fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Omissione contributiva del datore di lavoro

Nel caso di omissione contributiva sussiste l’interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno.

Pubblicato il 26 June 2019 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dott., all’esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE n. 2942/2019 pubblicata il 24/06/2019

nella causa iscritta al n. /2016 del Registro Generale e promossa da

XXX, con il procuratore avv.

Ricorrente nei confronti di

YYY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Resistente nonché

INPS, con il procuratore avv.

Resistente

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;

*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.02.2016, l’istante in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società YYY s.r.l. dal 25.11.2008 al 25.09.2014, con contratto a tempo indeterminato e mansioni di “operaio”, secondo livello C.C.N.L. “Metalmeccanici Piccola Industria”, deduceva il mancato versamento integrale dei contributi previdenziali da parte dell’ente datore di lavoro. Dunque, previa formale, ma infruttuosa, diffida del 06/10/2014, anche nei confronti dell’inerzia dell’ente previdenziale, conveniva in giudizio la predetta società e l’Inps chiedendo di:

“1) accertare e dichiarare intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra il sig. XXX e la YYY s.r.l. – p. Iva, dal 25/11/2008 al 25/09/2014; 2) per l’effetto, condannare la YYY s.r.l. – p. Iva –, in persona del legale rappresentante pro-tempore a regolarizzare la posizione contributiva del sig. XXX mediante versamento dei contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede I.n.p.s. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

3) in via subordinata-nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo- condannare la YYY s.r.l. – p. Iva –, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in forma generica del danno arrecato al sig. XXX in conseguenza all’omissione contributiva operata dalla stessa;

4) in via ulteriormente gradata-nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo- accertare la responsabilità ai sensi dell’art. 2116 c.c. YYY s.r.l. – p. Iva–, in persona del legale rappresentante pro–tempore, e, per l’effetto, condannarla al risarcimento in forma generica del danno arrecato al sig. XXX in conseguenza all’omissione nella regolarizzazione contributiva, pari all’ammontare che si riterrà di giustizia;

5) in ogni caso, condannare l’I.n.p.s. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva del [sig. XXX] in particolare mediante l’adozione degli atti necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Benché ritualmente convenuta nel presente giudizio, la YYY s.r.l. rimaneva contumace.

L’Inps, costituendosi, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione risultante omessa, nei limiti della prescrizione quinquennale, nonché, in ogni caso, la rifusione delle spese di giudizio.

Istruita la causa in via documentale e disposta CTU contabile con ordinanza del 16.10.2017, all’odierna udienza di discussione il giudicante, subentrato nella trattazione del procedimento, ha posto in decisione la controversia.

*

Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.

L’inadempimento contributivo che costituisce il presupposto delle domande azionate nel presente giudizio trae origine dal rapporto di lavoro intercorso tra il sig. XXX e la società YYY s.r.l. dal 25.11.2008 al 25.09.2014.

L’esistenza in questo periodo di un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, svoltosi con le modalità precisate in ricorso, è dimostrata dalla documentazione in atti, ovvero dai prospetti, nonché dal Modello Cud2014 allegato, nonché dall’estratto conto previdenziale afferente all’istante (v. all. fascicolo telematico del ricorrente).

È del tutto pacifico, poi, il mancato versamento dei contributi per questo stesso periodo (v. estratto conto previdenziale riferito al ricorrente, all. sub 4). Né la società datrice, rimasta contumace, ha inteso offrire una diversa ricostruzione fattuale della vicenda.

Giova, a questo punto, richiamare i principi generali della materia.

È noto che il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (cfr. Cass. 23 novembre 1989 n. 379; Cass. n. 9850/02).

È quindi certamente titolare di un diritto soggettivo nei confronti dell’istituto previdenziale alla regolare e completa posizione assicurativa in relazione all’attività lavorativa effettivamente svolta e i contributi non prescritti, seppure non versati dal datore di lavoro, si considerano versati ad ogni effetto ai sensi dell’art. 40 legge 153/69 e dell’art. 23 ter legge 485/72.

Invero, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 374/97), il rapporto c.d. previdenzialeassicurativo riguarda da un lato il lavoratore (e il datore di lavoro), dall’altro l’ente previdenziale alla cui gestione quegli è iscritto.

E può (cfr., tra le altre, Cass. n. 6409/2002), surrogarsi all’Inps qualora l’ente, in caso di mancato versamento dei contributi, non abbia agito nei confronti dell’obbligato.

Nell’ambito di detto rapporto, il principio generale – espresso dall’art. 2116 del codice civile, inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dall’art. 23-ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 – è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati.

Il principio di “automaticità delle prestazioni”, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, “solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui”, ma – come si esprime l’art. 2116 cod. civ. -“salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”: ciò significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso.

Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

A tal fine il lavoratore dispone di due diversi strumenti, la condanna generica al risarcimento del danno ovvero quella specifica ex art. 13 legge n. 1338/62 (tra le molte: Cass. n. 11842/02; Cass. n. 10528/97).

Per consolidata giurisprudenza (v., ad es., Cass. n. 2630 del 2014): “… nel caso di omissione contributiva sussiste l’interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex articolo 2116 cod. civ.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica – ammissibile anche nel rito del lavoro (Cass. 5 maggio 2004, n. 8576; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21620) – diretta ad accertare la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell’evento dannoso, l’azione risarcitoria ex articolo 2116 c.c., comma 2, oppure quella diversa, in forma specifica, Legge 12 agosto 1962, n. 1338, ex articolo 13 (Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751; Cass. 15 giugno 2007, n. 13997; Cass. Cass. 7 agosto 2002, n. 11872; Cass. 20 marzo 2001, n. 3963)”).

Peraltro, secondo i principi generali (v. anche Cass. n. 19398/2014), in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell’ente previdenziale convenuto in giudizio e, in caso di mancato versamento, al risarcimento danni. E l’azione ex art. 13 legge n. 1338/62 presuppone la prescrizione dei contributi.

In ordine alla prescrizione si evidenzia “il principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) si riferisce alla sola possibilità legale e non anche a quella materiale, e meno ancora all’incuria del titolare, anche se dovuta alla mancata conoscenza della facoltà spettantegli di esercitare il diritto” (Cass. 19 giugno 1999, n. 14680), così come giova ancora premettere che, “in tema di prescrizione dei contributi, che il regime civilistico di disponibilità stabilito negli artt. 2937 (rinunzia) e 2938 (non rilevabilità d’ufficio) del codice trova nella contribuzione dovuta all’Inps una rilevante deroga con la regola dell’indisponibilità, per cui il contribuente-debitore (datore e prestatore di lavoro: art. 2115 cod. civ.) che abbia ancora interesse ad adempiere non può farlo una volta che il credito sia prescritto, né l’istituto creditore può ricevere la contribuzione, pur se offertagli. Regola sancita in origine dall’art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 e poi più volte confermata (art. 41L. n. 153 del 1969, 5 L. 8 agosto 1995 n. 335)” (Cass. 02 novembre 1998, n. 10945, Cass. 18 febbraio 1991 n. 1703)” (cfr. Cass. n. sent. n. 3756/03; Cass. n. 1247/87).

In sintesi, è del tutto pacifico che, maturato il termine di prescrizione, il credito contributivo si estingue di diritto, a prescindere quindi dall’eccezione del debitore.

Si tratta di un connotato tipico ed esclusivo dei crediti per contributi previdenziali per cui il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti (v. ancora: Cass.n. 23164 del 2007; Cass. n. 1703/91; Cass. n. 11140/2001; Cass. n. 330/2002; Cass. n. 6340/2005 ecc.). Infatti nell’obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile (Cass. n. 11116/02; n. 9525/02; n. 9408/02 ecc.).

Nel codice l’istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile (art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione (art. 2940). Se ne deduce che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una “efficacia preclusiva”, nel senso che l’eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto.

Diversa è, invece, la disciplina della prescrizione nelle controversie previdenziali perché “In tale regime, desumibile dall’art. 55, secondo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e dall’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva; di conseguenza, l’ente previdenziale creditore non può più né pretenderla né riceverla; la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

Applicando i principi esposti al caso di specie, si deve osservare che i contributi per il periodo che va dal 25.11.2008 al 25.09.2014, tenuto conto della diffida del 06.10.2014 in atti, sono prescritti limitatamente ai crediti afferenti ai mesi anteriori al 06.10.2009.

Ne consegue che il credito contributivo riferibile al periodo dal 25.11.2008 al 05.10.2009, all’Istituto non è più ammesso ricevere la contribuzione per l’avvenuto decorso del quinquennio.

La YYY s.r.l. va quindi condannata a versare i contributi dovuti e non prescritti all’Inps e al risarcimento danni (condanna generica), per la parte di contribuzione per cui risulta maturata la prescrizione.

Il CTU nominato, previa demandata verifica in ordine al regolare versamento dei contributi nel periodo oggetto di causa, ha, dunque, proceduto a determinare il debito contributivo.

Il CTU ha così proceduto al calcolo dei contributi tenendo conto della documentazione disponibile, escludendo i periodi non documentati, accertando dalla lettura dell’estratto contributivo in atti “che la società datrice di lavoro ha denunciato le retribuzioni solo in alcuni limitati periodi. Pertanto, il CTU, determinato il lavoro ordinario e rilevate le retribuzioni denunciate dal datore di lavoro all’INPS, ha provveduto a calcolare le differenze retributive non denunciate e che costituiscono base di calcolo per i contributi omessi”.

Dunque, il CTU, sulla base della documentazione in atti, ha concluso che “l’ammontare dei contributi dovuti sulle retribuzioni maturate e non denunciate dal datore di lavoro ammonta complessivamente ad € 13.422,10”.

Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni, immuni da vizi logici o da contraddizioni, cui è pervenuto il CTU attraverso l’accurato esame dei dati ricavati dagli atti di causa e che non sono state nemmeno contestate dalle parti.

Tuttavia, stante la parziale estinzione, dal calcolo effettuato dal CTU vanno decurtati i contributi omessi e maturati nel periodo coperto dalla prescrizione, ovvero dal 25.11.2008 al 05.10.2009. Per cui, eliminando dall’ammontare riportato nella tabella riepilogativa in atti, sulla quale è basata la consulenza tecnica d’ufficio, le somme corrispondenti ai contributi ancora da versare con riferimento all’intervallo temporale dal 25.11.2008 al 05.10.2009, ne discende che l’omissione contributiva ancora esigibile dall’ente previdenziale è pari all’importo di € 10.053,48.

In conseguenza, accertato che l’ammontare dei contributi dovuti sulle retribuzioni maturate dal ricorrente e non denunciate dal datore di lavoro è pari ad € 13.422,10 e, per l’effetto, la YYY s.r.l. va condannata a versare all’Inps, a titolo di contributi dovuti e non prescritti, la somma di € 10.053,48, oltre ad accessori come per legge, nonché al risarcimento danni in favore del ricorrente (condanna generica), per la parte di contribuzione per cui risulta maturata la prescrizione (dicembre 2008-settembre 2009).

Le spese processuali, comprese quelle di CTU liquidate in corso di causa con separato decreto, devono essere poste a carico della società convenuta come da dispositivo. Mentre evidenti ragioni impongono di compensare le altre spese nei confronti dell’Inps.

P.Q.M.

Il giudice, visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXX nei confronti di YYY S.R.L. e INPS, con atto depositato il 09.02.2016, così provvede:

– accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, dichiara l’omesso versamento parziale dei contributi relativamente al periodo dal 25.11.2008 al 25.09.2014 da parte della società resistente, pari alla complessiva somma di € 13.422,10;

– per l’effetto, condanna la YYY S.r.l. a versare i contributi dovuti e non prescritti all’Inps, quantificati nella somma di € 10.053,48, oltre ad accessori come per legge, nonché al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente derivante dall’omesso adempimento degli obblighi contributivi per il periodo 25.11.2008 – settembre 2009;

– condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.400,00 oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando le altre spese nei confronti dell’Inps;

– pone a carico della società resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto. Bari, lì 24.06.2019

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati