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Codice Civile
Codice Penale

Rapporti di lavoro, vincolo affettivo

Rapporti di lavoro instaurati fra soggetti legati da un vincolo affettivo caratterizzati dalla gratuità della prestazione lavorativa.

Pubblicato il 20 December 2019 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott., in funzione di giudice del lavoro, all’udienza del 18.12.2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2465/2019 pubblicata il 18/12/2019

nella causa di lavoro iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2016,

TRA
XXX, rappresentato e difeso dall’Avv.,

RICORRENTE

E

YYY, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’Avv..

RESISTENTE * * * * *

OGGETTO: pagamento di spettanze e differenze retributive.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
– Atteso che, con ricorso depositato il 15.04.2016 e ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio YYY, quale titolare dell’omonima ditta individuale, al fine di ottenere dal Giudice adìto, previo accertamento dell’intercorso rapporto di lavoro subordinato secondo le mansioni e in osservanza degli orari indicati, la condanna del resistente al pagamento della somma di € 246.641,87, a titolo di spettanze, differenze retributive e accessori contrattuali maturati, oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione;

– rilevato, in particolare, che parte ricorrente assume di aver lavorato continuativamente alle dipendenze del convenuto, dal 01.03.2006 al 29.02.2012, espletando, per una retribuzione ritenuta inadeguata e venendo regolarizzata solo con un contratto a intermittenza a tempo indeterminato, le mansioni di “responsabile dei lavori nonché compiti organizzativi…provvedendo alla gestione organizzativa del personale nonché alla preparazione degli alimenti, pasticceria e bevande svolgendo anche l’attività di cameriera” di cui al II liv. del CCNL di riferimento, secondo un orario lavorativo articolato, a dispetto dalle risultanze documentali, dal martedì alla domenica dalle ore 18:00 alle 0:30 e il sabato dalle ore 18:00 alle 02:00, senza soluzione di continuità;

– appreso altresì che, a fronte di tale continuativo impegno lavorativo, la ricorrente assume di essere rimasta creditrice nei confronti del resistente della complessiva somma di € 246.641,87, a titolo di spettanze differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario nonché a titolo di ratei tredicesima e di T.F.R., come specificamente indicati nei conteggi allegati al ricorso, ritenendo del tutto ininfluente, ai fini contrattuali, l’esistenza all’epoca dei fatti di un legame sentimentale con il resistente, confluito in un progetto di matrimonio naufragato per volontà del predetto;

– preso atto che, con memoria del 23.09.2016, si costituiva in giudizio YYY, nella qualità in atti che, eccepita l’inammissibilità e nullità del ricorso e contestati recisamente gli assunti ad esso sottesi (con particolare riguardo al periodo lavorativo allegato ed all’osservanza degli orari indicati in ricorso), chiedeva il rigetto della domanda, con ogni conseguente determinazione in ordine alle spese di lite.

– posto che, espletata l’istruttoria richiesta, autorizzate le parti al deposito di note, la causa era alfine rinviata per decisione.

I. Sull’eccezione preliminare di nullità.

– Atteso, in ordine alla preliminare eccezione di nullità del ricorso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’eccezione de qua, per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non consegue ipso iure all’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo all’uopo necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, effettuabile anche d’ufficio, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Cfr. ex multis, Cass. Civ.. sez. lav, n.14090 del 13 novembre 2001; in terminis Cass. Civ.. sez. lav, n.10154 del 25.07.2001; Cass. Civ., sez. lav, n.2257 del 01.03.2000; Cass. Civ.. sez. lav, n.7089 del 07.07.1999);

– considerato, in adesione al detto orientamento, che la suddetta nullità del ricorso deve essere esclusa nell’ipotesi in cui –come nella fattispecie– la domanda abbia per oggetto spettanze e differenze retributive, allorché l’attore abbia indicato -come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, le mansioni svolte (“addetta alla gestione organizzativa del personale nonché alla preparazione degli alimenti, pasticceria e bevande svolgendo anche l’attività di cameriera”) secondo l’inquadramento evincibile per tabulas (cfr. buste paga) ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le somme, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (ex multis: Cass. Civ. Sez. Lav., n. 3126 del 08/02/2011).

II. Sulla domanda di riconoscimento dell’intercorso rapporto di lavoro e di spettanze retributive.

– Atteso, nel merito della contesa, che secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il pagamento ovvero l’adeguamento della retribuzione, ai sensi del CCNL di competenza ovvero per gli effetti dell’art. 36 cost., fatto costitutivo di tale pretesa risulta essere l’avvenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che deve essere provato nei parametri necessari per la determinazione del dedotto sinallagma contrattuale, attraverso la rappresentazione -confortata da adeguati riscontri probatori- della durata del rapporto, dell’effettivo impegno lavorativo prestato, in termine di ore e giorni, delle mansioni svolte e del livello retributivo;

– rilevato che, con riferimento ai particolari rapporti di lavoro instaurati fra soggetti legati da un vincolo affettivo, la giurisprudenza ha affermato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa; nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12433 del 16/06/2015);

– acclarato, in ossequio al suddetto paradigma giuridico, che dall’istruttoria espletata è emerso un quadro probatorio del tutto inidoneo a sorreggere la pretese della ricorrente: non essendo evincibile dalla prova espletata alcun elemento di evidenza in ordine all’effettivo svolgimento, da parte della stessa e per l’intero periodo indicato in ricorso e decorrente dal 04.01.2013 al 20.06.2013, di una prestazione lavorativa articolata secondo il preciso orario di lavoro indicato e comunque connotata da una effettiva subordinazione, sub specie di effettivo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di YYY, concretantesi nell’emanazione, da parte di costui (all’epoca dei fatti fidanzato e poi promesso sposo della XXX), di ordini specifici afferenti alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa oltreché nell’esercizio di un’effettiva attività di vigilanza e controllo sull’operato della stessa;

– constatato, in particolare, che i testi indicati dalla ricorrente, anche in qualità di soggetti estranei al contesto lavorativo () o aventi una cognizione temporalmente circoscritta dei fatti (teste che ha lavorato nel locale, per meno della metà del periodo in contesa), hanno tratteggiato un quadro narrativo generico e inconcludente in ordine alla dedotta subordinazione: concordando solo su un dato -la presenza della ricorrente nell’esercizio commerciale sino alla rottura del legame sentimentale, con impegno della stessa nei più disparati compiti- non decisivo ai fini di causa, giacché compatibile il legame affettivo di quegli anni e con una finalità solidaristica e comune del suo operato, orientata alla realizzazione di un progetto matrimoniale con il resistente (progetto concreto come evincibile dal preventivo per il banchetto di nozze, con penale in caso di recesso, sub 5 prod. doc.);

– ritenuto, pertanto che, in tale situazione e in carenza di riscontri circa la sussistenza, al di là dell’unico rapporto lavorativo documentato, di un più esteso rapporto svoltosi nell’intero periodo e secondo gli specifici orari indicati a base dei conteggi (dal martedì alla domenica, dalle ore 18:00 alle 0:30 e il sabato dalle ore 18:00 alle 02:00), deve prevenirsi al rigetto della domanda, sulla scorta del principio per cui l’onere di provare la natura subordinata del rapporto e comunque la misura dell’effettivo impegno lavorativo profuso, in termini di esatto periodo lavorativo, di orario osservato e di mansioni espletate alle dipendenze del datore di lavoro, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze di retribuzione (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. L. n.14468 del 07.11.2000), senza che, come ribadito dalla Suprema Corte (sentenza n.1 del 02 gennaio 2018), ai fini del rigetto della domanda sia provata anche l’esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest’ultimo equivalga alla dimostrazione dell’esistenza della subordinazione, (in tal sensi v. pure Cass. lav. n. 2728 del 17/11/2009 – 08/02/2010);

– stimato che, nonostante la soccombenza, sussistono nella fattispecie ragioni idonee (natura della controversia in relazione alla particolarità in fatto del rapporto in esame, con obiettiva difficoltà probatoria) per disporre la compensazione delle spese di lite.

* * * * *

Tanto premesso e considerato, ai fini decisori, deve pervenirsi all’enunciazione del seguente

DISPOSITIVO
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:

– rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Trani, 18.12.2019

Il Giudice

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