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Codice Civile
Codice Penale

Contratto di mutuo, mera consegna di denaro

L’esistenza di un contratto di mutuo non è desumibile dalla mera consegna di somme di denaro, titolo che ne impone la restituzione.

Pubblicato il 03 March 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI SPOLETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, nella persona del Dr., ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 149/2021 pubblicata il 01/03/2021

Nella causa civile iscritta al Nr. /2017 R.G. promossa

da

XXX, nata a e res. in, C.F., rappresentata e difesa -in virtù di mandato apposto a margine dell’atto di citazione- dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in;

=attrice=

contro

YYY, n. a, ivi res. In località, C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. del foro di ed elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’Avv., giusta delega in calce alla comparsa di risposta;

=convenuto=

OGGETTO: arricchimento senza causa

CONCLUSIONI:

Per parte attrice come all’udienza del 9.9.2020, e cioè: “In via principale: – previo accertamento circa l’inadempimento del sig. YYY all’obbligazione di restituzione delle somme mutuate dall’attrice, condannare il convenuto, ex art. 1813 c.c., alla restituzione in favore della sig.ra XXX della somma complessiva di €.18.676,00, oltre ad interessi legali. In via subordinata: – previo accertamento circa l’arricchimento senza giusta causa conseguito dal sig. YYY, condannare il convenuto, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare l’attrice della diminuzione patrimoniale subita, pari ad €.18.676,00, oltre agli interessi legali; in ogni caso: – rigettare ogni avversa domanda. Vittoria di anticipazioni, compensi professionali e spese generali”. Per parte convenuta come all’udienza del 9.9.2020, e cioè: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via principale, accertare e dichiarare che le dazioni di denaro da parte della XXX al YYY venivano effettuate per mero spirito di liberalità ex art. 770 comma 2 c.c. nel corso della relazione sentimentale  tra le parti e, per l’effetto, rigettare la domanda spiegata in via principale dall’attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa; – in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via principale da parte attrice e di condanna del YYY alla restituzione di quanto consegnatogli dalla XXX, limitare l’importo dovuto dallo stesso alla minor somma di €.3.676,00, sempre per le causali di cui in narrativa; – in via ulteriormente subordinata, rigettare in ogni caso la domanda di indennizzo ex art. 2041 cc. Proposta dall’attrice in via subordinata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si insiste inoltre per l’assunzione di mezzi di prova non ammessi…(omissis)”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale YYY al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di €.18.676,00 (di cui €.10.500,00 consegnata in contanti), asseritamente consegnata dal convenuto all’attrice e mai restituita.

Esponeva la XXX che:

–       negli anni 2008-2009 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con YYY;

–       a far data dal 2008 aveva ricevuto dal YYY molteplici richieste di somme di denaro;

–       data l’insistenza delle richieste, l’attrice aveva mutuato all’odierno convenuto le somme di denaro di cui trattasi, dopo aver ricevuto dal YYY rassicurazioni in ordine alla loro restituzione;

–       una volta finita la relazione, aveva richiesto al YYY, anche a mezzo di Procuratore legale, la restituzione degli importi in oggetto, ma senza ottenere alcunché;

–       solo con una nota effettuata da un legale, datata 9.4.2014 (doc.3), il YYY aveva comunicato che non intendeva restituire le somme in questione, dal momento che gli erano state donate “per mero spirito di liberalità e non a titolo di prestito”;

–       successivamente, sempre a mezzo del proprio difensore, il YYY aveva comunicato alla XXX che l’autovettura modello Landrover Freelander tg., per l’acquisto della quale l’attrice aveva corrisposto la somma di €.4.100,00, era stata rottamata;

–       in seguito ogni richiesta di restituzione della somma prestata non aveva sortito esito; tanto premesso l’attrice chiedeva in via principale la condanna del convenuto alla restituzione della somma mutuata (ex art. 1813 cod. civile), pari a complessivi €.18.676,00, oppure, in via subordinata, la restituzione dell’importo in oggetto a titolo di indennizzo a norma dell’art. 2041 cod. civile.

Radicatosi il contraddittorio, il convenuto resisteva alla domanda deducendo che: nessun contratto di mutuo era stato stipulato tra le parti durante la relazione sentimentale che era durata circa 4 anni;- le somme che la XXX aveva corrisposto, il cui ammontare indicato dall’attrice era comunque contestato, erano state donate, cioè consegnate per mero spirito di liberalità, ex art. 770 comma 2 cod. civile, tanto più che erano state richieste dopo oltre tre anni dalla fine del rapporto; – per ben due volte si era occupato dei traslochi della compagna, provvedendo anche all’acquisto di mobili ed una televisione per arredare la casa; – l’automobile era stata acquistata dal YYY, con un finanziamento che aveva restituito mediante il pagamento di rate mensili da €.277,78 l’una, mentre la XXX si era limitata a versare l’anticipo, con assegno del 4.8.2009, di €.1.600,00; – nessuna somma la XXX aveva versato per estinguere scoperti di conto corrente del YYY; – gli unici versamenti effettuati dalla XXX erano di €.3.676,00, portati da n.2 assegni; – dal momento che l’importo di €.3.676,00 era stato donato, per servizi resi dal YYY (tinteggiare casa, mettere a posto gli infissi, piastrellare il giardino), non poteva considerarsi mutuato né, tantomeno, oggetto di azione di indebito arricchimento; in conformità delle deduzioni svolte il convenuto concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice.

La causa veniva istruita mediante l’interrogatorio formale delle parti, l’esame dei testimoni ammessi e la documentazione prodotta.

All’udienza del 9.9.20 le parti concludevano come trascritto in epigrafe e la causa, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, era trattenuta in decisione.

*****

In via principale l’attrice ha chiesto che venisse accertata la dazione delle somme oggetto di lite a titolo di mutuo.

Orbene, secondo costante e consolidata giurisprudenza, da cui lo scrivente non ha motivo di discostarsi, l’esistenza di un contratto di mutuo non è desumibile dalla mera consegna di somme di denaro, ma occorre che il mutuante provi che la consegna sia avvenuta in base ad un titolo che ne imponga la restituzione (cfr. ex multis Cass. n.22756/2016).

Vero è che la forma dell’accordo è, di regola, libera, ma l’accordo va comunque provato, dato che l’obbligo della restituzione – di cui si fa carico il mutuatario – è legato all’esistenza del contratto.

In sede di interrogatorio il convenuto ha smentito categoricamente che si fosse obbligato a restituire le somme ricevute (sul cui ammontare si andrà in seguito ad argomentare); per contro, sempre in sede di interrogatorio formale, l’attrice ha escluso di avere donato gli importi in discorso, come invece sostenuto dal YYY, che ha fatto riferimento a “donazioni rimuneratorie” per prestazioni rese (art. 770 c.2 cod. civile.

Invero le donazioni rimuneratorie, in quanto vere e proprie donazioni, sono soggette al rigore formale di cui all’art. 782 cod. civile. Nella fattispecie nessun contratto formale di donazione ha mai avuto ad oggetto le somme in questione, ciò che determinerebbe, in ogni caso, la nullità dell’eventuale donazione per il mancato rispetto della forma di quel contratto.

Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, è anche vero che la donazione ha come elemento costitutivo l’animus donandi, essendo irrilevante giuridicamente l’esistenza di un legame affettivo tra donante e donatario (Cass. 9.4.1980 n.2273), quindi sarebbe spettato al convenuto dimostrare l’esistenza di un accordo che comportava un’attribuzione patrimoniale in assenza di qualunque corrispettivo o controprestazione, attribuzione mossa solo dall’intento liberale del donante.

In realtà, nemmeno di tale elemento costitutivo vi è prova.

Sostengono le parti che, attraverso i capitoli di prova indicati e non ammessi, i testimoni avrebbero dovuto provare, gli uni (quelli indicati dall’attrice) l’esistenza del contratto di mutuo, gli altri (quelli del convenuto) l’animus donandi in capo alla  XXX. Osserva per contro questo giudice che, in base a nozioni di comune esperienza, le dazioni di denaro tra persone che hanno una relazione affettiva non avvengono coram populo, per la naturale riservatezza che circonda certe questioni, quindi le testimonianze si riducono in genere a riferire circostanze conosciute de relato ex parte, che non apportano nulla di rilevante al quadro probatorio.

Aggiungasi che gli amici di ciascuna parte, per ragioni di benevolenza o affezione, finirebbero con l’avallare l’una o l’altra tesi, elidendosi tra loro le rispettive dichiarazioni, senza contare che il contratto di donazione -privo dei requisiti di forma previsti- incorrerebbe sempre nella sanzione di nullità prevista dalla legge (art. 782 cod. civile).

In definitiva, non vi è alcuna prova dell’esistenza di plurimi contratti di mutuo o di donazione alla base delle corresponsioni di denaro effettuate dalla XXX, anche perché è molto probabile che nessuna reale intenzione di concludere un contratto ci fosse alla base delle singole dazioni.

Da ciò discende, inevitabilmente, che l’azione generale di arricchimento (art. 2041 cod. civile) proposta dall’attrice in via subordinata debba trovare accoglimento.

Innanzitutto perché viene rispettato il carattere di sussidiarietà (art. 2042 cod. civile), visto che la danneggiata, cioè la XXX, non ha nessun altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.

Inoltre poiché il nesso causale tra arricchimento e diminuzione patrimoniale nella fattispecie è del tutto evidente, dato che tra loro sono in diretta derivazione, onde sussiste un unico fatto generativo.

Infine è pacifico che l’arricchimento del YYY si fosse verificato senza una giusta causa, dato che alla base non c’era né un’obbligazione contrattuale (in capo all’odierna attrice), né un fatto illecito.

La domanda di restituzione fondata sull’azione generale di arricchimento merita, pertanto, di essere accolta.

Rimane la questione dell’ammontare dell’indennizzo.

Come sopra ricordato, il convenuto ha negato in corso di causa di aver ricevuto denaro in contanti dall’attrice, limitandosi a riconoscere solo le somme portate da assegno (praticamente parte convenuta ha ammesso di aver ricevuto solo somme di cui era già stata dimostrata la corresponsione per tabulas).

In pratica: – è dimostrato documentalmente, e comunque non contestato (vedi pag.11 della comparsa conclusionale), che il convenuto avesse ricevuto la somma di €.3.676,00 a mezzo di n.2 assegni (uno del 4.8.09 di €.1.600,00 ed uno del 23.9.2009 di €.2.076,00); – in ordine all’affermato versamento a mano di denaro da parte dell’attrice non vi è prova diretta.

Ovvia conseguenza di ciò è che occorra determinare l’ammontare delle somme che l’attrice assume di aver consegnato in contanti.

Una circostanza da cui prendere le mosse è che, nella corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell’inizio della causa, il YYY non avesse mai smentito di aver ricevuto delle somme in contanti dalla XXX, limitandosi a contestare la causa delle dazioni (cfr. le missive di cui ai docc. 3 e 9 di parte attrice).

Il dato non è privo di rilevanza, poiché induce a ritenere che, effettivamente, il YYY avesse ricevuto anche somme in contanti che, a dire dell’attrice, erano servite per ripianare gli scoperti del conto corrente del YYY.

A tale proposito osserva questo giudice che dagli estratti conto versati in atti dal convenuto si ricava che il YYY non avesse grosse scoperture di conto, ma anche che lo stesso avesse versato in contanti sul proprio conto (N. della Cassa di Risparmio di), i seguenti importi:

€.1.000,00 in data 12.5.08;

€.350,00 in data 9.12.08;

€.1.900,00 in data 22.9.09;

€.450,00 in data 21.1.11;

€.450,00 in data 28.1.11;

€.800,00 in data 5.8.2011;

€.400,00 in data 9.11.11.

Orbene, posto che il YYY era un dipendente e non vi è prova, né è stato allegato, che avesse entrate diverse dallo stipendio, che gli veniva accreditato sul conto, e che tutte le altre somme in entrata provenivano da assegni (bancari e circolari) o da dividendi azionari, è ragionevole ritenere che le rimesse in oggetto fossero conseguenza delle dazioni di denaro effettuate dall’attrice.

In particolare va osservato che:

-L’attrice ha dichiarato di aver versato il denaro sempre (a parte i due assegni sopra citati) in contanti, sicché tutti gli accrediti pervenuti sul conto del YYY da bonifici e da assegni non rilevano ai fini di cui qui ci si occupa;

– Lo stesso convenuto ha riferito che il rapporto sentimentale, iniziato nel 2008, era terminato nel mese di agosto del 2011 (cfr. pag.3 della comparsa di risposta);

-I versamenti di cui sopra ricadono tutti, tranne l’ultimo, nel lasso di tempo in cui le odierne parti in causa avevano intrattenuto una relazione sentimentale;

-Nelle missive che hanno preceduto la causa (cfr. docc. 3 e 9 di parte attrice), il convenuto non ha contestato il fatto di aver ricevuto delle somme, limitandosi a controbattere che si trattasse di donazioni.

E’ quindi ragionevole ritenere che i versamenti di cui sopra (tutti tranne l’ultimo, per le ragioni temporali sopra citate) fossero il frutto delle dazioni della XXX.

Dalle esposte considerazioni deriva che può dirsi raggiunta la prova che la XXX abbia consegnato al YYY la somma complessiva di €.9.026,00, di cui €.3.676,00 a mezzo di n.2 assegni (uno del 4.8.09 di €.1.600,00 ed uno del 23.9.2009 di €.2.076,00) ed il resto in contanti.

*****

Da tutto quanto sopra argomentato deriva che il convenuto va condannato al pagamento a favore dell’attrice, a titolo di indennizzo (art. 2041 cod. civile) della somma di 9.026,00 oltre agli interessi legali dal 27.3.2014 (data della messa in mora) al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale (art.91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa. P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di YYY, contrariis reiectis, così provvede:

•    visto l’art. 2041 cod. civile, condanna il convenuto al pagamento a favore di parte attrice della somma di €.9.026,00 oltre agli interessi legali dal 27.3.2014 al saldo;

•    condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute da parte attrice che liquida in €.4.835,00 per compensi, €.264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, Cpa ed

Iva come per legge.

Così deciso in Spoleto, lì 1 marzo 2021

IL GIUDICE

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