzionale sull’eredità paterna.

8.1. – Tale quota è stata quantificata negli atti introduttivi in un importo pari ad € 1.993.679,00.

8.2. – È lo stesso ZZZ a riconoscere, però, di aver già ricevuto dal padre, a titolo donativo, beni per un valore complessivo pari ad € 937.664,00, consistenti:

Ø nella quota di comproprietà pari a 2/3 del terreno sito a;

Ø nelle azioni rappresentative del 21,20% del capitale sociale della società *** Società per Azioni (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo – testamento pubblico del 14.01.2008).

8.3. – Asserendo quindi di aver diritto alla parziale reintegra della propria quota per un importo pari ad € 1.106.015,00 (cfr. comparsa costitutiva, pag. 36), vengono in rilievo i principi sopra richiamati in tema di “lesione” della quota di legittima.

9. – Ora, con riferimento alla tecnica espositiva adottata tanto in comparsa quanto in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non può non rilevarsi come la stessa risulti, anche in questo caso, pressoché totalmente dedicata alla descrizione dei soli atti dispositivi compiuti dal de cuius (cfr. comparsa da pag. 1 a pag. 25), essendo stata riservata alla ricostruzione del relictum – che ha invece natura preventiva – la sola parte finale della narrativa dell’atto costituivo, in cui, peraltro, non risulta chiaramente distinto il patrimonio ereditario facente capo al testatore da quello, autonomo, facente capo alle varie società (cfr. comparsa da pag. 26 a pag. 31).

9.1. – Il legittimario leso non può poi pretendere di affidare le proprie doglianze alla successiva produzione documentale, posto che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca, nel rispetto delle preclusioni processuali, gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre da essa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass. 21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).

Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l’allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).

9.2. – Né può ritenersi consentito un integrale rinvio per relationem alle relazioni peritali di parte (cfr. Trib. Bologna 31.01.2018 n. 20093; Trib. Velletri 18.06.2019 n. 1171), le quali peraltro, nella specie, non consentono in ogni caso di verificare l’ordinato e corretto svolgimento delle operazioni contabili descritte dall’art. 556 c.c. (cfr. doc.ti nn. 17, 18, 19, 20, 32, 34, 35, 36).

9.3. – In particolare, non è sufficiente stabilire il valore del singolo bene, dovendo l’attore chiarire in che misura esso rilevi ai fini dell’asserita lesione della quota di legittima.

9.3.a. – Ciò perché, ad esempio, a cadere in successione non sono i beni intestati alla società amministrata dal de cuius, ma le sole partecipazioni societarie dallo stesso detenute al momento del decesso: l’entità del patrimonio societario assume rilievo solo indiretto, al fine di stabilire l’effettivo valore delle azioni e quote societarie in un dato momento storico, sulla falsariga di quanto previsto per la loro liquidazione in caso di recesso del socio (cfr. artt. 2355 bis e 2437 ter c.c.).

È quindi irrilevante stabilire il valore economico di una società, come quello della *** Società Agricola s.r.l., quando le relative quote societarie non sono mai transitate nel patrimonio del de cuius, avendo sempre fatto capo ad un ente – la società Agricola s.p.a. – dotato di autonoma personalità giuridica.

Né risulta in alcun modo allegato e provato che il loro acquisto da parte di tale società sia avvenuto mediante denaro “personale” del defunto secondo il noto schema dell’intestazione di beni in nome altrui.

9.3.b. – Così come non basta stabilire il valore del terreno ubicato a , censito al catasto al foglio part.lle nn. e , quando non viene correttamente intesa la sua rilevanza ai fini della domanda spiegata.

Infatti, se tale fondo – ed il fabbricato sullo stesso insistente – è stato donato dal de cuius al figlio ZZZ ed alla di lui moglie *** in comproprietà nelle rispettive quote di 2/3 e di 1/3, è concettualmente errata la deduzione attorea secondo cui «la quota donata alla *** non può essere oggetto di riduzioni poiché trattasi di terza non erede e dunque in assenza di accettazione della eredità con beneficio di inventario» (cfr. comparsa costitutiva, pag. 34).

Ad essere soggette a riduzione sono infatti tutte le donazioni, anche quelle disposte in favore di terzi estranei alla successione ereditaria, con la conseguenza che, ai fini della “riunione fittizia”, il valore del predetto immobile deve essere computato per intero.

Semmai, solo ai diversi fini dell’imputazione ex se di cui all’art. 564 comma 2 c.c., e sempre che ricorra il presupposto negativo di cui all’art. 179 lett. b) c.c., deve assumersi a parametro di riferimento la mera quota di comproprietà donata al legittimario.

10. – Fermi tali preliminari rilievi, di per sé sufficienti ai fini del rigetto della domanda, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva va in ogni caso rilevato che anche le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta la prova della lesione denunciata.

10.1. – Nella fattispecie in esame, infatti, il patrimonio relitto, per un valore complessivo che può essere stimato in € 7.850.110,42, è composto da:

v una villa padronale, con annesse pertinenze, sita a , di valore pari ad € 1.123.775,00;

v un antico casolare in muratura – c.d. “***” – destinato all’attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti vinicoli, individuato al catasto di , di valore pari ad € 221.250,00;

v i corpi edili funzionali all’attività della cantina – ovvero la “***” ed il “***” – di valore pari ad € 15.150,00;

v un uliveto ed una strada privata censiti al catasto terreni del comune di, di valore pari ad € 45.575,00;

v un terreno di forma trapezoidale, sito a , di valore pari ad € 78.000,00;

v tutte le partecipazioni societarie in testa ad *** al momento del suo decesso, per un valore unitario pari ad € 6.366.360,42 (quale somma algebrica degli importi pari ad € 1.839.752,19 ed € 4.526.608,23, corrispondenti al 37,50% della *** Società Agricola per Azioni ed al 49,99% della *** e *** s.p.a.).

10.2. – Dal valore complessivo di tali beni deve però essere detratto l’intero ammontare di tutti debiti ereditari, i quali, lungi dal coincidere soltanto con quelli indicati in sede di dichiarazione di successione[2] richiamata in comparsa (cfr. pag. 31), consistono invece:

P nel saldo passivo pari ad € 18.140,62 maturato, alla data del decesso del titolare, sul conto corrente n. acceso presso la Banca;

P nell’importo pari ad € 36.619,56 dovuto alla Fondazione Centro S. ZZZ (fattura n.);

P nell’importo pari ad € 4.209,10 dovuto a titolo di TFR ad una collaboratrice domestica;

P nelle fideiussioni solidali «a prima richiesta» prestate dal de cuius a garanzia del pagamento dei seguenti importi:

§ € 261.000,00 per il mutuo bancario n. /119845 ed € 290.159,00 per il finanziamento n. /35701 concessi alla *** s.r.l.;

§ € 375.000,00 per l’esposizione debitoria maturata dalla Società Agricola s.p.a.;

§ € 111.265,00 per il mutuo n. /35564, € 2.615.335,00 per il prestito n. /35589, € 642.966,00 per il mutuo n. /35628 erogati a tale società;

§ € 1.599.000,00 per l’esposizione debitoria maturata dalla *** e *** s.p.a.;

§ € 1.480.173,00 per il finanziamento n. /35590, € 336.880,00 per il finanziamento n. /35676, € 805.780,00 per il finanziamento n. /113365 ed € 500.000,00 per il finanziamento n. /137622 erogati a tale società (cfr. raccomandate inviate in data 21.01.2013 dalla Banca *** a tutti gli “Eredi di ***”, alle quali non solo non è seguita alcuna contestazione, ma, anzi, il parziale pagamento delle somme pretese).

Con specifico riferimento a tali obbligazioni fideiussorie, per la cui assunzione non sarebbe stata neppure necessaria l’osservanza di alcuna forma scritta a pena di nullità (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 28.02.2019 n. 5833), deve rammentarsi che il decesso del loro originario titolare non produce alcun effetto estintivo, succedendo automaticamente nella relativa posizione debitoria i suoi eredi (cfr. Cass., sez. III, 13.04.2000 n. 4801:

«La morte del fideiussore non estingue la fideiussione, che si trasmette agli eredi, i quali, subentrando nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto, possono recedere solo nei modi e nelle forme in cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato dal loro dante causa, e sono, pertanto, obbligati, in mancanza di recesso, all’adempimento “pro quota” della obbligazione fideiussoria, anche in relazione a debiti contratti dal garantito dopo la morte del fideiussore»).

10.3. – Sicché, nella specie, essendo l’entità dei debiti personali del de cuius in ogni caso superiore al valore del patrimonio relitto, la quota di legittima deve essere determinata sul solo donatum, costituito certamente da:

ª un atto pubblico del 12.11.1996, a rogito del Notaio, con cui il de cuius ha donato in favore del figlio ZZZ e della di lui moglie *** l’immobile ubicato a, il cui valore va compreso per intero in un importo pari ad € 72.600,00;

ª un atto pubblico del 06.04.2007, a rogito del Notaio, con cui il de cuius ha donato in favore della figlia YYY il terreno sito a , di valore pari ad € 9.000,00;

ª gli atti pubblici del 17.06.2005 e del 19.03.2007 con cui il de cuius ha donato n. 33.333 azioni ordinarie della *** e *** s.p.a., per un valore pari ad € 1.509.473,00, nonché della nuda proprietà di n. 43.329 azioni ordinarie della *** Agricola Società per Azioni, per un valore pari ad € 613.250,73;

ª il pagamento dell’importo pari ad € 133.978,52 effettuato a titolo di adempimento ex art. 1180 c.c. del mutuo contratto dalla figlia YYY per l’acquisto della sua casa a, alienatole dai coniugi *** e ***.

11. – Al novero degli atti liberali compiuti in vita dal de cuius non può invece essere ricondotto il contratto di cessione con cui ***, nella sua esclusiva qualità di «legale rappresentante» della *** Società Agricola per Azioni, ha contestualmente trasferito alla “*** *** e C. società semplice”, in persona del fratello *** JJJ, nonché ai figli JJJ e KKK le quote della “*** Società Agricola a r.l.”, dietro pagamento di un corrispettivo pari rispettivamente ad € 31.340,00, ad € 15.670,00 e ad € 15.670,00.

Infatti, a prescindere dalla natura simulata o meno del prezzo di acquisto, è sufficiente osservare che le quote societarie cedute non sono mai transitate nel patrimonio del de cuius, essendo state sempre intestate ad un ente dotato di autonoma personalità giuridica.

12. – Con riguardo alle somme elargite in vita dal padre, non vi è prova che l’importo pari ad € 413.800,00 sia stato destinato ai figli JJJ e KKK.

Infatti, dagli estratti conto della Banca emerge sì l’emissione di numerosi assegni, ma il beneficiario risulta tuttavia sconosciuto.

13. – Quanto ai bonifici mensili disposti in favore di tale ***, per una somma complessiva pari ad € 97.200,00, che sarebbe stata asseritamente corrisposta a titolo di canoni di locazione durante il periodo in cui la figlia KKK era iscritta presso l’Università di Milano, la tesi attorea, oltre a non trovare riscontro nella documentazione in atti, appare altresì in contrasto con i limiti dell’azione spiegata, che consente al legittimario leso di rivalersi sulle sole donazioni, non anche sulle spese di mantenimento ed educazione sostenute dal de cuius in adempimento degli obblighi di cui all’art. 147 c.c. ed in proporzione alle sue sostanze.

14. – Gli ulteriori atti disposizione patrimoniale compiuti in vita dal de cuius consistono:

• nei bonifici eseguiti in favore della *** s.r.l. (società costituita in data 24.08.2001, dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone in data 25.05.2016, ed amministrata a far data dal 06.05.2010 dal figlio ZZZ, che era anche il socio di maggioranza in una quota pari al 95%) per un importo complessivo pari ad € 269.480,00;

• nell’intestazione a nome della figlia KKK degli appezzamenti di terreno censiti al catasto del comune di , il cui valore ammonta ad un importo pari ad € 42.005,00.

Ne discende che, anche a voler ravvisare in tali atti due donazioni simulate o indirette da sommare agli atti di liberalità sopra indicati, in ogni caso non sarebbe ravvisabile alcuna lesione della legittima, avendo comunque lo stesso ZZZ riconosciuto di aver ricevuto beni di valore quantomeno pari ad € 937.664,00 (cfr. comparsa costitutiva).

Difetta pertanto in capo a costui un concreto interesse ex art. 100 c.p.c. alla declaratoria

della loro reale natura liberale, non risultando in ogni caso intaccata la sua quota di riserva.

II.3. Sull’opposizione a decreto ingiuntivo.

1. – Ciò posto, occorre ora esaminare l’opposizione proposta dal medesimo ZZZ al decreto ingiuntivo n. 621/2014, con la quale è stato introdotto il giudizio iscritto al n.r.g. 103/2015.

2. – Al riguardo va precisato che è lo stesso opponente ad invocare la natura ereditaria del credito ingiunto, tanto da aver reiteratamente insistito nella riunione ex art. 274 c.p.c. del giudizio iscritto al n.r.g. /2015.

3. – Tale pretesa creditoria, in particolare, trae origine dall’adempimento da parte dei germani JJJ e KKK delle garanzie personali prestate dal padre *** in favore di Banca *** a garanzia dell’obbligo di rimborso delle somme concesse in prestito alla società *** s.r.l. (cfr. copia fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione e risposta degli opposti).

4. – In proposito, deve anzitutto escludersi che il decreto opposto n. 621/2014 costituisca un’illegittima duplicazione del precedente decreto ingiuntivo n. 611/2014, avverso il quale è stato introdotto il giudizio di opposizione iscritto al n.r.g. 2324/2014.

4.1. – Diversi sono infatti i destinatari delle due ingiunzioni di pagamento: rispettivamente, l’odierno opponente e la società debitrice principale.

4.2. – Parzialmente diverso è il titolo in forza del quale i medesimi ricorrenti JJJ e KKK hanno agito in regresso nei confronti dei due debitori ingiunti: il riparto interno tra gli eredi, nel primo caso; il rapporto di garanzia, nel secondo.

4.3. – Diversi sono anche i limiti entro cui è ammesso il regresso: nei confronti della società *** s.r.l. il garante (ed i suoi eredi) potrebbero pretendere il rimborso integrale delle somme versate alla Banca, venendo in rilievo un’obbligazione solidale contratta nell’interesse esclusivo della società garantita; nell’ambito dei rapporti interni ai coeredi del garante deceduto, invece, stante l’espressa deroga all’art. 752 c.c. prevista dall’art. 3 del contratto, a mente del quale «le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o avente causa del garante», ciascun coerede, pur solidalmente obbligato nei confronti della Banca, è chiamato a rispondere in sede di riparto interno – sempre che la relativa eccezione sia tempestivamente eccepita – nei limiti della propria quota ereditaria.

4.4. – Infine, non vi è prova che al momento del pagamento effettuato dai ricorrenti l’obbligazione garantita fosse già estinta per effetto dell’escussione della società debitrice principale *** s.r.l., la quale, anzi, proprio a causa del suo stato di insolvenza, è stata persino assoggettata a procedura fallimentare.

5. – Se quindi risultano infondate le eccezioni di rito sollevate dall’opponente, non meritano parimenti accoglimento le sue contestazioni di merito.

5.1. – Costui, infatti, contraddicendo sé stesso nella parte in cui disconosce di aver ricevuto le donazioni in suo favore richiamate nella scheda testamentaria, pretende di neutralizzare la domanda di pagamento spiegata nei suoi confronti dai coeredi invocando la natura liberale della garanzia prestata dal padre (cfr. atto di opposizione, pag. 3: «non vi era altro motivo per il de cuius di concedere fideiussione se non quello di donare indirettamente somme in favore del figlio che aveva “creato” e gestito quella società [la *** s.r.l.] e per risarcirlo dell’attività lavorativa e professionale svolta in favore della *** ***»).

Ne conseguirebbe quindi, secondo il medesimo opponente, l’impossibilità per i fratelli di pretendere il rimborso delle somme dagli stessi versate alla Banca.

5.2. – Tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa.

È senz’altro vero che il garante può voler perseguire, in via indiretta, interessi diversi ed ulteriori rispetto alla causa tipica del contratto stipulato.

Senonché, in tale fattispecie, l’animus donandi non si estrinseca nel momento genetico dell’assunzione della garanzia (non conseguendo il beneficiario, per effetto di essa, alcun arricchimento correlato all’altrui depauperamento), ma soltanto in quello della fase esecutiva del rapporto (tramite la successiva e definitiva rinuncia all’esercizio dell’azione di regresso da parte del solvens).

Tale rinuncia, costituendo un atto tipicamente dismissivo di un diritto (nella specie, quello di regresso) già sorto, presuppone che l’obbligazione di garanzia sia stata già adempiuta nei confronti del creditore.

Pertanto, anche a voler riconoscere una liberalità atipica o indiretta nella rinuncia al rimborso dei pagamenti eseguiti in favore della Banca dal de cuius, deve escludersi che quest’ultimo abbia inteso disporre anche del diverso diritto di regresso vantato dai coeredi con riferimento alle somme autonomamente pagate da costoro dopo la sua morte.

A tal fine sarebbe stata quantomeno necessaria, in disparte il profilo della sua validità, una specifica previsione testamentaria nella specie del tutto carente.

********************************

1. – In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del relativo accordo processuale, va disposta la compensazione delle spese di giudizio tra gli attori XXX e YYY ed i convenuti JJJ e KKK.

2. – Con riguardo ai rapporti tra l’attore in riconvenzionale ZZZ ed i suoi consanguinei XXX e YYY, avendo il primo sostanzialmente aderito all’originaria domanda spiegata dai secondi, ai quali resta pur sempre imputabile l’instaurazione del giudizio, appare equo o comunque opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.

3. – Con riguardo ai rapporti tra ZZZ ed i suoi germani JJJ e KKK, le spese seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 37/2018, secondo lo scaglione relativo all’effettivo valore della controversia, sulla scorta dei valori medi della relativa tariffa, ridotti – in virtù dei parametri indicati dall’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 (tenuto conto, in particolare, della natura della controversia, delle questioni ad essa sottese, del rapporto tra le parti in causa e del pregio dell’attività prestata) – del 50% con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.

4. – Le spese di c.t.u., come liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico di ZZZ.

5. – Ritenuti ravvisabili i presupposti della colpa grave allorché l’iniziativa giudiziaria disattenda tanto il diritto positivo (cfr. art. 556 c.c. in tema di azione di riduzione) quanto il diritto vivente (cfr. consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di nullità delle disposizioni lesive della quota di legittima), va altresì disposta con separato decreto la revoca del provvedimento di ammissione di ZZZ al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., sez. VI-2, ord. 24.10.2019 n. 27326).

6. – Preso infine atto dell’ingiustificata omessa partecipazione di XXX e YYY al procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione del 02.02.2016), costoro devono essere condannati, ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. /2015 R.G, cui è riunita quella iscritta al n.r.g. /2015, ogni con ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto processuale tra gli attori XXX e YYY ed i convenuti JJJ e KKK;

2. rigetta l’opposizione spiegata da ZZZ con l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 103/2015 e, per l’effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 621/2014 emesso dal Tribunale di Crotone in data 12.11.2014;

3. rigetta la domanda di riduzione spiegata in via riconvenzionale da ZZZ in seno al giudizio iscritto al n.r.g. /2015, con conseguente inammissibilità, per le ragioni esposte in parte motiva, delle domande di simulazione e divisione;

4. condanna ZZZ a rifondere a JJJ e KKK le spese di lite, distratte in favore del relativi procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in € 14.7121,10 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

5. pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, definitivamente a carico di ZZZ

***.

6. condanna XXX e YYY, ciascuno per intero, a corrispondere all’erario, ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18.06.2021.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

 

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

[1] Nella manualistica si riporta il seguente esempio: dopo aver donato in vita 100 a un estraneo, il defunto lascia un attivo ereditario di 100 e debiti per 200: la legittima spettante al figlio, unico legittimario, ammonterà a 50. Infatti: 100 (relictum) – 200 (debiti) = 0 (ai fini giuridici); 0 + 100 (donatum) = 100; 100 : 2 (metà è la quota dell’unico figlio legittimario) = 50 (quota legittima del figlio). 
[2] Cfr. Cass., sez. II, 29.07.2004 n. 14395: «La denuncia di successione – avente, di per sé, efficacia ai soli fini fiscali e priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario – è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, così come, per converso, la mancata indicazione in essa di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà».

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