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Codice Civile
Codice Penale

Transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori

Giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori.

Pubblicato il 21 November 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

prima sezione civile composta dai seguenti Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1637/2019 pubbl. il 19/11/2019

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. /15 R.G.A.C., posto in decisione all’udienza collegiale del 4.06.2019 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tra XXX (c.f.), e YYY (c.f.), entrambi elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’Avv., che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. , giusta procura in calce all’atto di appello appellante e ZZZ (c.f.), KKK (c.f.), e JJJ (c.f.), tutti elettivamente domiciliati in rappresentati e difesi dall’Avv., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in II grado e appellati incidentali QQQ (c.f.), ingegnere con studio in ed elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell’Avv., rappresentato e difeso dall’Avv., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in I grado appellato incidentale subordinato e UUU ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.), incorporante la FFF ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ed elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’Avv., rappresentata e difesa dall’Avv., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in II grado altra appellata Oggetto: inadempimento contrattuale per vizi delle opere appaltate, appello avverso la sentenza n. /15 del Tribunale di Pesaro del 20.02/20.03.2015

CONCLUSIONI
All’udienza del 4.06.2019 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.275/15 del 20.02/20.03.2015 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dai committenti XXX e YYY nei confronti di ZZZ, KKK e JJJ quali successori universali del costruttore e venditore *** deceduto il 18.11.2006, nonché dell’Ing. QQQ quale progettista e direttore dei lavori di un ampio fabbricato costituito da più palazzine tra cui l’appartamento in alla Via acquistato dagli attori, ha dichiarato la responsabilità di parte convenuta venditrice in relazione ai vizi e ai difetti costruttivi riscontrati a carico della predetta unità immobiliare, ha condannato ZZZ, JJJ e KKK al pagamento in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale della somma di €.48.881,60 oltre interessi legali sulla somma devalutata dalla data di deposito dell’elaborato peritale (8.04.2011) sino a quella di ultimazione dei lavori (22.09.2002), annualmente rivalutata fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali sino al saldo, ha rigettato nel resto le altre domande attoree di risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dei vizi e di pagamento della penale per il ritardo a causa della mancata consegna dell’opera, ponendo infine le spese di lite, compensate per un terzo, a carico della società attrice e quelle di CTU, anche della fase di ATP, definitivamente a carico di entrambe le parti in parti uguali.

Avverso la citata sentenza hanno proposto appello XXX e YYY, ribadendo i motivi di doglianza già indicati negli atti difensivi in I grado e chiedendo la censura della sentenza per aver escluso la responsabilità per culpa in vigilando dell’Ing. QQQ ritenendo che le cause delle infiltrazioni come accertate dal CTU siano dovute a lavorazioni elementari o a profili marginali dell’opera, invece di individuarle nelle scorrette impermeabilizzazioni dei muri in calcestruzzo che si sarebbero potute evitare mediante il controllo dei direttore dei lavori, il quale ha il dovere di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore.

Si sono regolarmente costituiti in giudizio ZZZ, KKK e JJJ, eccependo l’infondatezza dell’appello limitatamente alla domanda diretta all’accertamento dei vizi di costruzione e di progetto, nonché alla richiesta di risarcimento dei danni per complessivi €.97.532 oltre accessori, nell’assunto che il CTU non si sia soffermato ad esaminare le cause dei lamentati vizi, estranee alla responsabilità dell’impresa costruttrice, pur avendo accertato che le infiltrazioni derivino anche dalle c.d. bocche di lupo; essi hanno inoltre spiegato appello incidentale affinché, parzialmente riformando la sentenza nella parte in cui ha condannato essi convenuti al pagamento della somma di €.48.881,60 oltre accessori, affermi che alcuna responsabilità sussista a carico dell’impresa non avendo il CTU considerato, in sede di accertamento delle effettive responsabilità, il comportamento degli attori quale causa della condensa, né quello del progettista nonché direttore dei lavori QQQ in riferimento alla scorretta impermeabilizzazione dei muri a questi imputabile.

Si è regolarmente costituito in giudizio QQQ, eccependo preliminarmente l’improcedibilità dell’appello ex art. 100 c.p.c. per carenza di interesse degli appellanti a proporre impugnazione poiché, al fine di evitare il gravame, aveva offerto loro -unitamente alla Compagnia assicurativa terza chiamata- la rinuncia alla riscossione delle spese legali nel presupposto che essi potessero agevolmente soddisfarsi sul patrimonio degli eredi *** proprietari di numerosi immobili, peraltro odierni appellati incidentali in conseguenza dell’appello subito anche da loro e che, in mancanza, avrebbero consentito il passaggio in giudicato della sentenza; nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello per avere la sentenza correttamente escluso la sua responsabilità sulla base della CTU che ha individuato la causa dei difetti della cattiva impermeabilizzazione del solaio in alcune imperfezioni localizzate di esclusiva competenza dell’appaltatore e, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello, ha proposto incidentale subordinato nei confronti della FFF Assicurazioni avente ad oggetto la richiesta di garanzia e manleva.

Si è, infine, regolarmente costituita in giudizio la UUU Assicurazioni S.p.a., incorporante l’FFF Assicurazioni S.p.a., aderendo alle stesse argomentazioni formulate dalla difesa dell’appellato QQQ quanto all’infondatezza delle pretese appellanti ed eccependo, in merito al contratto assicurativo e nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea di responsabilità professionale, l’intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. della domanda di garanzia, nonché la sua infondatezza e, in subordine, limitarne la condanna nei limiti del massimale e delle condizioni contrattuali regolanti carenze, franchigie e scoperti minimi obbligatori.

All’udienza del 4.06.2019, precisate le conclusioni come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e non merita accoglimento.

Dovendo preliminarmente decidere sulla preliminare eccezione d’improcedibilità dell’appello ex art. 100 c.p.c. proposta dall’appellato QQQ per carenza di interesse degli appellanti a proporre impugnazione, va richiamato l’insegnamento della Suprema Corte in materia di sussistenza dell’interesse ad agire o a contraddire ed in virtù del quale “nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c.” (così Cass. 10 novembre 2008, n. 26909): ebbene, nel caso di specie non solo non è in atti alcun accordo transattivo sulla base del quale il giudice del gravame possa valutare la sussistenza o meno di tale interesse, né risulta che gli altri condebitori appellati abbiano manifestato l’intenzione di volersi giovare dell’asserito accordo, essendosi costituiti nel presente giudizio di gravame per far valere le proprie ragioni con l’appello incidentale, inoltre l’eccezione non è stata corredata della prova che gli appellati avrebbero soddisfatto le proprie ragioni creditorie mediante l’escussione dei beni immobili di XXX e YYY se questi ultimi non avessero appellato la sentenza.

Rigettata la sollevata eccezione e passando alla trattazione del merito, con il primo motivo l’appellante intende censurare la sentenza impugnata nella parte in cui accertato il parziale inadempimento della convenuta impresa dei lavori nonostante il CTU abbia riconosciuto l’esistenza di una serie di vizi ad essa addebitabili, nonché evidenziato i relativi interventi di ripristino che costituiscono la diminuzione di valore legittimante la condanna ad un importo inferiore alle richieste attoree- avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del convenuto progettista nonché direttore dei lavori in relazione ai gravi vizi e difetti costruttivi accertati, erroneamente escludendo la responsabilità del professionista nell’assunto che la causa delle infiltrazioni dannose risieda nelle scorrette impermeabilizzazioni dei muri in calcestruzzo e che non si tratterebbe di difetti progettuali, bensì di cattiva esecuzione di lavori elementari -il cui compimento non incide sostanzialmente sulla conformità a regola d’arte- sottoposti al controllo dell’impresa e non del direttore dei lavori (cfr. pag. 8 sentenza).

Tale prospettazione, tuttavia, non coglie nel segno e pertanto non può essere condivisa.

Osserva, infatti, la Corte come dall’esame della CTU emerga la sussistenza di rilevanti muffe sia sul soffitto di alcuni vani siti al piano interrato sottostanti il solaio che costituisce il calpestio condominiale -causata da un’erronea impermeabilizzazione del solaio e un’inadeguata pendenza della pavimentazione sovrastante- sia nelle pareti del soggiorno e della camera da letto -causata dalla presenza di ponti termici e dall’assenza di materiale isolante, con conseguente formazione di condensa per effetto della disomogeneità dei materiali; infine, la causa delle infiltrazioni nel muro della cantina risiede oltre che nella cattiva realizzazione dell’impermeabilizzazione, anche nella carenza del drenaggio idoneo a consentire un più rapido deflusso delle acque.

Nel mutuare le risultanze della menzionata CTU, correttamente espletata all’esito di accertamenti completi e contenenti argomentazioni ineccepibili per carenza di vizi logico-giuridici, giunge alle medesime considerazioni anche il primo giudice, reputando la correttezza dell’individuazione delle cause delle infiltrazioni fornite dal Tecnico, affermando che “… appare sufficientemente esaustiva l’argomentazione offerta proprio in sede di replica del c.t.u. con riguardo alla possibilità che le infiltrazioni potessero essere causate dalle bocche di lupo. Sul punto, il geom. *** ribadiva che la mancata impermeabilizzazione della parte su cui andava posizionata la soglia della finestra della bocca di lupo costituisse indiscutibilmente la concausa dei danni lamentati nel garage” (cfr. pag. 6 sent.), all’esito di un ragionamento ineccepibile ugualmente condiviso dalla Corte.

Si duole, inoltre, l’appellante che gli accertati difetti inerenti la struttura rientrerebbero nella previsione dell’art. 1669 c.c., poiché incidenti su elementi essenziali dell’immobile ed influenti sulla sua durata e solidità compromettendone la conservazione, pertanto la non corretta esecuzione dell’impermeabilizzazione del solaio dei vani del piano interrato, nonché le inadeguate pendenze della pavimentazione sovrastante il predetto soffitto costituirebbero “esecuzione di lavori elementari” affidati esclusivamente al direttore di cantiere ovvero profili marginali dell’opera “a cui non può spingersi la vigilanza del direttore dei lavori” e sostenendo che “costituisse esecuzione di lavoro elementare o profilo marginale dell’opera la realizzazione del muro contro terra della cantina senza impermeabilizzazione e drenaggio per l’allontanamento delle acque”, mentre sempre secondo il ragionamento dell’appellante le manchevolezze sarebbero attinenti a “lavorazioni importanti … incidendo su elementi essenziali dell’immobile … rientravano a pieno titolo nell’obbligo di vigilanza del direttore dei lavori … del tutto inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla figura del direttore di cantiere a cui attribuire in via esclusiva dette manchevolezze” (si veda pag. 2 conclusionale appellante).

Osserva la Corte che, al fine di poter correttamente vagliare in relazione all’appello incidentale proposto dalla difesa degli eredi ZZZ, KKK e JJJ la sussistenza dei profili di responsabilità della sorveglianza dei lavori, in particolare se in base alla tipologia di opere difformi si tratti di attività di competenza dell’impresa o del progettista/direttore dei lavori -figure professionali che nel caso de quo coincidono entrambe nella persona dell’Ing. QQQ- dirimente è l’analisi dell’art. 1669 c.c. la cui disciplina, essendo posta a tutela di finalità di pubblico interesse -quali quelle della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata- è stata applicata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sotto il profilo extracontrattuale, anche “a quanti abbiano collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa con la redazione del progetto, sia in quella attuativa ad esempio mediante la elaborazione dei calcoli di resistenza per il dosaggio del cemento armato, tutte le volte che si dimostri che i vizi si siano verificati in dipendenza e a causa di errori commessi nella progettazione, ovvero nei calcoli, oppure, nel contempo, nell’una e negli altri, non potendosi negare, quanto alla legittimazione passiva, la sussistenza di essa in soggetti che, a ragione dell’opera prestata, debbono essere considerati quali costruttori al pari dell’appaltatore, verso il quale la specifica responsabilità appare canalizzata” (si veda Corte di Cassazione 14 aprile 1984, n. 241 e, più di recente, Cassazione sentenza n. 17874 del 23 luglio 2013): tale orientamento si è successivamente del tutto consolidato, ritenendo così applicabile l’art. 1669 c.c. non solo nei confronti dell’appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e, per di più, dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari (si vedano in tal senso le sentenze della Corte di Cassazione: 28 aprile 1984, n. 2676; 26 aprile 1993, n. 4900; 21 marzo 1989, n. 1406).

La Suprema Corte, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, ha ravvisato la necessità di utilizzo da parte di tale figura professionale delle proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera prestata in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, per cui il suo comportamento dev’essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando dunque nelle obbligazioni del direttore dei lavori “l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera” (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218 cfr. in tal senso anche Cass. 13 aprile 2015 n.7373).

Conseguentemente, in mancanza di dimostrazione che i vizi siano insorti per effetto di errori di progettazione e/o di omessa sorveglianza del professionista incaricato, del tutto correttamente il primo giudice ha escluso qualsiasi responsabilità dell’Ing.QQQ -anche in base alle risultanze peritali eseguite in due fasi, riuscendo ad individuare con certezza l’origine e l’imputabilità all’impresa dei vizi e difetti visionati, nonché i relativi costi per il ripristino a regola d’arte- non essendo ivi mai indicato il riferimento al direttore dei lavori in ognuno dei vizi individuati, ma espressamente la sola ditta esecutrice vista l’elementarità dell’esecuzione necessaria per evitarli o per eliminarli in corso d’opera, in considerazione con l’attività di alta sorveglianza cui siffatto professionista è tenuto e che non prevede né la presenza giornaliera in cantiere, né il controllo su operazioni di natura elementare, ma la verifica della realizzazione dell’opera nelle varie fasi con visite periodiche e contatti con gli organi dell’impresa (cfr., ex multis, Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).

Il giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente addebitato all’impresa esecutrice l’intera responsabilità dei suelencati vizi, escludendo ogni responsabilità concorrente del direttore dei lavori per culpa in vigilando in assenza di rilievo del CTU in termini di responsabilità per omissione o negligenza, emergendo dalla natura dei danni accertati come gli errori commessi dall’impresa si riferiscano tutti alla fase esecutiva dei lavori per i quali il controllo sul loro regolare svolgimento compete al capo cantiere facente capo all’impresa esecutrice. Ed infatti, tra i vizi rilevati figurano l’erronea impermeabilizzazione del solaio per l’inadeguata pendenza della pavimentazione sovrastante (locali nell’interrato), le infiltrazioni d’acqua nel locale cantina per l’assenza di materiale isolante e la disomogeneità dei materiali, quali cause della condensa e quindi della formazione delle muffe, infine i difetti al garage sono dovuti alla mancanza della guaina impermeabilizzante che avrebbe sigillato l’intercapedine con il muro portante e la bocca di lupo: difetti che, in quanto tali, mandano esente da responsabilità il direttore dei lavori, che ha il diverso compito di occuparsi appunto dell’alta sorveglianza, di verificare le misure di sicurezza, di emettere stati di avanzamento e verbali di verifica finali e di tenere la contabilità.

In considerazione del chiaro ed univoco quadro probatorio delineatosi all’esito del giudizio di I grado, reputando le prove dedotte in tale fase di gravame meramente esplorative e generiche nonché irrilevanti alla luce delle argomentazioni che precedono, ritenendo altresì assorbita ogni altra domanda proposta dalle parti, la Corte respinge ogni ulteriore richiesta istruttoria, confermando integralmente la sentenza di I grado.

In considerazione dell’esito complessivo della controversia che si è definita con il rigetto di tutte le domande degli appellanti principali e di entrambi gli appellati incidentali, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle dei CTU, possono compensarsi a norma dell’art. 92, co. 2, c.p.c., ad eccezione di quelle relative al rapporto processuale tra QQQ e la UUU Assicurazioni S.p.a., che seguono la regola della soccombenza del primo in favore della seconda.

In considerazione dell’integrale rigetto dell’appello principale e di quello incidentale, ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l’appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato ad opera sia degli appellanti che degli appellati incidentali (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX e YYY avverso la sentenza n./15 del Tribunale di Pesaro del 20.02/20.03.2015, così provvede:

– Rigetta l’appello principale proposto da XXX e YYY;

– Rigetta l’appello incidentale proposto da ZZZ, KKK e Forti

Kristian, nonché quello proposto da QQQ;

– Conferma per l’effetto l’impugnato provvedimento;

– Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e degli appellati incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello principale e per gli appelli incidentali, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;

– Compensa tra tutte le parti le spese di lite del grado, ad eccezione di quelle relative al rapporto di manleva che seguono la soccombenza, condannando pertanto QQQ alla refusione delle spese processuali del grado di appello in favore della UUU Assicurazioni S.p.a., che liquida in complessivi €.9.515 (di cui €.2.835 per studio controversia, €.1.820 per fase introduttiva ed €.4.860 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’8.10.2019

Il Presidente

Il Giudice Ausiliario Est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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