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Ferie non godute, indennità sostitutiva, onere della prova

Ferie non godute, indennità sostitutiva, onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.

Pubblicato il 14 June 2020 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato, dandone pubblica lettura all’odierna udienza, la seguente

SENTENZA n. 3160/2020 pubblicata il 10/06/2020

nella causa promossa da:

XXX, elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso

RICORRENTE CONTRO
YYY s.r.l., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e difende per procura agli atti del fascicolo telematico

RESISTENTE

OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato XXX, dipendente della YYY s.r.l dall’1.12.2013 al 9.5.2018 con contratto a tempo indeterminato e parziale (45%) con mansione di operaia pulitrice di cui al II livello del CCNL di categoria Multiservizi, premesso di aver lavorato per sei giorni alla settimana e per ore 18 a settimana con turni dalle 6 alle 9 (o 10-13) o dalle 16 alle 19 e che, stante l’inadempimento della datrice di lavoro, dal febbraio 2017 in poi l’*** aveva provveduto al pagamento in surroga delle retribuzioni – tuttavia non tenendo conto dell’orario di lavoro supplementare ed eventualmente festivo eseguito dalla ricorrente, oltre che delle maggiorazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa per la 6° giornata ed eventuali festività non godute – conveniva avanti l’intestato Tribunale la YYY s.r.l. medesima per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, dell’ammontare complessivo di € 8.824,53 per detti titoli, oltre che a titolo di TFR.

Si costituiva in giudizio la YYY s.r.l. la quale, dedotto l’avvenuto pagamento da parte dell’*** – intervenuta in surroga in sede di pagamento sostitutivo diretto in favore dei dipendenti della resistente – di un ammontare superiore (di € 2.899,87) a quello spettante alla XXX, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.

La causa era istruita documentalmente e mediante prova testimoniale. A seguito dell’emergenza sanitaria relativa all’epidemia da COVID 19, con provvedimento dell’11.5.2020, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 83 del DL 18/2020, era disposta la trattazione scritta della causa ed il rinvio della stessa all’udienza odierna, previo scambio di memorie: verificata la regolarità delle comunicazioni da parte della Cancelleria e il deposito delle memorie autorizzate, la causa è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce di aver diritto al pagamento dell’importo di € 8.824,53 in aggiunta a quanto già ricevuto dalla ***, surrogatasi al datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni, per differenze retributive e TFR.

La YYY s.r.l., costituendosi in giudizio, ha dedotto l’integrale pagamento delle somme spettanti alla XXX, altresì indicandone un eccesso pari a € 2.899,87.

Dal prospetto prodotto agli atti dalla società resistente si evince che l’*** ha provveduto al pagamento dell’ammontare di € 564,00 mensili (salvo qualche eccezioni) in favore della XXX la quale, già nel ricorso, ha ammesso di aver ricevuto detti importi, tuttavia ritenendoli non satisfattivi delle proprie pretese dacché al netto delle spettanze per la maggiorazione relativa al lavoro del sesto giorno, ferie e permessi non goduti e TFR, non riscontrabili documentalmente in mancanza di consegna delle buste paga a partire dal gennaio 2017.

Orbene all’esito della prova orale è emersa con confortante grado di certezza la bontà dell’assunto della ricorrente quanto agli orari di lavoro rispettati per tutto il periodo, avendo entrambe le testi esaminate confermato che la XXX ha lavorato sempre, per tutto il periodo, per sei giorni a settimana (con riposo o di sabato o di domenica) per tre ore al giorno, con turni variabili 6-9 o 16-19, ove non 10-13 (cfr. testimonianza *** e ***, entrambe colleghe di lavoro della ricorrente, a conoscenza diretta dei fatti di causa, al verbale di udienza del 23.5.2019).

Diversamente è a dirsi per il mancato godimento di ferie e permessi, non essendo stata sul punto raggiunta la – necessariamente rigorosa – prova della circostanza.

E infatti con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e mancati riposi per festività lavorate, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte grava sul lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento; per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009); principi del tutto analoghi sono, poi, affermati in ordine alla richiesta di pagamento di somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi. A tale onere tuttavia non pare aver adempiuto la ricorrente, essendosi limitate le testimoni esaminate in corso di giudizio a laconiche e generiche affermazioni (comunque espresse in forma dubitativa), niente affatto idonee a fornire prova certa delle circostanze (“..non so dire se abbia goduto del permessi che le spettavano….non credo che abbia mai goduto di ferie…, cfr. testimonianza ***; “… non so se abbia goduto di ferie o permessi ….”, cfr. testimonianza ***).

All’esito del giudizio, pertanto, detratte le somme indicate a titolo di ferie e permessi asseritamente non goduti (per complessivi € 3.498,84), posto che i criteri di quantificazione del credito non sono stati neppure genericamente contestati, la YYY s.r.l. deve essere condannata al pagamento, a titolo di differenze retributive e TFR, dell’ammontare di € 5.325,69 – maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole scadenze dei credito al soddisfo, in favore della ricorrente, XXX.

L’esito del giudizio, che ha visto l’accoglimento solo parziale della domanda, suggerisce la compensazione di un terzo delle spese di giudizio tra le parti.

La condanna della YYY s.r.l. al pagamento di due terzi delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della XXX, segue la relativa soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione in epigrafe,

– accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto condanna la YYY s.r.l. al pagamento dell’ammontare di € 5.325,69, maggiorato di rivalutazione e interessi come in motivazione, nei confronti di

XXX per i titoli di cui in premessa;

– condanna la YYY s.r.l. alla rifusione di due terzi delle spese di lite – liquidate, per detti due terzi, € 1.800,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge – in favore di XXX e da distrarsi;

– compensa per un terzo le spese di giudizio tra le parti di causa.

Roma, 10.6.2020

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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