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Codice Civile
Codice Penale

Chiamata in causa del terzo

Chiamata in causa del terzo, rapporto dedotto in causa connesso sotto il profilo della causa petendi e del petitum, congiuntamente od alternativamente considerati.

Pubblicato il 17 September 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D’ APPELLO DI PERUGIA

– SEZIONE LAVORO –

composta dai magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 175/2019 pubblicata il 13/09/2019

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. dell’anno 2019 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.

promossa da

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – INAIL, con sede in, in persona della dottoressa, Direttore Centrale Prestazioni in carica pro tempore, la quale agisce in virtù dei poteri attribuitile dall’art. 16 del D.Lgs n. 29/1993 e successive modifiche, nonché della delibera del PresidenteCommissario straordinario dell’INAIL del 28 maggio 2009, n. 95 e connesso contratto accessivo, rappresentato e difeso – giusta procura generale alle liti per atto del dottor, coadiutore temporaneo del dottor, notaio in Roma, del 5 agosto 2009, repertorio n., raccolta n. – dall’avvocato, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura regionale dell’INAIL per l’Umbria in

– appellante –
contro

XXX S.P.A., con sede in, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura speciale apposta su foglio separato, conferita dal responsabile della direzione legale, avvocato, in virtù dei poteri conferitigli con procura per atto della dottoressa, notaio in, repertorio n., raccolta n., la cui copia informatica autenticata con firma digitale è stata trasmessa in via telematica contestualmente all’atto d’appello, ai sensi dell’art. 83, secondo comma c.p.c. – dall’avvocato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato

– appellata –
YYY
– appellato contumace

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. /2019 del Tribunale di Perugia – malattia professionale, chiamata in causa del terzo Causa decisa all’udienza collegiale dell’11 settembre 2019.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Perugia il 27 aprile 2018, YYY chiese al giudice del lavoro di accertare che egli era affetto da una malattia professionale comportante un danno biologico di grado pari al 16%, e di condannare conseguentemente l’INAIL a corrispondergli le prestazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs n. 38/2000.

L’INAIL, nel costituirsi in giudizio, chiese in via pregiudiziale la chiamata in causa dell’XXX S.p.A., datrice di lavoro del YYY, al fine di un più agevole accertamento della verità, nota a essa ma non all’Istituto, e, in caso di pronuncia favorevole all’assicurato, affinché la decisione fosse resa anche nei confronti della società, contro la quale, all’esito, l’INAIL avrebbe potuto proporre domanda di regresso, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Nel merito, l’Istituto contestò la domanda e ne chiese il rigetto.

Il Tribunale, ritenutane l’opportunità, dispose la chiamata in causa dell’XXX, anche per gli eventuali effetti della pronuncia sul rapporto assicurativo con l’INAIL.

L’XXX S.p.A. si costituì in giudizio ed eccepì in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità della sua chiamata in causa, rilevando come nessuna domanda fosse stata proposta nei suoi confronti. Nel merito, contestò il ricorso e ne chiese il rigetto.

Con la sentenza non definitiva n. 65/2019, pronunciata all’udienza del 22 marzo 2019, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., modificato dall’art. 53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell’XXX e condannò l’INAIL alla rifusione delle spese da essa sostenute per il giudizio. Con separata ordinanza, il Tribunale ammise le prove testimoniali articolate dalle parti. Fissò, poi, per l’escussione dei testimoni l’udienza del 27 novembre 2019.

Con atto depositato il 5 giugno 2019, l’INAIL interpose appello avverso la decisione, e ne chiese la riforma, con la conseguente declaratoria della legittimazione passiva dell’XXX S.p.A., compensazione delle spese del primo grado e vittoria delle spese del grado d’appello.

L’XXX si è costituito in giudizio, e ha concluso per il rigetto del gravame.

YYY è rimasto contumace.

L’appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’XXX S.p.A. Sussiste, a suo avviso, la comunanza di cause che legittimava la chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c., come del resto ritenuto in un primo tempo dal Tribunale, che dispose in conformità alla richiesta avanzata dall’INAIL. La comunanza è ravvisabile, secondo l’appellante, nel fatto che l’eventuale accertamento – nel prosieguo del giudizio di primo grado – dell’esistenza di una malattia professionale del YYY, originata dalla costrittività organizzativa imputabile alla datrice di lavoro, legittimerebbe l’azione di regresso dell’Istituto nei confronti della stessa datrice, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Di qui la necessità che la futura sentenza sia emessa nel contraddittorio anche dell’XXX. Inoltre, la chiamata in causa della società aveva anche la finalità di agevolare la ricostruzione della vicenda lavorativa, presupposto delle pretese del YYY, conosciuta dalla datrice, ma non dall’INAIL.

Il Tribunale, nell’accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’XXX, ha osservato:

“Orbene, come evidenziato da risalente ma pacifica giurisprudenza di legittimità “Il requisito della comunanza di causa, a cui l’art. 106 c.p.c. condiziona la chiamata di un terzo ad istanza di parte, si concreta nel fatto che il rapporto dedotto in causa è quanto meno connesso, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, congiuntamente od alternativamente considerati, con il rapporto che fa capo al terzo che s’intende chiamare in giudizio od anche nella esistenza di un interesse alla partecipazione del terzo nel contraddittorio processuale volto alla formazione di un accertamento giudiziale tra le parti originarie”.

Nel caso di specie, è pacifico che il solo rapporto giuridico controverso in giudizio è quello se sussista o meno il diritto del YYY di percepire le prestazioni al medesimo (eventualmente) dovute dall’INAIL in relazione ad una malattia psichica che gli sarebbe stata causata da vicende lavorative verificatesi a decorrere dal 2011 presso l’XXX S.p.a, non avendo, l’INAIL, proposto alcuna domanda di regresso (e/o altra forma di azione di rivalsa) nei confronti del datore di lavoro in relazione all’indennizzo o alla rendita che, per effetto della domanda giudiziale ed all’esito del giudizio, essa fosse, in ipotesi, condannata ad erogare.

Stando così le cose, però, manca qualsivoglia elemento comune di natura giuridica tra il rapporto giuridico controverso ed eventuali rapporti facenti capo ad XXX S.p.A. (peraltro neppure adombrati dall’INAIL) che imponga o legittimi la presenza in giudizio dell’XXX S.p.a. la quale, peraltro, non ha manifestato alcun interesse a permanervi chiedendo, anzi, in via preliminare, di esserne estromessa…”.

Le considerazioni svolte dal primo giudice appaiono condivisibili: in difetto di domande dell’INAIL nei confronti dell’XXX, non è ravvisabile la comunanza di cause, presupposto per la chiamata del terzo, ai sensi dell’art. 106 c.p.c. Prima ancora, tuttavia, si osserva come la valutazione compiuta dal Tribunale in merito all’inammissibilità della chiamata stessa non sia neppure sindacabile in appello. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “La norma dell’art. 354 cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contradittorio, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. e non si estende a quelle di comunanza di causa di cui agli articoli 106 e 107 stesso codice, nelle quali la chiamata in causa del terzo è rimessa esclusivamente al potere discrezionale del giudice di primo grado, le cui valutazioni al riguardo non possono formare oggetto né di appello né di sindacato in sede di legittimità” (Cass., Sez. IIa, 10 aprile 1996, n. 3301; orientamento affermatosi in tempi risalenti: v., fra le altre, Cass., Sez. Lav., 15 gennaio 1987, n. 281; 15 ottobre 1986, n. 6066). Inoltre, la chiamata in causa di un terzo ai sensi degli art. 106 e 107, “risponde ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) discrezionalmente e insindacabilmente valutate sotto il profilo dell’opportunità dal giudice di primo grado, cui è consentito di revocare, anche tacitamente, l’ordine di intervento” (Cass., Sez. IIIa, 1o luglio 1998, n. 6415; nello stesso senso, v. anche Sez. IIIa, 21 settembre 2015, n. 18496). In applicazione dei principî richiamati, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.

Inoltre, quand’anche non si tenesse conto dell’insegnamento della Suprema Corte, e si entrasse nel merito, ritenendo, in ipotesi, sussistenti le condizioni per la chiamata in causa del terzo, nessuna concreta utilità ne potrebbe derivare all’appellante. Non sarebbe, in realtà, possibile disporre la rimessione della causa al primo giudice, al fine del ripristino del rapporto processuale con l’XXX, poiché un simile provvedimento è contemplato dall’art. 354 solo per i casi di accertata violazione del litisconsorzio necessario. Difetta, quindi, l’interesse dell’appellante a una decisione nel merito, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, il gravame è inammissibile.

L’inammissibilità dell’appello non consente l’esame del motivo d’impugnazione concernente la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, che presupporrebbe una valutazione di merito, per l’appunto inibita alla Corte. In ogni caso, si osserva, incidentalmente, che la decisione appare corretta, considerato che l’Istituto aveva chiesto la chiamata in causa di un terzo, in difetto delle condizioni di legge.

L’appellante dev’essere condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado di giudizio dalla società appellata, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nessuna domanda è stata proposta in questo grado nei confronti del YYY, che non si è neppure costituito. Non dev’essere, dunque, emessa alcuna statuizione nei suoi confronti riguardo alle spese del grado.

Infine, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto che l’appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d’importo pari a quello già versato.

P. Q. M.

LA CORTE D’APPELLO

dichiara inammissibile l’appello.

Condanna l’INAIL alla rifusione delle spese sostenute dalla società appellata per il grado, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980, e al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.

Visto l’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l’appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d’importo pari a quello già versato.

Così deciso in Perugia, l’11 settembre 2019.

IL PRESIDENTE EST.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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