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Codice Civile
Codice Penale

Accollo liberatorio, dichiarazione del creditore

Accollo liberatorio, accertamento dell’esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario.

Pubblicato il 13 December 2020 in Diritto Civile, Diritto di Credito, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 2 – COMMERCIALE CIVILE

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1978/2020 pubblicata il 11/12/2020

nella causa civile iscritta al n. /2018 R.G. tra

XXX, YYY, per gli effetti del presente giudizio rappresentati e difesi dall’avv.

– ATTORI- opponenti e

ZZZ spv s.r.l., in persona del l.t.p.t., in qualità di mandataria della *** s.p.a., in persona del l.r.p.t., per gli effetti del presente giudizio rappresentata e difesa dall’avv.

CONVENUTO – opposto –

CONVEUTO – opposto – contumace

OGGETTO: “opposizione a precetto”;

CONCLUSIONI (precisate all’udienza del 16.9.2020, trattata con modalità cartolari ex art. 83, d.l. n. 18/2020):

Per tutte le parti costituite: come da note scritte di udienza del 30.7.2020 e 7.9.2020, che devono intendersi integralmente trascritte

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.6.2018, XXX e YYY, proponevano opposizione avverso l’atto di precetto, notificato il 2.3.2018, con cui *** s.p.a., in persona del l.r.p.t., intimava il pagamento della somma di euro 17.016,73 a titolo di rate scadute relative al contratto di mutuo fondiario stipulato con XXX in data 1.10.2006 (rep.), munito di formula esecutiva in data 15.10.2006.

Deducevano gli opponenti, in estrema sintesi, la illegittimità dell’atto di precetto impugnato sul presupposto per cui, una volta alienato da parte di costoro l’immobile offerto a garanzia del mutuo in oggetto, era intervenuto da parte dell’acquirente *** l’accollo del suddetto mutuo, con conseguente liberazione da ogni obbligo assunto con la banca creditrice.

Chiedevano, pertanto, testualmente “in accoglimento della domanda, che con il presente atto si propone da XXX e YYY, per tutti e ciascuno i motivi innanzi dedotti sentir dichiarare nullo, illegittimo e inefficace, oltre che improcedibile e inammissibile, il precetto di pagamento fatto notificare da *** S.p.A., come rappresentata, in pregiudizio dell’opposizione XXX il 02.03.2018, previamente disponendo il Tribunale adito la pronta SOSPENSIONE della esecuzione dell’atto medesimo, nonché dei titoli presupposti, ricorrendone le condizioni di legge e opportunità. Riconoscendosi *** per i motivi in epigrafe illustrati effettivo debitore di ogni somma posta a base del precetto e l’unico reale legittimario passivo del diritto di credito ivi portato dalla banca intimante, essendone stati espromessi per atto pubblico del 18.11.2013 gli odierni opponenti, per intervenuto accollo di quel debito da parte di *** verso la *** S.p.A. In via gradata e in ogni caso riconoscendosi e dichiarandosi la totale manleva per le causali anzidette del *** nei confronti degli opponenti per tutte le somme, che in virtù della precettazione qui impugnata dovessero cedere a pregiudizio e gravame del XXX come anche della interventore YYY”.

Con comparsa di costituzione e risposta del 14.9.2018, si costituiva il convenuto ZZZ spv s.r.l., in persona del l.r.p.t., in qualità di mandataria di *** s.p.a., a sua volta cessionaria del credito appartenente a *** s.p.a., in persona del l.r.p.t. la quale, dedotta preliminarmente la carenza di legittimazione in capo a YYY, in quanto terzo datore di ipoteca rispetto al contratto di mutuo stipulato in data 1.10.2006, chiedeva il rigetto dell’avversa domanda deducendo la natura non liberatoria dell’accollo intercorso tra i coniugi XXX-YYY e ***. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

All’udienza di prima comparizione del 31.10.2018, verificata la regolare costituzione delle parti, vista la richiesta delle stesse, venivano assegnati i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. e, non formulate richieste istruttorie da alcune delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava alla udienza del 13.11.2019 per la precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.. Dopo un mero rinvio, all’udienza del 16.9.2020, trattata con modalità cartolari ex art. 83, d.l. n. 18/2020, trattenuta la causa in decisione, entrambe le parti depositavano i rispettivi scritti conclusivi.

Diritto

La domanda proposta non è fondata.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto ***, avuto riguardo alla regolarità della notifica dell’atto introduttivo effettuata nei suoi confronti.

Sempre in via preliminare, va poi dichiarata la carenza di legittimazione di YYY in ordina alla domanda spiegata.

Ed invero, premesso che nell’intimazione di pagamento di cui all’atto di precetto impugnato si fa esclusivo riferimento a XXX e non anche a YYY, è necessario sottolineare che quest’ultima, nell’ambito del contratto di mutuo per cui è causa, interveniva in qualità di terza datrice di ipoteca.

In termini, non è ultroneo rammentare che il terzo datore d’ipoteca a garanzia di un’obbligazione altrui non assume la veste di debitore, ma si limita a destinare il suo immobile al soddisfacimento del credito, per il caso di inadempimento, restando assoggettato, così come gli eventuali acquirenti del bene medesimo, all’azione esecutiva del creditore (cfr. Cass. n. 1724 del 1980). Ed invero, quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell’esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata.

Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che va rigettata per difetto di interesse l’opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, nè l’intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento (cfr. Cass. civ, ordinanza n.7249/2020; Cass., sentenza, n. 5507 del 2003).

Di conseguenza, considerato che dall’atto di precetto gravato emerge con chiarezza la qualità di YYY quale terzo datore di ipoteca, va dichiarato il difetto di legittimazione della medesima in ordine all’opposizione per cui è causa.

Venendo poi alla doglianza volta a contestare il difetto di legittimazione attiva di ZZZ spv s.r.l., sollevata dagli opponenti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 del 29.11.2018, risulta per tabulas che in data 5.5.2018 si è perfezionato l’accordo di cessione di rapporti giuridici in blocco tra *** s.p.a. e ZZZ s.p.v. s.r.l. (cfr. estratto dell’avviso di cessione pubblicato in gazzetta ufficiale in data 5.5.2018).

Va preliminarmente osservato che la cessione del credito è un contratto consensuale bilaterale che intercorre fra cedente e cessionario e non esige il consenso del debitore ceduto.

Si legge in un arresto della Suprema Corte che “ la cessione del credito attribuisce senz’altro al cessionario la veste di creditore (esclusivo) e, quindi, di (esclusivo) legittimato a pretendere la prestazione, anche se sia mancata la notificazione al debitore prevista dall’art. 1264 c.c., questa essendo necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento fatto eventualmente al cedente anziché al cessionario” ( Cass. civ. 1312/2005; ma anche Cass. civ. 5997/2006).

Ne consegue che, già solo per queste assorbenti considerazioni, dovrebbe escludersi la dedotta carenza di legittimazione da parte di ZZZ spv s.r.l.

A ciò si aggiunga che dalla lettura degli atti emerge con chiarezza che la cessione si inserisce nell’ambito di un contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco intervenuta fra *** s.p.a., da una parte, e ZZZ spv s.r.l. dall’altra, – questa a sua volta cessionaria pro soluto dei crediti vantati da *** s.p.a..

Per effetto dei suddetti passaggi, la ZZZ spc s.r.l., con avviso di cessione di crediti pro soluto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 55.2018, è divenuta titolare anche del credito vantato dalla creditrice originaria nei confronti degli odierni opponenti.

La ZZZ spv s.r.l. si è quindi legittimamente costituita nel presente giudizio.

La cessione del credito in esame è regolata dall’art. 58 d.l.gs. 385/1993 che, in base al combinato disposto dei commi II e IV, prevede che dell’avvenuta cessione di rapporti giuridici in blocco si dà notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella gazzetta ufficiale; nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c.

Ne consegue che, essendo avvenuta la cessione pro soluto del credito in contestazione nel rispetto della complessiva disciplina vigente, che per un verso non esige affatto il consenso del debitore ceduto ai fini della validità del negozio di cessione e per altro verso pone quale condizione necessaria e sufficiente ai fini della efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione, non appare sussistente la dedotta carenza di legittimazione da parte di ZZZ spv s.r.l..

Tanto osservato, può quindi procedersi con lo scrutinare il merito della controversia ricordando che l’accollo (contratto bilaterale) consiste nell’assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollato e l’accollante, il quale si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, il creditore accollatario, senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo (il quale peraltro potrebbe successivamente aderirvi, acquistando il diritto alla solutio nei confronti del terzo).

Solo con la dichiarazione del creditore accollatario di aderire alla convenzione tra debitore accollato e terzo accollante, si produce l’irrevocabilità della stipulazione; essa, peraltro, ai sensi dell’art. 1273, comma secondo, c.c., comporta la liberazione del debitore originario “solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.

E’ stato affermato in giurisprudenza che “nell’accollo liberatorio, l’accertamento dell’esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell’art. 1273, secondo comma, c.c., va compiuto previa verifica dell’esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il creditore abbia espresso un’autorizzazione preventiva al debitore a stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la liberazione stessa presuppone il riscontro che l’accollo sia stato poi effettivamente concluso alle condizioni previste in detta autorizzazione”. (cfr., Cass. n. 1352/2012). Ed ancora, che “l’adesione del creditore alla convenzione d’accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per se la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell’art 1273 c.c., un’espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo”. (cfr., Cass. n. 9371/2006).

La dichiarazione di liberare il debitore originario può essere manifestata anche per comportamento concludente (In caso di modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, l’effetto liberatorio del debitore originario non può derivare se non da una espressa manifestazione di volontà del creditore, ovvero da un suo contegno concludente, univocamente diretti a tale risultato Cass.94/9835).

Nel caso di specie, la compravendita dell’immobile posto a garanzia del mutuo contratto con la *** s.p.a., veniva stipulata, in data 18.11.2013, tra i coniugi XXX – YYY e ***, ed il pagamento del relativo prezzo veniva interamente regolato tra i proprietari alienanti e l’acquirente attraverso l’accollo da parte di quest’ultimo del mutuo.

Alla vendita, tuttavia, non partecipava la *** s.p.a. la quale, con lettera del 02.12.2013 del Notaio rogante dott.ssa, veniva semplicemente notiziata dell’intervenuto accollo del debito da parte del *** (cfr., doc.3 allegato alla comparsa di risposta).

Ritiene il Tribunale, pertanto, che nessuna liberazione nei confronti degli opponenti sia intervenuta al momento della stipula; e ciò, a maggior ragione, ove si consideri che proprio nell’atto di compravendita era stato espressamente previsto che qualora la Banca non avesse liberato gli opponenti dall’obbligazione, gli stessi avrebbero potuto pretendere il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente (cfr. lettera a) dell’art. 3 del doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione).

Tale circostanza, peraltro, era perfettamente nota agli odierni opponenti considerando che, con nota del 14.01.2014, indirizzata a XXX, la Banca chiariva che l’accollo in parola non aveva natura liberatoria e che, tra l’altro, non erano stati comunque trasmessi i documenti necessari per poterlo considerare perfezionato.

In conclusione, sussistono gli estremi per il rigetto della domanda formulata da parte attrice; ogni ulteriore domanda o eccezione deve considerarsi assorbita o rigettata.

Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, Area “B”, in composizione monocratica – in persona del Giudice dott. – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. /2018 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara la carenza di legittimazione attiva di YYY

2. rigetta la domanda formulata da XXX e YYY con atto di citazione notificato il 4.6.2018 e, per l’effetto, conferma la validità e l’efficacia dell’atto di precetto notificato in data 2.3.2018;

3. dichiara tenuti e condanna XXX e YYY, in solido, al pagamento in favore della ZZZ spv s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.180,00 ( fase introduttiva del giudizio e fase decisionale in relazione al valore della controversia) oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa.

Così deciso in Trani, 11.12.2020

Il Giudice

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