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Codice Civile
Codice Penale

Ferie non godute, indennità sostitutiva, prescrizione

Indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, prescrizione, termine ordinario decennale.

Pubblicato il 29 May 2020 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa, all’esito della camera di consiglio del 25 maggio 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2627/2020 pubblicata il 25/05/2020

nella controversia iscritta al n. /2019 R.G.

TRA

XXX, rappresentato e difeso dall’Avv., per procura allegata al ricorso,

RICORRENTE

CONTRO

YYY S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv., per procura allegata alla memoria di costituzione,

ZZZ S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti, per procura allegata alla memoria di costituzione,

KKK S.c.a r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv., per procura allegata alla memoria di costituzione,

JJJ Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv., per procura allegata alla memoria di costituzione,

RESISTENTI

OGGETTO: crediti retributivi.

CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso ritualmente depositato, XXX adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo in premessa di aver lavorato alle dipendenze dalla JJJ Società Cooperativa dal 15.4.2014 al 31.10.2017, con mansioni di operatore logistico nell’ambito dell’appalto, per le attività di logistica, ristorazione, approvvigionamento dei cibi e vivande e smaltimento dei rifiuti a bordo dei treni, intercorso tra YYY S.p.A. ed ZZZ S.p.A., oggetto di subappalto al Consorzio KKK e da questa affidato alla consorziata JJJ Soc. Coop.; di essere stato licenziato dalla datrice di lavoro, con missiva del 3.7.2017, per giustificato motivo oggettivo, in ragione della cessazione dell’appalto, con decorrenza dall’1.11.2017; di non aver ancora percepito quanto dovutogli a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e TFR.

Tanto premesso e rappresentato, il ricorrente rassegnava le seguenti, testuali, conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della JJJ società Cooperativa dal 15/04/2014 al 31/10/2017, con le modalità descritte in premessa; accertare e dichiarare che al presente rapporto di lavoro si applica il CCNL attività ferroviarie del 16/04/2003, del 20/07/2012 e ss. accordi di rinnovo del 16/12/2016; accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi e contributivi descritti in premessa; accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per le causali di cui in premessa; per l’effetto condannare, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs. 276/2003 e/o dell’articolo 118, comma 6, d. lgs. 163/2006, tutti i convenuti, solidalmente e/o singolarmente per quanto di ragione – al pagamento in favore del ricorrente dell’importo complessivo di Euro 2.371,98, di cui Euro 1.766,76 a titolo di TFR, Euro 558,13 a titolo di ferie non godute ed Euro 47,09 a titolo di permessi ex FS non goduti; con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore anticipatario”.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio YYY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevando preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per “inesistenza di valido contratto di appalto e subappalto con la società JJJ”; rilevava, inoltre, l’infondatezza del ricorso in ragione dell’asserita inapplicabilità dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 alla fattispecie de qua, per la natura pubblica dell’appalto, richiedendo di sollevare, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.

Nel merito, YYY chiedeva il rigetto del ricorso per difetto di prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa nell’ambito dell’appalto dedotto ed eccepiva, in ogni caso, la non configurabilità della responsabilità solidale di cui al cit. art. 29 in relazione ad emolumenti, quali l’indennità di ferie e di permessi non goduti, non aventi natura retributiva, e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa di pagamento del TFR, da farsi valere nei confronti del Fondo di Tesoreria dell’INPS; da ultimo, eccepiva l’operatività in proprio favore del beneficio di preventiva escussione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, nella formulazione antecedente al d.l. n. 25/2017.

Si costituiva, altresì, in giudizio la ZZZ, la quale, ricostruiti i rapporti di appalto e subappalto tra le parti in causa, preliminarmente eccepiva l’assenza di prova circa il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di JJJ; deduceva, inoltre, l’inapplicabilità al caso di specie della responsabilità solidale di cui all’art. 29 D. Lgs. 276/2003 vigente ratione temporis, sia per la natura non retributiva degli emolumenti richiesti per ferie e permessi non goduti, sia per la carenza della legittimazione passiva rispetto al credito a titolo di TFR, esigibile solo nei confronti del Fondo di Tesoreria dell’INPS

ZZZ eccepiva, in ogni caso, il preventivo beneficio di escussione del patrimonio del datore di lavoro e formulava istanza di manleva e regresso nei confronti delle subappaltatrici, in applicazione dell’accordo di risoluzione consensuale del contratto di subappalto stipulato in data 6.2.2017.

La società cooperativa JJJ ed il Consorzio KKK si costituivano in giudizio e, richiamando il contenuto del predetto accordo di risoluzione anticipata, eccepivano la sussistenza di una delega di pagamento nei confronti di ZZZ per il soddisfacimento delle competenze, retributive e non, maturate dai lavoratori addetti all’appalto, in ragione della ritenzione in deposito delle somme dovute al subappaltatore a titolo di compenso per l’attività svolta e per la risoluzione anticipata.

Eccepivano, inoltre, che l’eventuale responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 276/2003, non potesse in ogni caso estendersi agli emolumenti per ferie e permessi non goduti, in quanto non aventi natura retributiva e concludevano per il rigetto del ricorso.

In via riconvenzionale JJJ ed il Consorzio KKK chiedevano la condanna della ZZZ S.p.A. al pagamento delle somme richieste dal ricorrente o, quantomeno, la condanna della predetta a manlevarle da qualsiasi condanna eventualmente resa in favore del ricorrente.

Ritenuto non necessario il differimento dell’udienza di prima comparizione ai sensi dell’articolo 418 c.p.c., tutte le società destinatarie delle domande di manleva (ZZZ, rispetto a quelle promosse in via riconvenzionale da JJJ e da Consorzio KKK, e JJJ e Consorzio KKK, rispetto a quella promossa in via riconvenzionale da ZZZ) venivano messe in condizione di replicare con apposite memorie alle predette domande.

Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l’acquisizione dei documenti prodotti in giudizio dalle parti.

Autorizzato il deposito di note scritte e, a seguito della emergenza nazionale sanitaria per il rischio di contagio da Covid-19, disposta con decreto, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18 del 17/03/2020, la sostituzione della odierna udienza di discussione con note di trattazione scritta, concesso alle parti ulteriore termine per repliche scritte, la controversia veniva assunta in camera di consiglio e decisa.

Preliminarmente, deve ritenersi raggiunta la prova relativa all’esistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di JJJ Soc. coop. per l’esecuzione di mansioni relative al contratto di subappalto, in qualità di operatore di logistica inquadrato nel livello operaio F1 del C.C.N.L. Attività Ferroviarie.

Ciò trova chiara conferma nelle copie dei cedolini dello stipendio, allegate al ricorso introduttivo, nei quali risulta, tra le altre cose, quale datore di lavoro, la società JJJ; come “C.D.C.” (centro di costo) “Napoli CCNL Ferrovie”; e come date di assunzione il 15.4.2014 e di cessazione il 31.10.2017; peraltro, si nota anche che uno dei cedolini prodotti riporta come datore di lavoro, a far data dall’1.11.2017, la stessa ZZZ.

Ciò consente di affermare ragionevolmente che il lavoratore sia stato coinvolto nella vicenda del cambio di gestione dell’appalto, essendo stato assunto, con decorrenza dall’1.11.2017, direttamente da ZZZ, in seguito alla reinternalizzazione del servizio da parte di quest’ultima, sicché deve desumersi che il predetto fosse necessariamente ricompreso tra i lavoratori addetti all’appalto, alle dipendenze delle subappaltatrici, essendo solo costoro i destinatari della procedura di cambio appalto.

Sono quindi prive di fondamento le eccezioni sollevate, in senso contrario, da YYY S.p.A. ed ZZZ S.p.A..

Accertato in questo senso il rapporto di lavoro ed il relativo trattamento economico secondo il richiamato contratto collettivo – invero non contestato dalle resistenti, che nulla hanno dedotto in merito alla entità dei crediti pretesi – nulla è stato provato relativamente all’adempimento delle obbligazioni retributive da esso derivanti.

In generale, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l’insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell’onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..

Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l’esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l’attore si può limitare a provare la fonte dell’obbligazione ed allegare l’inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l’esatto adempimento, cioè il pagamento dell’importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l’impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell’onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l’unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l’inadempimento della controparte, nello schema dell’eccezione disciplinata dall’art. 1460 c.c..

Conseguentemente, in ragione dei richiamati principi in materia di riparto dell’onere probatorio dell’inadempimento contrattuale, deve ritenersi accertato il diritto di credito del ricorrente al pagamento delle somme a lui spettanti a titolo di TFR, indennità per ferie non godute e per permessi FS.

Giova osservare come, secondo il prevalente indirizzo di giurisprudenza, l’indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti abbia natura mista, retributiva e insieme risarcitoria, in quanto “L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell’assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3021 del 10/02/2020 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 13473 del 29/05/2018 e Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8020 del 28/03/2017).

Tanto accertato, occorre individuare la disciplina applicabile all’appalto in esame e i soggetti tenuti al pagamento degli accertati crediti.

Ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 273/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, a carico di tutti i soggetti coinvolti nella “catena” dell’appalto opera un particolare regime di solidarietà, per cui dei “trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto […] dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto” rispondono in solido il committente-imprenditore o datore di lavoro, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori.

Si pone, innanzitutto, il problema dell’identificazione dei profili oggettivi di tale regime di solidarietà.

La responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29 cit. è limitata ai soli trattamenti retributivi e contributivi maturati nel periodo di lavoro nell’ambito dell’appalto e nei limiti della decadenza.

Secondo la pacifica giurisprudenza, il concetto di “trattamenti retributivi” deve essere intrepretato in modo rigoroso e restrittivo, sicché tale solidarietà non può espandersi fino a comprendere le ferie non godute e i permessi FS richiesti dal ricorrente, essendo limitata esclusivamente a quegli emolumenti aventi per certo natura retributiva e qualità di corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa (v. Cass. 444/2019).

Stante il tenore letterale della norma, sono certamente da ricomprendersi in tale alveo applicativo i crediti relativi al TFR, avente pacifica natura retributiva.

Lo stesso non appare, invece, sostenibile relativamente ai crediti relativi all’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, avendo, come visto, tali emolumenti natura mista, ossia retributiva, per la connessione con il sinallagma contrattuale, e soprattutto risarcitoria, in quanto volti a compensare il danno derivante dalla perdita della possibilità di recupero delle energie psicofisiche (v. Cass. 31768/2018; Cass. 10354/2016).

Con riguardo, invece, ai profili soggettivi, è stato eccepito che, in luogo dell’art. 29 cit., troverebbe applicazione nel caso in esame il solo Codice degli appalti pubblici (già d.lgs. 163/2006, poi sostituito dal d.lgs. 50/2016), essendo la committente principale, YYY S.p.A., società a partecipazione pubblica.

Si sottolinea, infatti, come il Codice rappresenti “una disciplina speciale che ha compiutamente regolato l’intera materia degli appalti pubblici in tutti i suoi profili, ivi incluso il regime di solidarietà”.

In quest’ottica, dovrebbe leggersi anche l’integrazione normativa disposta dall’art. 2, comma 4: “per quanto non espressamente previsto nel presente Codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’art. 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile”.

Esso rinvierebbe alla disciplina (generale) del codice civile e non a quella, complementare, del D.lgs n. 276/2003, da considerarsi estranea (in quanto non richiamata) rispetto alla disciplina speciale vigente in materia di pubblici appalti.

Contrariamente a questa ricostruzione si è espressa, recentemente, la giurisprudenza di legittimità, affermando che la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 cit. è applicabile ai soggetti privati – come YYY s.p.a -, assoggettati, quali “enti aggiudicatori”, al codice dei contratti pubblici.

Si osserva, infatti, che il divieto posto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 ne esclude l’applicabilità alle sole pubbliche amministrazioni, ma trova applicazione nei confronti di soggetti formalmente privati.

Oltre a non esserci un espresso divieto di legge, peraltro, il d.lgs. n. 276 del 2003 ed il d.lgs. n. 163 del 2006 sono tra loro compatibili, considerato che il primo opera sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, mentre il secondo detta la disciplina degli appalti pubblici con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto (v., recentemente, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10777 del 2017 e Cassazione, Sezione Lavoro n. 6333 del 2019).

Né è dato ravvedere i denunziati profili di incostituzionalità in tale interpretazione, dalla quale questo Giudice non ritiene di doversi discostare.

Infatti, come osservato dalla stessa Corte di Cassazione, la differente regolamentazione degli appalti pubblici rispetto a quelli privati non viola l’art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto: i privati imprenditori non incontrano, infatti, alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta.

Né è, altresì, limitata l’iniziativa economica privata per l’aggravio di responsabilità, potendo il legislatore modulare differentemente le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti.

Sulla base delle suesposte considerazioni e rilevata la chiara compatibilità delle discipline in esame, l’eccezione di incostituzionalità deve ritenersi, di conseguenza, priva di fondamento.

Descritto in questo senso il regime applicativo dell’art. 29 cit. ed i suoi confini oggettivi, deve, quindi, affermarsi la responsabilità solidale di tutti i convenuti per il pagamento di quanto dovuto al ricorrente a titolo di TFR.

Sul punto, si deve concludere osservando che, avuto riguardo alle difese svolte dalle resistenti ZZZ e YYY in relazione alla destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria, non può ritenersi la carenza di legittimazione passiva della datrice di lavoro, sicché anche dei coobbligati in solido, rispetto alla domanda del lavoratore avente ad oggetto il relativo pagamento.

Al riguardo è bene precisare che il Fondo di Tesoreria (introdotto dall’art. 1, comma 755, L. 296/2006 e concretamente disciplinato dal D.M. del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze del 30.1.2007) è alimentato proprio dal datore di lavoro, che provvede ai versamenti mensili della quota di TFR accantonata; quest’ultimo, pertanto, continua a conservare “la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il TFR stesso” (così Cass. 12009/2018).

Se, infatti, l’art. 2 del citato D.M., al comma 1, imputa al Fondo l’obbligo di erogazione del TFR secondo le modalità previste dall’art. 2120, al successivo comma 2 prevede che dette prestazioni siano in concreto erogate dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, “salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di capienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese”.

In altre parole, il meccanismo previsto dal legislatore onera il datore di lavoro di anticipare al lavoratore il TFR maturato e versato al Fondo, salvo poi riconoscergli la possibilità di effettuare i debiti conguagli.

Permane, quindi, in capo al datore di lavoro – ed ai soggetti con lui passivamente legittimati in solido – l’obbligo di versamento del TFR.

Occorre, a questo punto, rilevare come l’affermata compatibilità tra l’art 29 cit. ed il codice degli appalti pubblici consente di applicare al caso in esame anche l’art. 118 co. 6 d.lgs. 163 cit. nei rapporti tra subcommittente e subappaltatori.

Esso sancisce che: “L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto”.

Pertanto, la responsabilità solidale tra l’affidatario (ZZZ S.p.A.) e le subappaltatrici (JJJ e Consorzio KKK) deve ritenersi estesa anche all’indennità di ferie e di permessi non goduti, in ragione del CCNL applicabile al caso in esame.

Per completezza, è bene evidenziare che il contratto di risoluzione consensuale intervenuto tra il ZZZ SpA e Consorzio KKK (anche per conto di JJJ) non è opponibile alla parte ricorrente, non essendo stato oggetto di specifica negoziazione con il lavoratore, rilevando semmai – come si avrà modo di chiarire in seguito – solo ai fini delle responsabilità interne e delle relative domande di manleva.

Di conseguenza, non è fondata l’eccezione della parte ZZZ laddove ritiene che “la pretesa del lavoratore a titolo di TFR non può essere diretta verso la ZZZ” in ragione “delle specifiche garanzie e dichiarazioni rese sul punto dalla società JJJ”.

In conclusione sul punto, va disposta la condanna di tutte le parti convenute in solido al pagamento degli importi dovuti a titolo di TFR (pari ad € 1.766,76) ai sensi dell’art. 29 d.lgs 276/2003, mentre va disposta la condanna delle convenute, ad esclusione della committente YYY, sempre in solido, al pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità di ferie e di permessi non goduti – pari, rispettivamente, a € 558,13 ed € 47,09 – per un totale di € 605,22, ai sensi dell’art. 118 co. 6 D.lgs 163/2006, oltre, per tutte, agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell’art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all’effettivo soddisfo.

Deve, a questo punto, rilevarsi che la committente, la sub-committente e l’affidataria del servizio in appalto hanno tutte tempestivamente eccepito il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs.276/2003, nel testo vigente ratione temporis, da individuarsi, tuttavia, nel momento di assunzione della obbligazione e, quindi di insorgenza del credito del lavoratore, qui successivo alla modifica abrogativa di cui al D.L. 25/2017, conv. in L. 49/2017.

Ancora di recente, infatti, la Suprema Corte ha affermato il principio che “In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4237 del 13/02/2019 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro n. 29629 del 14/11/2019).

La committente, la sub-committente e l’affidataria del servizio in appalto non potranno, pertanto, in fase di esecuzione, godere del beneficio della preventiva escussione, il quale, alla data di insorgenza del credito del lavoratore – coincidente, tanto per il TFR, quanto per l’indennità sostitutiva di ferie e permessi, con la cessazione del rapporto – era ormai stato abrogato dal D.L. 25/2017, conv. in L. 49/2017.

Né, d’altro canto, analogo beneficio è previsto nel regime di cui all’articolo 118 cit., che non prevede un simile meccanismo.

Procedendo ad esaminare le reciproche domande di manleva formulate dalle società resistenti, deve premettersi che in data 06.02.2017 il Consorzio KKK, anche quale rappresentante di JJJ Soc. Coop, e la ZZZ addivenivano alla risoluzione consensuale del contratto di subappalto tramite una scrittura privata.

Il tenore letterale di talune clausole contrattuali, ad una prima analisi, appare chiaro nel prevedere in capo a ZZZ s.p.a. una delegazione di pagamento per i crediti dei lavoratori – tra cui il ricorrente – coinvolti nel subappalto (v. art. 10, per le ferie e i permessi non goduti alla data del 31.10.2017, e art. 11, per le quote di TFR anteriori e successive al 31.12.2016), mediante l’utilizzo dei corrispettivi di cui agli artt. 7 e 8 della scrittura privata, trattenuti dalla subcommittente a titolo di deposito cauzionale.

In altre parole, l’operazione è finalizzata a far permanere in capo a KKK (e, di conseguenza, ad JJJ) il peso economico del saldo dei crediti vantati dai lavoratori nei suoi confronti, deputando, però, a ZZZ il fattivo adempimento della prestazione, nei limiti dei corrispettivi summenzionati e secondo le informazioni e la documentazione che le subappaltatrici si erano impegnate a fornire periodicamente ai sensi degli artt. 10, 2° cpv e 11, 2°cpv.

Proprio in questo senso, l’art. 16 del contratto dispone che “in ogni caso, il KKK scarl si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – ZZZ da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari (ivi compreso il CCNL di settore) in materia di trattamento retributivo, contributivo, assicurativo e fiscale da parte del personale dipendente della KKK scarl e/o delle imprese consorziate e/o di eventuali collaboratori di cui si sia avvalsa a qualsiasi titolo per l’esecuzione dei servizi in subappalto. In particolare la KKK scarl si obbliga a garantire e tenere indenne ZZZ nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile in solido, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, – incluse le spese legali – comunque derivanti da pretese di azioni avanzate dai dipendenti della KKK e/o delle imprese consorziate comunque connesse o conseguenti all’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti i trattamenti retributivi, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in favore dei lavoratori impiegati nei servizi in subappalto […]”.

Vale osservare che, ai sensi dell’art. 1363 c.c., le clausole contrattuali debbono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1367 c.c., in caso di dubbia interpretazione, le singole clausole devono essere interpretate “nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

Di conseguenza, nell’individuare il funzionamento del meccanismo sopradescritto, deve considerarsi l’art. 5 del contratto, il quale sancisce: “la KKK scarl dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente accordo non sussistono debiti di natura retributiva nei confronti dei lavoratori impiegati nel subappalto. Resta inteso che ogni informazione e dichiarazione incompleta e/o non rispondente al vero rimarrà in capo alla KKK scarl, così come in capo alla stessa rimarranno i debiti di natura retributiva maturati nell’ambito dei servizi in subappalto […]”.

Proprio tale disposizione, letta alla luce dei succitati artt. 10 e 11 del contratto, sottopone alla condizione sospensiva dell’adempimento degli obblighi informativi ivi sanciti il dovere della ZZZ S.p.A. di procedere al saldo dei debiti da lavoro, nei limiti delle somme depositate.

Da quanto risulta dagli atti di causa, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento di tali doveri informativi, la subappaltatrice non ha dimostrato di avervi adempiuto.

Per questa ragione, non si è avverata la condizione che avrebbe obbligato ZZZ ad adempiere alle pretese creditorie avanzate dal ricorrente per conto di KKK.

Tale determinazione, naturalmente, attiene solo agli effetti di tale obbligo nella controversia in esame, e non incide sull’efficacia dell’obbligazione restitutoria avente ad oggetto le somme trattenute in deposito da ZZZ, che non costituisce oggetto del presente giudizio.

Del resto, a ben vedere, nessun obbligo di manleva a carico di ZZZ discende dal rapporto di delegazione di pagamento esistente tra KKK (e la sua consorziata JJJ) ed ZZZ.

La manleva è, infatti, l’obbligo di tenere indenne un altro soggetto dal peso patrimoniale di una sua obbligazione.

Nel caso in esame, invece, ZZZ si è sì obbligata, a fronte dell’adempimento degli obblighi informativi, a saldare i debiti vantati dai lavoratori, ma solo nei limiti delle somme, di proprietà di KKK, nella sua disponibilità in ragione del deposito.

In altri termini, anche qualora si fosse avverata la condizione, il pagamento effettuato da ZZZ non terrebbe indenne KKK (e la sua consorziata JJJ) dalle conseguenze economiche dell’obbligazione, che sarebbero da quest’ultima comunque sopportate.

Di contro, procedendo nell’esame della domanda di manleva formulata da ZZZ, giova evidenziare che il relativo fondamento contrattuale si rinviene nell’art. 16 della scrittura privata, che opera “in ogni caso” e sul presupposto di un inadempimento concernente le prestazioni latu sensu retributive.

Sul punto, il fatto che il consorzio non abbia adempiuto agli obblighi informativi suddetti non solo vale ad escludere l’operatività della delegazione di pagamento a carico di ZZZ, ma costituisce un grave inadempimento contrattuale, che ha impedito a quest’ultima di corrispondere i trattamenti economici invocati dal ricorrente, stante la conseguente impossibilità di individuare i titolari dei crediti e il loro relativo ammontare.

Peraltro, lo stesso art. 5 del contratto prescrive che “ogni informazione e dichiarazione incompleta e/o non rispondente al vero rimarrà in capo alla KKK scarl, così come in capo alla stessa rimarranno i debiti di natura retributiva maturati nell’ambito dei servizi in subappalto”.

Ne discende, chiaramente, stante il suddetto inadempimento informativo, che il mancato adempimento delle obbligazioni nei confronti del ricorrente è imputabile solo ed esclusivamente alla KKK e ad JJJ e, di conseguenza, permane in capo a loro il peso economico del debito da lavoro di cui trattasi.

Concludendo, sulla questione, va, quindi, riconosciuta efficacia al solo obbligo di KKK, e della sua consorziata JJJ, di manlevare ZZZ per i crediti di cui è causa.

Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e le resistenti vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Avuto riguardo, poi, alla soccombenza di JJJ e del Consorzio KKK rispetto alla domanda di manleva formulata nei loro confronti da ZZZ, le prime vanno condannate, in solido, a rifondere alla predetta i due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Lette le note e repliche di discussione scritta, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda assorbita o respinta, così provvede:

1. condanna tutte le resistenti in solido a corrispondere al ricorrente l’importo di € 1.766,76, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;

2. condanna, ai sensi dell’art. 118 comma 6 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ZZZ S.p.A., Consorzio KKK e JJJ Soc. Coop, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente l’importo di € 605,22, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;

3. condanna la JJJ Soc. Coop e il Consorzio KKK a manlevare la ZZZ S.p.A. per quanto eventualmente esborsato nei confronti del ricorrente, in forza della presente sentenza;

4. condanna le resistenti in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e C.p.a., come legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

5. condanna JJJ Soc. Coop. e il Consorzio KKK, in solido, a rifondere alla ZZZ S.p.A. i 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e C.p.a., come per legge.

Roma, 25/05/2020

Il Giudice del Lavoro

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