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Codice Civile
Codice Penale

Dichiarazione di estinzione del procedimento, sentenza

Il provvedimento con il quale il collegio dichiara l’estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza.

Pubblicato il 03 May 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA n. 493/2021 pubblicata il 30/04/2021

nella causa civile promossa da:

XXX elettivamente

domiciliata in presso l’avv. che la rappresenta e difende insieme con l’avv. come da delega in calce all’atto di citazione in appello

APPELLANTE contro

FALLIMENTO YYY SOC. COOP in persona del Curatore Avv. , rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su atto separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall’Avv., ed elett.te dom.to con lo stesso in

APPELLATA

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE

“ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita

– PREVIA SOSPENSIONE dell’efficacia esecutiva della gravata sentenza con provvedimento inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione di udienza per la discussione e decisione dell’istanza ex art.283 c.p.c.;

– PREVIA – ove ritenuto – AMMISSIONE della prova orale dedotta nell’interesse dell’opponente in seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in data 12/04/2018, con i testi ivi indicati in prova diretta ed eventualmente in controprova come indicati in terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., e di ogni ulteriore mezzo istruttorio dedotto e non ammesso, contrariis reiectis; in totale/ parziale riforma della sentenza n. /2020, emessa dal Tribunale di Genova – sesta sezione civile – in data 03/03/2020,pubblicata pari data, notificata in data 22/06/2020,per le causali di cui alla suestesa narrativa e per quelle emergenti in corso di giudizio;

IN VIA PRINCIPALE:

– accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia credito del convenuto opposto, odierno appellato, nei confronti dell’esponente in quanto inesistente e/o non provato, e, per l’effetto- confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.1288/2017 del 15/04/2017 emesso dal Tribunale di Genova e, in ogni caso, anche nel merito

– respingere ogni e qualsivoglia domanda del convenuto opposto, odierno appellato, sicché infondata in fatto ed in diritto e/o non provata.

IN VIA SUBORDINATA: sempre previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto,

– limitare la condanna dell’appellante entro gli stretti limiti del giusto, del dovuto e del provato e, in ogni caso, compensare gli eventuali crediti maturati da controparte nei confronti della conchiudente a termini contrattuali con il (maggiore e/o equivalente e/o minor) credito risarcitorio vantato dalla XXX nei confronti dell’appellato come quantificato a seguito dell’accoglimento della eccezione riconvenzionale infra reiterata.

IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE: sempre previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto,

– accertare e dichiarare che controparte si è resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la stipula del contratto di appalto sottoscritto inter partes in data 27/12/2010 e, per l’effetto e/o in ogni caso,

– accertare e determinare il credito maturato in favore dell’appellante in relazione ai danni, di qualsiasi natura, alla medesima derivati in dipendenza dell’inadempimento contrattuale di cui sopra, nella misura emersa e/o emergente nel corso di causa e da determinarsi anche in via equitativa: e ciò ad esclusivo fine di poter operare la chiesta compensazione con l’eventuale credito dovesse emergere in favore dell’appellato ed a danno della conchiudente.

IN OGNI CASO

Con vittoria delle spese legali dei due gradi del giudizio con gli oneri di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA:

-si insiste per l’ammissione della prova orale, con i testi indicati in prova diretta ed in controprova, come dedotta in seconda e terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:

Chiede che l’adita Corte, nell’accogliere la presente difesa e nel rigettare quelle avverse, Voglia così provvedere: in via preliminare

Voglia rigettare l’avversa istanza ex art. 283 c.p.c. per mancanza dei presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora e revocare il provvedimento della Corte di Appello di Genova del 23.09.2020 di sospensione provvisoria dell’esecutività della sentenza appellata per tutti i motivi e le osservazioni svolte nel presente atto e in quello costitutivo del sub procedimento -1/2020; nel merito respingere l’appello principale perché infondato in fatto e diritto, di conseguenza, confermare la sentenza di I grado del Tribunale di Genova n./2020 nei capi non oggetto del proposto appello incidentale e, in parziale riforma della predetta sentenza a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, accertato il diritto di credito dell’appellata vantato nei confronti della appellante, rigettata la domanda riconvenzionale avversa di condanna della YYY al pagamento di somme a titolo di penale per ritardo e/o per risarcimento danni, accolto il rilievo di tardività/inammissibilità dell’eccezione di compensazione spiegata da parte avversa, Voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 1288/2017 e condannare la XXX al pagamento in favore del Fallimento YYY Soc. Coop. della somma di € 402.348,60 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2001 dal dì del dovuto all’effettivo pagamento e spese del procedimento monitorio; con vittoria di spese e compenso del presente giudizio e di quello di primo grado oltre accessori.

****

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

La XXX ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova n.518/2020 con la quale era stata condannata al pagamento della somma di €.241.748,60 oltre interessi di cui al dlvo 231 del 2001 ed alla metà delle spese di lite.

Respinta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

Nelle more, entrambe le parti hanno chiesto anticiparsi detta udienza, dichiarando di voler abbandonare il giudizio, ed ottenere l’estinzione ai sensi dell’art. 309 c.p.c., essendo intervenuti accordi transattivi.

E’ stata fissata , quindi, udienza per il 31.3.2021, disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante il deposito telematico di note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta”, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte e con avvertimento che il mancato deposito di note scritte sarebbe stato equiparato alla mancata comparizione in udienza agli effetti dell’art. 309 c.p.c. , e ciò in forza dell’art. 83 commi 6 e 7 d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020 e succ. mod., che prevedono la possibilità dello svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Nei termini predetti, le parti non hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta e, conseguentemente, questa Corte con provvedimento del 31/3/2021 ha rinviato ex art. 309 c.p.c. la causa all’udienza del 21/4/2021 ore 9,30 disponendo lo svolgimento anche di detta udienza mediante la cd. “trattazione scritta”.

Non avendo le parti depositato le rispettive note di trattazione scritta nei termini concessi, con provvedimento del 21/4/2021 questa Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata.

Esaminati gli atti questa Corte

OSSERVA 

Il provvedimento del 18.3.2021 di rinvio all’udienza del 31/3/2021 e il provvedimento del 31/3/2021 di rinvio ex art. 309 c.p.c. all’udienza del 21/4/2021 sono stati regolarmente comunicati alle parti; conseguentemente, considerato altresì che, come evidenziato nei citati provvedimenti, il mancato deposito delle note scritte va equiparato alla mancata comparizione in udienza agli effetti dell’art. 309 c.p.c. la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, essendosi verificata l’ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c. come modificato dall’art. 50 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile alla fattispecie ai sensi dell’art. 56 dello stesso decreto legge.

In proposito si osserva che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l’estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell’abrogazione dell’art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell’istruttore dichiarative dell’improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell’appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell’attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l’ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004).

L’estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all’art. 310 u.c. c.p.c.

P.Q.M.

la Corte di appello di Genova, definitivamente pronunciando dispone la

cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l’estinzione.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.4.2021

Il Presidente est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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