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Infortunio in itinere, rendita corrisposta dall’INAIL

L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto.

Pubblicato il 08 March 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII

Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4925/2020 pubblicata il 06/03/2020

nella causa civile iscritta al n. /2014 R.G.A.C., trattenuta in decisione all’udienza del 17.9.2019, con termini ex art. 190 c.p.c. e promossa

DA
XXX, rappresentato e difeso dall’avv. giusta procura alle liti a margine dell’atto di citazione;

ATTORE

CONTRO
YYY e ZZZ;

CONVENUTI CONTUMACI

NONCHE’ CONTRO
KKK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. giusta procura alle liti autenticata per atto notaio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale;

CONCLUSIONI: come da verbale dell’udienza del 17/9/2019 da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX evocava in giudizio davanti all’intestato Tribunale ZZZ, YYY, KKK S.p.A. – rispettivamente nella qualità di conducente, proprietario ed assicuratore della Fiat *** targata – esponendo in fatto che in data 5.7.2013 alle ore 16:45, mentre si trovava con il suo motociclo Honda *** tg in via proveniente dall’, all’altezza dell’intersezione semaforizzata con Piazza, nel ripartire lentamente con il semaforo verde veniva violentemente urtato dalla Fiat *** tg che attraversava velocemente Via da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del motociclo, non rispettando la luce rossa della sua lanterna semaforica. L’auto impattava con la propria parte anteriore destra il lato sinistro del motociclo facendo rovinare a terra l’attore, che rotolava per diversi metri insieme al motoveicolo, finendo la corsa su una macchina in sosta in Piazza. L’attore esponeva altresì che al momento del fatto veniva immediatamente soccorso e trasportato mediante autoambulanza al P.S. dell’Ospedale e che, in conseguenza del sinistro, avrebbe riportato danni all’integrità psicofisica, di tipo morale, estetici e danni patrimoniali sia relativi alle spese mediche sostenute e da sostenere, sia relativi al motoveicolo nella misura non coperta dall’ assegno bancario corrisposto dalla KKK S.p.A. in data 16.9.2013 di € 2.400,00 a titolo di danno materiale, comprensivo dell’assistenza legale stragiudiziale.

Domandava, quindi, l’accertarsi l’esclusiva responsabilità del conducente ZZZ e, per l’effetto, condannarlo in solido con la proprietaria YYY e la compagnia assicurativa KKK S.p.A. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi, quantificati in € 170.839,15, tenuto già conto dell’acconto di € 2.400,00 già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal tempo del fatto sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore dell’avv. dichiaratosi antistatario.

Si costituiva in giudizio KKK S.p.A. in persona dei suoi legali rappresentanti chiedendo il rigetto della domanda attorea e deducendo preliminarmente che il sinistro sarebbe stato qualificato dall’INAIL come infortunio in itinere e che, pertanto, l’Istituto avrebbe corrisposto all’attore l’importo di € 33.661,09, che la compagnia avrebbe successivamente rimborsato all’INAIL, oltre a € 4.300,00 a titolo di onorari. Ciò premesso la convenuta contestava il quantum debeatur in ordine al danno biologico, eccependo in ordine al danno morale che lo stesso risultava improbato e quanto ai danni materiali che sarebbero stati integralmente risarciti con l’assegno bancario trattenuto in acconto dall’attore; infine, in merito al pregiudizio patrimoniale eccepiva che le spese mediche future allegate dall’attore sarebbero meramente ipotetiche. Inoltre, la compagnia assicurativa eccepiva l’infondatezza della domanda di rivalutazione monetaria ed interessi dal momento del sinistro deducendo trattarsi di credito di valore ed altresì che gli interessi per il ritardo nella percezione della somma dovuta non sarebbero stati provati dall’attore. Conclusivamente, la KKK S.p.A. chiedeva di accertare la satisfattorietà delle somme già percepite dall’attore, di € 33.661,09 e di € 2.400,00, rigettando la domanda attorea per infondatezza. Con vittoria di spese.

Veniva dichiarata la contumacia della proprietaria YYY e del conducente ZZZ e la causa veniva istruita con l’acquisizione di documenti e con consulenza medico-legale, all’esito della quale, all’udienza del 18.10.2017, l’assicurazione convenuta offriva a parte attrice un assegno circolare di € 27.700,00, che l’attore tratteneva a titolo di acconto sul maggior dovuto. Inoltre, all’udienza del 18.10.2017 l’attore veniva autorizzato al deposito di ulteriore documentazione clinica di formazione successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. attinente un ricovero ospedaliero del 16.6.2017. Pertanto, veniva disposto un supplemento di consulenza medico-legale anche sulla documentazione da ultimo acquisita. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 17.9.2019, con concessione dei termini di cui all’art. 190, comma 1, c.p.c..

All’esito dell’istruttoria, la domanda attorea risulta infondata per le ragioni esposte a seguire.

Preliminarmente, si dà atto che la domanda attorea è stata promossa ai sensi dell’art. 2054 c.c. nei confronti del conducente dell’autoveicolo Fiat ***, ZZZ, del suo proprietario YYY e ai sensi dell’art. 144 c.p.a. nei confronti della KKK S.p.A. in qualità di compagnia assicurativa del responsabile civile al tempo del sinistro.

In materia di responsabilità civile da circolazione stradale, l’art. 2054, comma 2, c.c. stabilisce una presunzione relativa di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione dell’evento dannoso, destinata ad operare in via sussidiaria ove non sia raggiunta la prova della responsabilità esclusiva di un solo conducente. Nel caso in esame la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro è concordemente attribuita dalle parti a ZZZ e, quale fatto non contestato ai sensi dell’art. 115 c.p.c., non necessita di prova ai fini della decisione.

In ordine al quantum debeatur si osserva che è stata espletata consulenza medicolegale, con incarico conferito al medico legale ed ortopedico dott., il quale ha eseguito una perizia sulla persona dell’attore, che ha avuto luogo il 28.3.2017 e che è stata successivamente integrata da una visita supplementare il 22.3.2018. La visita supplementare si è resa necessaria alla luce della documentazione sanitaria integrativa depositata su autorizzazione del Giudice all’udienza del 18.10.2017, inerente gli sviluppi clinici e terapeutici dei danni subìti dall’attore in conseguenza del sinistro stradale.

Occorre preliminarmente esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che l’attore ha stimato in € 150.000,00.

L’espletata consulenza medico-legale ha preso in esame la documentazione sanitaria in atti, eseguito un duplice esame obiettivo sulla persona dell’attore ed ha riconosciuto, come conseguenza del sinistro stradale del 5.7.2013, i seguenti postumi:

“esiti di frattura gamba sx trattata chirurgicamente con placche e viti successivamente rimosse. Esiti cicatriziali arto inferiore sx.”

Quanto all’entità del danno biologico subìto dall’attore si può fare integrale riferimento alle risultanze dell’espletata CTU medico-legale e, in particolare, alle conclusioni rassegnate nella relazione integrativa. Tali risultanze appaiono logicamente argomentate e raggiunte a seguito dei più opportuni accertamenti e di un’accurata disamina della documentazione prodotta. Il danno non patrimoniale accertato dal CTU è stato valutato in 90 giorni di inabilità temporanea assoluta, 150 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e in danno biologico al 12%, già comprensivo del danno estetico lamentato.

Alla luce delle tabelle adottate dall’intestato Tribunale per l’anno 2019 e tenuto conto dell’età dell’attore al tempo del sinistro, deve riconoscersi, in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno biologico la somma di € 22.315,39, nonché a titolo di invalidità temporanea l’importo di € 18.249,00 (di cui ITA € 9.954,00 e ITP al 50% € 8.295,00), per un totale di € 40.564,39.

Tale importo deve essere aumentato per il risarcimento del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva derivata all’attore in conseguenza del sinistro stradale e della conseguente lesione dell’integrità psico-fisica. Nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, che attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona e della concreta gravità del fatto. La quantificazione è stata operata in conformità con le indicazioni allegate alle tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale per l’anno 2019 adottate da questo Tribunale che stimano equo riconoscere un aumento percentuale tra il 10% ed il 30% a titolo di danno morale, , in caso di accertato danno biologico tra l’11% ed il 20%. Sulla base delle circostanze concrete del fatto, dell’età del danneggiato e della durata dei diversi trattamenti eseguiti, l’importo da ultimo calcolato deve essere aumentato nella misura del 20%, dell’ulteriore importo di € 8.112,88.

In sede di CTU sono state accertate spese mediche per € 337,15, a cui devono aggiungersi anche le spese di assistenza medica stragiudiziale pari ad € 253,00 (cfr. all. 30 all’atto di citazione), qualificate dalla giurisprudenza come danno emergente (Cass. S.U. 10.7.2017 n. 16990), per un totale di € 590,15 che, a seguito di rivalutazione monetaria, ammontano ad € 608,44.

Con riferimento alle spese mediche future che l’attore ha stimato in € 20.000,00 si osserva che il danneggiato non ha provato che in futuro sarà sottoposto a continue e perpetue cure. Allo stesso modo nella CTU medico-legale non sono state previste, né indicate spese di carattere sanitario che l’attore dovrà sostenere in futuro. Si ricorda che “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” (Cass., Sez. III, n. 12960 del 2013). Nel caso di specie, quindi, non è stata raggiunta la prova che presumibilmente l’attore sosterrà ulteriori spese per cure ed assistenza medica in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa. Ne consegue che tale domanda non può essere accolta.

Con riferimento ai danni patrimoniali, l’attore ha chiesto il risarcimento delle spese affrontate nel 2013 – e documentate agli all.ti 31-33 all’atto di citazione – per il trasporto extraurbano del motoveicolo Honda *** tg, in quanto incidentato, e per la successiva rottamazione, pari ad € 250,00 che, a seguito di rivalutazione monetaria, ammontano ad € 256,50.

Pertanto, la somma complessivamente dovuta dai convenuti all’attore per il risarcimento dei danni sopra accertati ammonta ad € 49.542,21.

Ai fini della presente decisione occorre, tuttavia, tenere conto che delle somme già percepite dall’attore a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale.

Sulla scorta della documentazione acquisita in atti e, segnatamente, della corrispondenza intercorsa tra la compagnia assicurativa e l’INAIL (cfr. all. 2-3-4-5) risulta che l’Istituto, qualificando il sinistro come infortunio in itinere, ha corrisposto all’attore la somma di € 33.661,09, comprensivi di indennità temporanea, danno biologico stimato al 10% e spese mediche. La somma, rivalutata alla data odierna, è pari ad € 34.536,19. Tale importo deve essere detratto da quanto spettante al danneggiato in forza del principio giurisprudenziale secondo cui “l’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (Cass., S.U. n. 12566 del 22.5.2018).

Inoltre, all’udienza del 18.10.2017 l’assicurazione convenuta ha offerto banco iudicis a parte attrice un assegno circolare n. dell’importo di € 27.700,00 a titolo di integrale risarcimento dei danni lamentati, che è stato trattenuto dall’attore a titolo di acconto sul maggior dovuto. L’importo corrisposto, rivalutato alla data odierna, è pari a € 28.198,60.

Pertanto, la somma sinora percepita dall’attore – che deve essere detratta da quanto spettante – già rivalutata alla data odierna, è pari ad € 62.734,79.

Tenuto conto che l’ammontare del risarcimento dovuto all’attore dalla convenuta è inferiore rispetto a quanto già percepito dall’attore a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale, deve essere rigettata la domanda di condanna atteso che nulla è dovuto dai convenuti nei confronti dell’attore.

La regolamentazione delle spese deve tenere conto che la compagnia assicurativa ha offerto all’attore un assegno circolare a titolo di integrale risarcimento dei danni soltanto in corso di causa. Per tale ragione appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in misura al 50% tra le parti, mentre per la restate parte, liquidata come da dispositivo, i convenuti in solido sono tenuti a corrisponderla alla parte attrice.

Atteso l’accertamento della fondatezza della domanda attorea in ordine all’an debeatur e tenuto conto che l’assicurazione convenuta ha corrisposto assegno circolare soltanto in corso di causa, le spese di CTU, liquidate come in atti, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.

PQM
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) accertata la responsabilità di ZZZ nella determinazione del sinistro oggetto di causa, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da XXX nei confronti di ZZZ, YYY e KKK S.p.A.;

2) compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50%; condanna ZZZ, YYY e KKK S.p.A. in solido a corrispondere a XXX la quota del 50% delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi, € 379,50 per spese documentate, oltre a rimborso forfettario per spese generali, IVA e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. dichiaratosi antistatario;

3) pone definitivamente a carico dei convenuti ZZZ, YYY e KKK S.p.A. in solido le spese della CTU, liquidate come in atti.

Così deciso in Roma il 6.3.2020

Il Giudice

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