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Codice Civile
Codice Penale

Delibazione della sentenza ecclesiastica

Delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, vizio psichico.

Pubblicato il 03 August 2020 in Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Cagliari Prima Sezione Civile

composta dai signori:

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA n. 440/2020 pubblicata il 31/07/2020

nella causa civile iscritta al n. del R.G. per l’anno 2019, promossa da:

XXX nato a elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’Avvocato che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

Attore

CONTRO

YYY, nata a, residente in Oristano

convenuta

e con l’intervento per legge del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale.

CONCLUSIONI

Nell’interesse dell’attore:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Cagliari, contrariis reiectis ,

1) dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo il 23/9/2008 resa dal esecutiva dal Supremo Tribunale della segnatura apostolica con decreto del 10/01/2012;

2) ordinare all’ufficiale dello Stato civile del comune di Oristano di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.

Con vittoria di compensi e spese in caso di ingiustificata resistenza.”

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato ritualmente XXX premesso che:

– in data 15 settembre 2001, in Oristano, aveva contratto matrimonio concordatario con YYY;

– dal matrimonio non erano nati figli e i coniugi si erano separati consensualmente nel 2003;

– il matrimonio era stato dichiarato nullo con sentenza in data 23 settembre 2008 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo, cui aveva fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 10 gennaio 2012; ha convenuto in giudizio YYY chiedendo che, verificati i presupposti di legge, questa Corte renda esecutiva e attribuisca alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario gli effetti civili nell’ordinamento italiano, con le necessarie statuizioni per le annotazioni nei registri dello stato civile ed in quelli di nascita.

La convenuta non si è costituita in giudizio, ed è stata dichiarata contumace.

Nell’udienza del 10 luglio 2020 la causa è stata tenuta a decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c. p. c avendovi la parte rinunciato.

La Corte ritiene che sussistano i presupposti richiesti dalla legge perché possa dichiararsi efficace in Italia la sentenza sopra specificata che ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato tra le parti.

Invero:

– la sentenza ecclesiastica del Tribunale Regionale della Sardegna è passata in giudicato secondo il diritto canonico;

– nel procedimento davanti al citato Tribunale è stato assicurato il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano (art. 8 comma 2 lett. b);

– non risulta che la sentenza deliberata sia contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano né che sia pendente un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti (art. 797 n. 5 e n.6 c.p.c. previgente applicabile in virtù del rinvio ricettizio operato dall’art. 4 del Protocollo addizionale);

– la sentenza in questione non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano; invero quanto alla riconoscibilità del vizio, secondo la Corte di legittimità, nel caso in cui, come nella specie, la causa di nullità matrimoniale accertata in sede canonica sia costituita dall’incapacità, in questo caso dell’uomo, fornire un consenso effettivo al matrimonio (“non essendo risultato in grado il resistente di comprenderne ab origine il complesso di diritti e doveri“) non può trovare applicazione il limite di ordine pubblico relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge.

– Al riguardo la stessa Corte di Cassazione ha infatti ribadito anche di recente che “in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 c.c.” (Cass. 6611 del 2015; cfr. anche 19691 del 2014; 1262 del 2011).

Da quanto detto consegue che deve accogliersi la domanda e dichiararsi l’efficacia in Italia della predetta sentenza ecclesiastica.

Inoltre, a norma degli artt. 125 comma 5 nn. 6 e 8, 133 n.2 e 88 nn. 7 e 8 del R.D. 9.7.1939 n.1238 sull’ordinamento dello stato civile, deve ordinarsi:

– la trascrizione della presente sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio in corso del Comune di Oristano;

– la sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio celebrato in Oristano il ;

– la sua annotazione nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cagliari a margine dell’atto di nascita di YYY, nata a e nel comune di, a margine dell’atto di nascita di XXX, nato a .

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando:

dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza in data 23.9.2008 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo ha dichiarato nullo il matrimonio canonico di matrimonio celebrato in Oristano il tra XXX e YYY, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Oristano per l’anno ;

ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano di trascrivere la presente sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio in corso;

– ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano la annotazione della presente sentenza a margine dell’atto di matrimonio celebrato in Oristano il ;

– ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di annotare la presente sentenza a margine dell’atto di nascita di YYY, nata a e all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano di annotare la presente sentenza a margine dell’atto di nascita di XXX, nato a.

– Nulla sulle spese.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d’Appello il 13 luglio 2020.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ex art. 51-52 D.Lg.vo n 186/2008

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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